Ma ne' tempi susseguenti mettendo più profonde radici le nuove massime della Corte di Roma, e succeduto Andrea d'Isernia, che volle prendersi la briga di commentarle; costui, come se fosse un capital nemico di Federico, non tralascia di dannar la memoria di questo Principe, quando gli vien fatto: biasima molte sue Costituzioni, ed infra l'altre quella stabilita per li matrimonj de' Baroni da non contraersi senza licenza del Re, e non si ritien di dire, che quella portasse destructionem animae istius Federici prohibentis per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso.
Egli ingrandisce quanto può le pretensioni de' romani Pontefici, riputando questo Regno come vero Feudo della Chiesa[356], e nudrito colle massime degli Ecclesiastici empiè i suoi Commentarj d'errori pregiudizialissimi alle supreme regalie de' nostri Re, veri ed independenti Monarchi di questo Reame.
Più sobrj furono Luca di Penna, Pietro di Monteforte, Diomede Mariconda, Biagio di Marcone, Pietro Arcamone, Giacopo e Niccolò Ruffo, Sergio Domini Ursonis, Argentino, Pamfilo Mollo, Niccolò Caposcrofa, Pietro Piccolo di Monforte, Lallo di Toscana, Giovanni Grillo, Cesare de Perinis, il Vescovo Giovanni Crispano e Niccolò Superanzio, ed alcuni altri, i quali si contentarono far alcune brevi chiose e piccole note alle Costituzioni suddette, insin che nel Regno degli Aragonesi non venisse voglia a Matteo d'Afflitto, mentr'era di età già cadente, ancorchè di vivacissimo spirito, nell'anno 1510 d'intraprendere di adornarle di più ampj e voluminosi Commentarj, ch'è gran meraviglia, come in tre soli anni, che vi pose, avesse potuto tirargli a fine.
Erano queste Costituzioni, ancorchè in gran parte rivocate, e molte andate in disusanza per li nuovi Capitoli fatti da' Re angioini, ne' tempi degli Aragonesi nella lor fermezza e vigore; e Ferdinando I d'Aragona con sua particolar Costituzione data in Foggia a' 25 dicembre dell'anno 1472 stabilì doversi quelle osservare nel Regno suo[357]; perciò Matteo d'Afflitto reputò non dover impiegar invano le sue fatiche, adornandole d'un più pieno Commentario. Si mosse ancora, come e' ci testifica, che nel corso di 40 anni e più, da che furono commentate da Andrea d'Isernia insino a' suoi tempi, erano occorse, mentr'egli fu prima Giudice della Gran Corte della Vicaria, e poi Consigliere, nuove altre quistioni non trattate da Andrea.
Ma per vizio del secolo non seppe allontanarsi dai triti e comuni sentieri, ed empiè i suoi Commentarj di quistioni vane ed inutili, le quali oggi non hanno il loro uso. Egli fra le altre cose pose in disputa, se Federico, ancorchè avesse pubblicate queste Costituzioni prima della sua deposizione, avesse potuto dar loro forza e vigor di legge, in guisa che da' suoi sudditi dovessero osservarsi, giacchè era stato già scomunicato da Gregorio IX, e come leggi d'uno scomunicato non avrebbero dovuto aver vigore alcuno. Queste dispute sono all'intutto vane, non solo per la ragione, ch'e' rapporta dell'accettazione de' Popoli, ma perchè Federico quando le pubblicò nell'anno 1231 era stato già assoluto da Gregorio, ed era in pace colla Chiesa romana, come si è detto. Ma non bisogna ammettere nemmeno per vera questa ragione, perchè Federico fu scomunicato la seconda volta da Gregorio nell'anno 1239, e sebbene il volume delle sue Costituzioni si trovava già sin dall'anno 1231 pubblicato; nulladimanco, come si è di sopra narrato, egli dopo il suddetto anno 1239 ne pubblicò alcune altre, come nell'anno 1243 e negl'anni seguenti, le quali furono inserite in detto volume, nel tempo che si trovava