Prese da poi il Re Taranto con tutti gli altri luoghi di quella provincia, che il Conte Roberto, ed i Greci aveano occupati; e di là si condusse a Benevento, ov'era il Papa Adriano co' suoi Cardinali; e buon numero d'altri Baroni, che v'erano fuggiti; e cingendola di stretto assedio, afflisse di modo quella città, che il Papa, scordatosi affatto de' Baroni del Regno, che avea posti in tanti travagli e pericoli, veggendo il periglio, in ch'era incorso per non essersi in prima, quando gli offeriva vantaggiose condizioni, pacificato con Guglielmo, gl'inviò tre Cardinali per suoi Legati a chiedergli pace. Furono questi Ubaldo Cardinal di Santa Prassede, Giulio Cardinal di S. Marcello, e Rolando Cancellier di Santa Chiesa e Cardinal di S. Marco[14], i quali non altrimente che fece Gregorio II quando scrisse tre lettere a Pipino in nome di S. Pietro, così essi in nome del Principe degli Appostoli gli chiesero, che cessasse dai danni, che faceva al romano Pontefice, e che conservasse le ragioni della Chiesa di Dio.
§. II. Articoli di pace stabiliti con Papa Adriano, ed investitura data dal medesimo al Re Guglielmo: e pace indi seguita coll'Imperadore Emanuele.
Furono i Legati dal Re cortesemente ricevuti, ed intendendo da essi di buon animo le proposte di pace, destinò egli dal suo canto cinque altri suoi Plenipotenziarj per accordare gli articoli di quella. Questi furono il Grand'Ammiraglio degli Ammiragli Majone, Ugone Arcivescovo di Palermo, Romualdo Arcivescovo di Salerno, Guglielmo Vescovo Calano e l'Abate Cavense Marino; i quali unitisi con i tre Cardinali fermarono gli articoli di pace, che nella maniera, che di qui a poco diremo, si leggono presso il Baronio: nella qual pace non furon compresi i Baroni, ma tutti esclusi, e sol fra il Papa ed il Re fu quella conchiusa.
Venuto poi Guglielmo alla chiesa di S. Marco posta fuori le mura di Benevento, s'inchinò a' piedi d'Adriano, da cui essendo stato assoluto dalle passate censure, egli all'incontro in presenza di molti Cardinali e Baroni, ed altra gente in gran numero ivi concorsa, gli fece l'omaggio del Regno, e giurogli fedeltà, recitando le parole del giuramento Ottone Frangipane, ed il Papa ponendogli la Corona l'investì, prima con dargli uno stendardo del Regno di Sicilia, e poscia con dargliene un altro del Ducato di Puglia, ed un altro del Principato di Capua.
L'investitura, che in quest'occasione fu dal Papa Adriano conceduta a Guglielmo, fu la più ampia e di gran lunga vantaggiosa di quante mai fossero dagli altri Pontefici concedute a' Principi normanni; fu non solo del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia e Principato di Capua con tutte le sue pertinenze, come furono le precedenti; ma ciò che Gregorio VII e gli altri suoi successori non vollero in modo alcuno fare, fece Adriano, perchè anche l'investì di Salerno, di Amalfi e di Napoli colle loro pertinenze, della Marca e di tutte le altre terre che possedeva. Questa investitura fu conceduta non pure a Guglielmo ma anco a Ruggiero suo figliuolo, che nell'anno precedente 1155 mentr'era di quattro anni l'avea il padre creato Duca di Puglia e di Calabria, ed a tutti i suoi eredi; i quali per volontario suo ordinamento avrà egli destinati per suoi successori nel Regno come sono le parole della scrittura rapportata anche dal Baronio: Profecto vos nobis, et Rogerio Duci filio nostro, et haeredibus nostris, qui in Regnum pro voluntaria ordinatione nostra successerint, concedetis Regnum Siciliae, Ducatum Apuliae, Principatum Capuae, cum omnibus pertinentiis suis; Neapolim, Salernum, et Malphiam cum pertinentiis suis; Marchiam, et alia quae ultra Marsicam debemus habere, et reliqua tenimenta, quae tenemus a predecessoribus nostris hominibus Sacrosanctae Romanae Ecclesiae jure detenta, et contra omnes homines adjuvabitis honorifice manutenere. All'incontro promise il Re pagargli il censo per la Puglia e per la Calabria seicento schifati l'anno, e per la Marca cinquecento.
(Questa Bolla dell'investitura e concordato tra Adriano IV con Guglielmo I è rapportata anche da Lunig[15]).
Furono in quest'occasione accordati ancora molti articoli intorno alle appellazioni, elezioni ed altre cose appartenenti alla politia e governo ecclesiastico di questo Regno di Puglia. Per l'appellazioni fu convenuto, che se alcun Cherico nella Puglia e nella Calabria e nell'altre terre vicine, contro alcun altro Cherico avrà querela intorno alle cause ecclesiastiche, e dal Capitolo o dal Vescovo, Arcivescovo, o da altra persona ecclesiastica di quella provincia non possa emendarsi, gli sia lecito, se vorrà, appellarne alla Chiesa romana. Che se la necessità, o utilità della Chiesa lo ricercasse, possano farsi la translazioni da una in altra Chiesa. Che la Chiesa romana possa liberamente far le visite e le consecrazioni nelle città della Puglia e di Calabria e luoghi adjacenti, eccetto però in quelle città, nelle quali sia presente la persona del Re, o de' suoi eredi senza volontà de' medesimi. Che nella Puglia e nella Calabria e nelle regioni vicine possa la Chiesa romana liberamente aver suoi legati, i quali però debbano portarsi con ogni moderazione senza invadere e devastare le possessioni della Chiesa.
Che anche nella Sicilia abbia la Chiesa romana le visite e le consecrazioni; e che se il Re o suoi successori chiamerà dalla Sicilia le persone ecclesiastiche, o per ricever la Corona o per altro bisogno, debbano quelle ubbidir alla chiamata, e possa fargli restare e ritener quelli che stimerà dover ritenere. Intorno all'altre cose, avrà la Chiesa romana nella Sicilia tutto ciò, che tiene nelle altre parti del suo Regno, eccetto che le appellazioni ed il poter mandar Legati, li quali non si permetteranno, se non a petizione del Re e suoi eredi. Nelle Chiese e monasterj del suo Regno possa ritenere la Chiesa romana ciò, che ritiene nell'altre Chiese, come le solite consecrazioni e benedizioni, alla quale pagheranno i soliti e stabiliti censi.
Intorno alle elezioni fu stabilito, che li Cherici ragunati debban eleggere la persona che riputeranno degna, la quale terranno in secreto, insino che al Re sarà palesata; il quale darà il suo assenso, quando però non la giudicasse o del partito de' suoi traditori o de' suoi nemici e de' suoi eredi, o pure non sia a se odiosa, o per altra cagione, per la quale non la stimasse degna del suo assenso.
Tali furono gli articoli di questa pace firmati presso Benevento nel mese di giugno dell'anno 1156, de' quali, come appartenenti allo Stato ecclesiastico, ci tornerà altrove occasione di parlare.