L'elezioni de' Vescovi, ancorchè in apparenza si lasciassero al Clero, si è già veduto, che i Pontefici si servivano di varj mezzi per tirarle tutte in Roma. Si proccurò ancora togliere nell'elezioni l'assenso a' nostri Principi: Federico II, Corrado e Manfredi sostennero con vigore i loro diritti, nè permisero sopra ciò novità alcuna; ma Clemente IV, investendo Carlo I d'Angiò, fra i Capitoli, già rapportati, che gli fece giurare, volle espressamente, che si rinunciasse a quest'assenso, e nel capitolo 18 gli prescrisse, che così egli, come i suoi successori, non s'intromettessero nell'elezioni, postulazioni e provisioni de' Prelati, in maniera, che nè prima, ne dopo l'elezione si ricercasse regio assenso; ma solamente lor rimanesse salvo il diritto, che per ragione di patronato avessero in alcune Chiese, per quanto i canoni concedono a' padroni di quelle[169].

Rimase solamente a' nostri Re la facoltà di poter impedire all'eletto, che se gli dasse la possessione senza il lor placito regio; e questa pure tentarono di contrastarla; ma non meno gli Aragonesi, che gli Angioini stessi loro ligi, se la mantennero, leggendosi, che Carlo II essendo stato eletto Manfredi Gifonio Canonico di Melito per Vescovo di questa istessa città, perchè era al Re sospetto, gl'impedì il possesso di quella Chiesa, non concedendogli il regio exequatur, come si legge nella carta del Re data in Napoli nell'anno 1299, rapportata dall'Ughello nella sua Italia Sacra[170]. E tutti gli altri Re Angioini, come Carlo III Ladislao, insino alla Regina Giovanna II quando gli eletti non eran loro sospetti, davano alle Bolle papali di loro provisione l'exequatur; di che presso il Chioccarelli[171] se ne leggono più esempj.

Tolse ancora Clemente a' nostri Re la Regalia, la quale (non meno che i Re di Francia) tenevano nelle Sedi vacanti del nostro Regno, con porvi i Regj Baglivi, o altre persone da essi destinate per l'amministrazione dell'entrate, per conservarle al successore, secondo il prescritto de' canoni; e Federico II, com'è chiaro dalle nostre Costituzioni del Regno[172], ve la mantenne. Siccome altresì fece Corrado suo successore, il quale, secondo che narra Matteo Paris, essendo stato dal Pontefice, fra l'altre cose, imputato, che avesse occupato i beni delle Chiese vacanti; rispose all'accusa, ch'egli non faceva usurpazione alcuna, ma valevasi di quella istessa ragione, che i suoi Predecessori s'erano valsi nelle Sedi vacanti, con dar la cura de' beni di quelle a' suoi proccuratori idonei, e fargli da quelli amministrare; e che egli era contento di valersi di quell'istessa ragione, che i Re di Francia, e d'Inghilterra valevansi nelle Chiese vacanti de Regni loro[173].

Ma Clemente IV ne' suddetti Capitoli investendo Carlo I ciò non piacendogli, volle nel capitolo 22 obbligare quel Re, e suoi successori a rinunziare a qualunque Regalia, stabilendo, che nelle Sedi vacanti non potesse pretendere, nè avere, nè regalie, nè frutti; rimanendo intanto, finchè non fossero proviste, la custodia delle Chiese presso le persone ecclesiastiche, le quali secondo il prescritto de' Canoni dovranno amministrare le rendite di quelle, e conservarle a' futuri successori[174]. Questo fu un gran passo, che avanzarono i Pontefici romani, togliendo a' nostri Principi le regalie nelle Chiese vacanti; poichè, se bene in questi principii si mostrasse di far rimanere la cura delle medesime alle persone ecclesiastiche, e di regolare l'amministrazione delle loro entrate secondo i Canoni; nulladimanco in processo di tempo, vi destinarono essi i Collettori e Nunzii, i quali mettendo mano sopra i beni di quelle, non più a' futuri successori, ma a Roma si serbavano i frutti; onde fu stabilito presso di noi un nuovo fondo, e cominciò a sentirsi il nome di Nunzio Appostolico, il che non ebbe perfezione se non nel seguente secolo decimoquarto nel Regno di Roberto per le cagioni, che saranno da noi rapportate ne' libri seguenti di quest'Istoria, quando ritornerà occasione di favellare dell'introduzione del Collettore Appostolico nel Regno e de' suoi maravigliosi progressi in fornir Roma di danari per gli spogli delle nostre Chiese, e per altri emolumenti, che ivi si tirarono.