già scomunicato da Gregorio questa seconda volta. Quindi è che i più sensati riputan esser improprio, ed affatto lontano, ed estraneo il vedere, se il Principe quando stabilisce le sue leggi si trovi scomunicato, perchè avessero vigore o no; e tralasciando il considerare, di qual sussistenza fossero state le censure scagliate da Gregorio IX a Federico; le scomuniche non han niente, che fare colla potestà, che tengono i Principi in istabilir le leggi, ch'è una delle loro supreme regalie inseparabilmente attaccata, ed annessa alla lor Corona, che non può torsi dalla scomunica, la quale non ha altra forza ed effetto, quando che sia legittimamente fulminata, che separare il Fedele dalla Comunione della Chiesa, rendendolo incapace de' Sacramenti, de' suffragi, delle orazioni, e di tutto ciò ch'ella può dare a' suoi Fedeli, non già di disumanar gli uomini, e torgli dalla società civile, e molto meno i Principi da' loro Reami, e di tutto ciò che riguarda la promulgazion delle leggi e l'amministrazione, ed il loro governo, come si ponderò altrove nel corso di quest'Istoria.
Ed i nostri Dottori, che trattano ancora della deposizione di Federico fatta da Innocenzio IV nel Concilio di Lione, con dire, che se queste Costituzioni si fossero da lui stabilite dopo questa sua deposizione, che seguì nell'anno 1246 non avrebbero avuto forza nè vigore alcuno, sono degni di scusa; poichè allora passava per indubitato, che potessero i Pontefici romani deponere gl'Imperadori, ed i Re dall'Imperio, e da' Regni loro, con assolvere i vassalli dal giuramento, secondo le massime, che allora aveano ingombrate le menti degli uomini; ma ora abbastanza da valenti Teologi e Giureconsulti si è posto in chiaro, che nè il Papa, nè la Chiesa istessa ha questa potestà di deporre i Principi da' loro Regni, e molto meno gli Imperadori dall'Imperio, ed assolvere i vassalli dal giuramento prestato, non essendo ciò della potestà della Chiesa, la quale è sola ristretta nelle cose spirituali, e di privare i Fedeli di quello, ch'ella può dare, non già degl'Imperj e de' Reami, i quali i Principi riconoscono non dalla Chiesa, nè dal Papa, ma da Iddio, unico e solo lor Signore; ciò che ben a lungo infra gli altri, fu dimostrato da quell'insigne Teologo di Parigi Dupino[358], e più innanzi da noi se ne discorrerà, quando della deposizione di Federico ci toccherà favellare.
Dopo questi Commentarj di Matteo d'Afflitto, così ampj e voluminosi sopra le Costituzioni, gli altri nostri Professori, che a lui succedettero, si contentarono d'impiegare i loro talenti intorno alle medesime, con far solamente alcune piccole note ed alcune addizioni al Commento d'Andrea d'Isernia, come fecero il Consigliero Giacopo-Anello de Bottis, Giovanni Angelo Pisanello, Fabio Giordano, Bartolommeo Marziale, Marco Antonio Pulverino, ed alcuni altri. Ed essendo da poi agli Aragonesi succeduti gli Austriaci, li quali con nuove leggi e prammatiche, variarono in gran parte le Costituzioni suddette; si fece sì che i nostri Professori impiegassero altrove le loro fatiche, come si dirà a suo luogo; nè si attese più allo studio delle medesime, e restano così, come le lasciarono Matteo d'Afflitto, e quegli altri pochi, che a lui successero; ed oggi in quelle cose, che non sono state rivocate, o che per lungo disuso non si trovano antiquate, hanno presso di noi tutto il vigore, e tutta la forza di legge, a differenza delle longobarde, l'autorità delle quali è presso noi affatto estinta ed andata in dimenticanza.
FINE DEL LIBRO DECIMOSESTO.
STORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI