Questo supremo Ufficio di Gran Camerario, siccome è vero ciò che dice Freccia, che fu da Carlo I d'Angiò ristabilito in miglior forma, a somiglianza di quello di Francia: non è però che fosse stato Carlo il primo ad introdurlo, essendo stato conosciuto dai nostri Re normanni e svevi; e di molti Camerarj fassi nel Regno di questi Principi memoria: molti se ne leggono nel Regno di Ruggiero istesso, ma i loro nomi essendo stati a noi involati dall'antichità del tempo, non abbiam potuto qui registrargli. Ben nei tempi di Guglielmo I suo successore, infra gli altri, leggiamo Maestro Camerario del palagio reale, Gaito Joario; dopo la morte del quale fu creato Maestro Camerario Gaito Pietro Eunuco, ambedue Saraceni[631]. Era presso questi il nome di Gaito, nome di Ufficio, che non voleva denotar altro, che Capitano[632]. E nel Regno di Guglielmo II, pur leggiamo, che Gaito Riccardo fu Maestro Camerario del regal palagio[633]; e che Gaito Martino avea cura della regal Dogana. E sotto il medesimo Re pur abbiamo menzione de' Camerari di Calabria, che risedevano in Reggio, fra i quali fu Giovanni Colomeno, di cui ci tornerà occasione di parlare nel Regno di questo Principe[634]. Così ancora ne' tempi de' loro successori Svevi, e nelle Costituzioni di Federico[635] si leggono molte leggi attinenti a quest'Ufficio, così del Maestro Camerario, come degli altri Camerarj inferiori delle province, Doganieri, Maestri Secreti ed altri, de' quali il Toppi tessè lungo catalogo.
Carlo d'Angiò lo ridusse in miglior forma a modo del Regno di Francia, stabilendo un solo Gran Camerario, al quale tutti gli altri Camerarj delle province ubbidissero, ed a cui tutto si riportasse, costituendolo Ufficial supremo di tutte le Finanze. E ci diede molte leggi scritte e stabilimenti intorno alla sua incumbenza, formando un particolar regolamento di questo Ufficio, nel quale non potè nè meno dimenticarsi de' vocaboli franzesi; poichè stabilì, che fosse dell'autorità del Gran Camerario di deputare, sustituire e correggere i Graffieri, de' quali l'incumbenza era scrivere e notare, siccome degli Antigraffieri di controscrivere e notare, che noi ora nel Regno chiamiamo Credenzieri, affinchè non si commettesse frode nell'esazioni. Stabilì ancora i Maestri degli Arresti, onde è che ancora presso noi fosse rimase questo vocabolo franzese, e diciamo perciò gli Arresti della Camera, siccome essi chiamano le determinazioni e sentenze de' loro Parlamenti[636].
Ne' tempi posteriori, e men a noi lontani, cominciò il Gran Camerario a perdere queste tante sue prerogative, ma non già il Tribunale della Camera; perchè reggendosi questo dal suo Luogotenente, co' Presidenti e Razionali della medesima, come che il crearlo non s'appartiene più a lui, ancorchè si chiami suo Luogotenente, ma al Re; quindi è nato che se bene questo Tribunale si fosse innalzato al pari degli altri Tribunali supremi del Regno il Gran Camerario però è oggi rimaso per solo titolo di onore, nè più s'impaccia degli affari del medesimo, ne è della sua incumbenza d'intrigarsi nell'entrate della Camera del Re, ma tutto si fa dal Luogotenente e suoi Ministri, i quali al Vicerè, che è in luogo del Principe, son obbligati dar conto della loro incumbenza, avendo un particolar Tesoriero da chi viene conservato il denaro del Re. Ritiene però le sue preminenze, così nel sedere alla parte sinistra del Re dopo il Giustiziero[637], occupando il quarto luogo, come nelle congiunture solenni di nozze, o altre funzioni pubbliche, di vestirsi di porpora, e tra i sette Ufficj della Corona è ancora annoverato, ed insino agli ultimi tempi se gli pagava il soldo.
§. VI. Del Gran Protonotario.
Pietro Vincenti, che distese un libretto de' Protonotarj del Regno, piuttosto tessè un catalogo di coloro, che esercitarono questa carica nel Regno, che ci descrisse il loro Ufficio ed impiego. Il Protonotario, ovvero Logoteta non vi è dubbio che presso di noi prese il suo principio da' Greci, siccome denota la voce istessa; ma ciò non fa che quest'Ufficio non fosse conosciuto da' Romani sotto altro nome. Nell'Imperio, essendo egli il Capo de' Notai era perciò chiamato Primicerius Notariorum, ed era decorato della dignità Proconsolare, e dopo due anni d'esercizio diveniva illustre. Avea nell'antico Imperio sotto di se tre sorte o gradi di Notai, che sono apertamente distinti nel Codice Teodosiano[638]. I primi erano intitolati Tribuni Praetoriani, et Notarii; ed anche, come l'attesta Cassiodoro[639], erano chiamati Candidati; e questi avevano la dignità de' Conti. I secondi erano semplicemente detti Tribuni, et Notarii; e questi aveano la dignità de' Vicarii. Finalmente i terzi erano chiamati Notarii familiares, ovvero domestici, li quali avevano l'ordine, o dignità della Consularità.
