Anche i Monaci per secondare il genio de' Pontefici v'impiegarono i loro talenti, e sopra queste Decretali composero un'opera intitolata Suffragium Monachorum; ma come mancante delle cose sustanziali, e ripiena di molti errori e di cose vane e superflue, riuscì molto inetta ed inutile. Frate Giacomo Canonico di S. Giovanni in Monte pure intorno a ciò volle affaticarsi: ma così egli, come tutti coloro, che vi s'erano affaticati riuscirono inetti, e siccome per quelli, che s'erano impiegati sopra il Decreto, ne nacque il proverbio Magnus Decretista, Magnus Asinista, così ancora, secondo che ci testifica Giacomo Gujacio[160], non vi furono Dottori più inetti di coloro, i quali a questi tempi si posero a scrivere sopra questo nuovo Diritto Pontificio.

Dopo questa compilazione di Gregorio non tralasciarono gli altri Pontefici suoi successori (per ingrandire vie più la Monarchia romana) di stabilire altre loro Costituzioni, sicchè nel fine di questo istesso secolo decimoterzo non fosse stimata necessaria da Bonifacio VIII una nuova altra compilazione. Se n'erano stabilite alcune da Gregorio istesso, molte da Innocenzio IV, da Alessandro IV, da Urbano IV, da Clemente IV, da' due Gregorio IX e X, da Niccolò III e dall'istesso Bonifacio. Vi erano ancora molte Costituzioni fatte nel Concilio di Lione nell'anno 1245 sotto Innocenzio IV. Ve n'erano ancora delle stabilite nell'altro Concilio di Lione, tenuto nel 1274 sotto Gregorio X. Per tanto Bonifacio VIII, il quale sopra tutti gli altri suoi predecessori ebbe idee molto grandi, e vaste del Ponteficato romano, riputando per quella sua veramente stravagante Costituzione unam Sanctam, che in balia del Papa sia maneggiar ugualmente i due coltelli, e la sovranità temporale essere dipendente dalla spirituale: volle, che di tutte queste Costituzioni se ne formasse una nuova raccolta, e fosse come di Giunta a quella fatta da Gregorio IX, e ne diede l'incumbenza a tre Cardinali, a Guglielmo Mandagoto Arcivescovo d'Ambrun, al Vescovo Berengario Fredello ed a Riccardo Malumbro da Siena gran Dottore di que' tempi, e Vicecancelliere della chiesa di Roma[161]. Costoro diedero compimento all'opera, e la divisero pure in cinque libri, e quasi in altrettanti titoli, come fu divisa da Raimondo di Pennaforte la sua. Bonifacio, compita che fu, la fece pubblicare intorno l'anno 1299 e volle, che s'aggiungesse al volume delle decretali di Gregorio, e si chiamasse perciò il Sesto libro; e con sua particolar Bolla ordinò, che da tutti s'osservasse, che in tutte l'Università del Mondo si leggesse, e ne' Tribunali avesse la sua forza e vigore, non altrimenti di quel, che Gregorio fece per la sua; ma in Francia questa compilazione di Bonifacio non ebbe gran successo, non solo per contener molte ordinazioni riguardanti l'ingrandimento della sua potenza, e del maggior guadagno della sua Corte, ma ancora perchè molte cose in quella avea stabilite in odio del Regno di Francia per le controversie, ch'allora ardevano fra lui e il Re Filippo il Bello[162]. Non così gli avvenne negli altri Regni[163] dove fu con onor ricevuta, nè le mancarono Canonisti, che vi facessero le loro Chiose, e fra gli altri il famoso Giovanni d'Andrea insigne Dottore del diritto canonico di quei tempi[164].

Seguirono da poi nel seguente secolo decimoquarto l'altre Collezioni chiamate le Clementine; ed anche l'Estravaganti, affinchè siccome le compilazioni sinora fatte corrispondevano, cioè quella del Decreto alle Pandette, e le Decretali al Codice, così l'Estravaganti corrispondessero alle Novelle; e perchè niente mancasse, negli ultimi secoli, si venne anche a far compilare i libri delle Istituzioni; di che ne' loro luoghi e tempi secondo l'opportunità, che ci sarà data, ragioneremo.

Queste Decretali presso di noi durante il Regno de' Svevi, in quelle cose, che s'opponevano alle nostre Costituzioni, non ebbero gran successo: e così Federico II come gli altri Re svevi suoi successori fecero valere le loro Costituzioni, e quelle dei Re normanni suoi predecessori, contrastando con vigore alle sorprese, che intendevano fare i romani Pontefici sopra i loro diritti e supreme regalie, facevano valere le leggi da essi stabilite sopra i matrimoni, sopra gli acquisti de' stabili alle Chiese, mantenevano le loro regalie nelle Sedi vacanti, nell'elezioni de' Prelati, e sopra tutto ciò, che ne' precedenti libri si è potuto osservare.

Ma caduto questo Regno sotto la dominazione degli Angioini uomini ligi de' Pontefici romani, e da' quali riconoscevano il Regno, prendendo vigore la fazion Guelfa, ed abbassata affatto la Ghibellina, tantosto si vide tutto mutato, ed introdotte nuove massime, e le Decretali non pur ricevute ed insegnate nelle scuole, ma anche ne' Tribunali: non già per legge d'alcun Principe, ma per l'uso e consuetudine, che di quelle s'avea in ciò, che non era espresso nel diritto civile, e massimamente per l'edificazione de' processi nelle cause forensi, per la forma e per l'ordine di procedere ne' giudicii, contenuto nel secondo libro[165]; siccome ancora per le cause ecclesiastiche, e dove accadeva disputarsi di cosa, che poteva portar peccato e pericolo della salute dell'anima[166]. Ed i nostri Principi della casa d'Angiò, ancorchè conoscessero essersi quel volume fatto compilare per gareggiare colle leggi degli Imperadori, ed ingrandire la potenza de' Pontefici, e che si metteva mano non pure alle cose ecclesiastiche ma anche alle profane, con assumersi autorità di giudicare sopra tutte le cause ne' dominii dei Principi cristiani, così fra gli Ecclesiastici come fra' laici; nulladimanco parte per trascuraggine ed ignoranza, non sapendo essi farne migliori, parte perchè molto loro premea aver la grazia e buona corrispondenza de' Pontefici, non si curarono di farle valere ne' loro dominii, e che non pure nelle pubbliche scuole s'insegnassero, ma anche ne' loro Tribunali s'allegassero.

I nostri Professori perciò vi s'applicarono non meno di quello, che faceano gli altri nelle altre città d'Italia; onde imbevuti delle loro massime, ciò che non era a quelle conforme, era riputato straniero ed ingiusto. Alcune Costituzioni di Federico e degli altri Re normanni suoi predecessori, parvero perciò empie, e tra l'altre quelle, che disponevano de' matrimoni, degli acquisti, della cura delle robe delle Chiese vacanti e cose simili: si credette che ciò non potesse appartenere alla potestà del Principe, e fosse un metter la falce nell'altrui messe. Andrea d'Isernia disse chiaramente, che tutto ciò erasi prima stabilito, perchè allora non era uscito fuori il libro delle Decretali: non erat compilatum (e' dice) volumen Decretalium[167].

A tutto ciò providero ancora i romani Pontefici nell'investiture, che diedero a' nostri Re, e Clemente IV in quella che diede al Re Carlo I d'Angiò, volle che s'annullassero tutte le Costituzioni e tutti gli Statuti, che riputava essere contra la libertà ecclesiastica[168], togliendogli molte regalie e preminenze, che i Re normanni e svevi si aveano mantenute; onde presso di noi nel Regno degli Angioini, non solo i Pontefici romani non ebbero alcuno ostacolo a' loro disegni di stabilire la Monarchia; ma trattando questo Reame come lor Feudo, ed i Principi come veri Feudatarj e loro ligi, vi fecero progressi maravigliosi, come si vedrà chiaro ne' seguenti libri di quest'Istoria.

§. II. Elezione de' Vescovi, e provisione intorno a' beneficj.

Non bastava per fondar una Monarchia provvederla di sole leggi, ed ornar la Corte di grandi Senatori, e di altri Ministri per renderla più maestosa; ma bisognava ancora provvederla di denaro, per mantenerla con pompa e fasto conveniente ad una Reggia universale del Cristianesimo, senza il quale sarebbe tosto sparita. Le sole rendite dello Stato della Chiesa di Roma non bastavano: si proccurò pertanto tirare da tutte le province ogni cosa a Roma. Bisognava, che siccome gli altri Principi per gratificare i loro fedeli, e per premiare coloro che per essi militavano, concedevan Feudi, Dignità ed Ufficj: così era uopo averne de' consimili per potergli dispensare a coloro che militavano per la Corte, e trovar mezzi per istabilirgli, affinchè niente mancasse, ed in tutto il Sacerdozio corrispondesse all'Imperio. S'istituirono perciò molte dignità ed ufficj, i quali non appartengono punto alla Gerarchia della Chiesa per ciò che concerne il suo potere spirituale; ma indrizzati solamente per la temporalità e giurisdizione, e per le cose del governo politico: ed in ciò la Corte di Roma ha superate tutte l'altre Corti de' Principi. Per li Feudi, si sono istituiti i Beneficj, e siccome per la materia Feudale surse una nuova giurisprudenza, che ha occupati tanti volumi, così per la materia Beneficiale ne surse un'altra, che ha occupati assai più volumi presso i Canonisti, che non la Feudale presso i Legisti.

La maniera, che si praticò per fargli sorgere, fu non meno ingegnosa che travagliosa: bisognò lungo tempo per istabilirgli, e s'ebbero da sostenere grandi contese co' Principi, e co' Popoli, e Capitoli delle province per tirargli tutti a Roma.