Ma non bisogna confondere questi Nomi con quelli d'oggi, che i Romani appellarono Tabelliones, i quali come diremo, aveano funzioni diverse, ed erano Ufficj differentissimi. Siccome non bisogna confondere l'Ufficio del Gran Protonotario a' tempi de' nostri Re normanni, svevi, angioini ed aragonesi, con quello del Viceprotonotario d'oggi, ristretto alla sola creazione de' Notai e Giudici cartularj, ed alle legittimazioni.
L'Ufficio del Gran Protonotario era ne' tempi di questi Re cotanto illustre, che in gran parte somigliavasi a quello del Primicerio de' Notai presso i Romani. Questi, secondo ce lo descrive Cassiodoro[640] e Giacomo Gottofredo[641], era del Concistoro del Principe, avea il pensiero e la cura di notare tutti gli atti ed i secreti del Principe, che si facevano nel suo Concistoro: per lui uscivan fuori i responsi ed i decreti imperiali, e sovente le orazioni degl'Imperadori fatte al Senato si recitavano dal Primicerio: in breve egli era il Secretario fedele del Principe, a cui non vi era secreto o consiglio, che non si confidasse, e perciò l'obbligo della sua carica lo astringeva continuamente ad assisterlo, e con indefessa applicazione attendere alle spedizioni de' suoi imperiali comandamenti. Teneva perciò sotto di se que' tre gradi di Notaj, che ridotti a forma di Milizie, o di Collegio, militavano sotto di lui, i quali aveano molta somiglianza a' Secretarj d'oggi di Stato, o del Gabinetto e della casa del Re, de' quali favelleremo nel Regno di Carlo II d'Angiò.
Uguale era l'Ufficio e potestà del Gran Protonotario ne' tempi di questi Re. Il suo principal impiego non era già della creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ma d'assistere continuamente appresso la persona del Re, ricevere le preci e i memoriali, che si portavano a quello, sentire nell'udienze coloro che aveano al Re ricorso, e farne al medesimo relazione: per le sue mani passavano tutti i diplomi, e da lui s'istromentavano. Tutte le nuove costituzioni, gli editti e le prammatiche, che il Re stabiliva, erano dal Protonotario dettate e firmate. Ciò che il Principe, o nel suo Concistoro, o in ogni altro suo Consiglio sentenziava o decretava, egli riducevalo in forma di sentenza o di decreto, ovvero in forma di diploma o privilegio[642], e si vide nel Regno di Carlo II, d'Angiò in quanta eminenza arrivasse, quando questo Ufficio era esercitato da Bartolomeo di Capua, per mano del quale passavano i più gravi e rilevanti affari della Corona.
Ma siccome in decorso di tempo il Tribunale della Gran Corte della Vicaria abbassò il Gran Giustiziero riducendolo in quello stato, che oggi si vede, così l'erezione del Consiglio di S. Chiara a' tempi d'Alfonso I Re d'Aragona fece quasi che sparire il Gran Protonotario; e quantunque Alfonso concedendo al Presidente di quello ugual potestà, si dichiarasse ch'egli non intendeva pregiudicare alle preminenze del Gran Protonotario, tanto che o egli, o il suo Viceprotonotario era ammesso a presiedere in quel Consiglio, e sovente a commettere le cause, non altrimenti che faceva il Presidente; nulladimanco a poco a poco l'Ufficio di Gran Protonotario fu ridotto poi a titolo di onore, e rimase fuori di quel Consiglio; e s'arrivò a tale, che dovendo il Gran Protonotario assistere di persona, nè senza nuova permissione del Re potendo elegger altri per Viceprotonotario, che assistesse in suo nome, non concedendosi più dal Re tal facoltà, siccome si legge[643] essersi conceduta da Carlo II a Bartolomeo di Capua: il Viceprotonotario non più si creava da lui, ma a dirittura dal Re, come si pratica tuttavia. Per questa cagione fu introdotto, che il Gran Protonotario, quando era dal Re eletto, pigliava con molta solennità il possesso nel Consiglio di S. Chiara, con intervenire insieme col Presidente, e tutti gli altri Consiglieri in tutte le sentenze, che si profferivano quella giornata; e per questa coerenza s'introdusse ancora, che il Re creava Viceprotonotario l'istesso Presidente del Consiglio, onde quasi sempre si videro queste cariche unite in una medesima persona, come più diffusamente diremo nel Regno d'Alfonso I.
In decorso di tempo essendo innalzati a quest'Ufficio i primi Baroni, non più Giureconsulti, come ai tempi di Bartolomeo di Capua: i Gran Protonotarj, come personaggi d'alta gerarchia, quasi sdegnando d'intervenire di persona nel Consiglio di S. Chiara, i Viceprotonotarj venivano ad assistervi; ma questi poi non essendo più creati da essi, ma dal Re, vennero per ciò affatto i Gran Protonotarj ad esserne esclusi, e di non aver poi parte alcuna in quel Consiglio. Dall'altra parte i Presidenti del Consiglio, l'autorità de' quali era grandissima, esclusero poi i Viceprotonotarj dalle commesse delle cause, e da tutte l'altre preminenze, che rappresentando la persona del Gran Protonotario prima aveano; onde venne a restringersi la loro autorità alla sola creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ed alle legittimazioni, che ora gli rimane.