Si fecero ancora a questi tempi altre sorprese per tirar ogni cosa in Roma; poichè quando prima, secondo i concordati dal Re Guglielmo I colla Sede Apostolica, non erano accordate le appellazioni del Regno di Sicilia[175]; ora Clemente nel 18 articolo dell'investitura data a Carlo, espressamente convenne, che le cause ecclesiastiche dovessero trattarsi innanzi agli Ordinarii, e per appellazione dalla Sede Appostolica; ed essendosi proccurato in questi tempi, come vedremo più innanzi, stendere la conoscenza, ed il Foro episcopale in immenso, e tanto che non vi era litigio, dov'essi non pretendessero metter mano, furono tirate tutte le cause in Roma: ciò che apportò a quella Corte grandi emolumenti e danari.

Ma quello, che portò maggior utile e guadagno alla Corte di Roma, siccome non minor povertà al Regno, fu la provisione de' beneficii, ed i varii mezzi e modi inventati e stabiliti da poi per le loro Decretali, ed Estravaganti e molto più per le Regole della Cancelleria, per le quali quasi tutto il denaro delle nostre chiese e monasterii va a colare in Roma.

Il nome di Beneficio fu ne primi secoli della Chiesa inaudito, nè per tutto il tempo, che durò la quadripartita divisione de' beni di quella, s'intese mai; ma quella poi posta in disuso ed annullata, si videro varie mutazioni. Siccome la parte assignata a' poveri si diede a' Vescovi col peso d'alimentargli, così la porzione assegnata a' Cherici cessò, ed in sua vece furono assegnati agli ecclesiastici ufficii certi, con destinar loro determinate rendite, delle quali si servissero i Ministri delle Chiese, come di roba propria; e questo dritto di raccogliere le mentovate rendite congiunto col ministerio spirituale, fu generalmente appellato Beneficio, e credesi che tal nome, ed assegnato di rendite a ciascun ministero cominciasse nel nono secolo circa l'anno 813 come si raccoglie dal Maguntino, celebrato in quell'anno, dove la prima volta si fa menzione del Beneficio ecclesiastico[176]. In cotal guisa, siccome coloro, che militavano per l'Imperio, erano premiati con Feudi, che pure si dissero Beneficj, così i Ministri militanti per la Chiesa era di dovere, che si premiassero con tal sorte di Beneficj, cioè con queste rendite, e dignità ecclesiastiche, le quali erano chiamate Beneficj; affinchè con tal premio ciascuno si rendesse più animoso e forte, e adempisse al proprio dovere ed ufficio.

Ma questi beneficj non essendo, che un dritto annesso e dipendente dal ministerio di godere le rendite ecclesiastiche in vigore d'una canonica istituzione, bisognava, che chi il conferiva, avesse ragione e potestà di conferirlo, e che la persona, a chi si conferiva, fosse parimente ecclesiastica, per cagion del ministerio, a cui con titolo perpetuo era unito. Nelle diocesi la facoltà di conferire era de' Vescovi, i quali o liberamente gli conferivano, ovvero di necessità; ed era quando il beneficio non poteva conferirsi se non a colui, che il Padrone presentava in vigor del patronato, che v'avea: diritto, che erasi acquistato, o per aver fondata la Chiesa, o arricchitala di beni, sopra i quali avea istituito il beneficio.

I Pontefici romani trovaron mezzi non solo di tirar in Roma le collazioni, e privarne i Vescovi, ed i padroni delle presentazioni, ma d'inventare nuove regole, perchè ogni cosa servisse a congregar tesori. Prescrissero certi termini, così agli uni, come agli altri, di valersi di loro ragione, li quali elassi, la collazione si devolve a Roma. Parimente se nominavano persone indegne ed incapaci, ed a' quali ostassero canonici impedimenti, a' quali essi soli si riserbarono la potestà di poter dispensare, togliendola ad ogni altro. Se fra gli presentati, o eletti accadeva litigio, la causa era tirata in Roma, e spesso il beneficio si conferiva nè all'uno, nè all'altro, ma ad un terzo. S'introdusse, che il Papa potesse concorrere, e prevenire ciascun collatore de' Beneficj. S'inventò la Riservazione, ch'è un decreto, per cui il Papa innanzi che un Beneficio vachi, si dichiara, che quando vacherà, nessuno lo possa conferire. Che li vacanti in Curia, la provisione sia del Papa; siccome tutti li vacanti per privazione, ovvero per traslazione ad un altro Beneficio, ed ancora tutti quelli, the fossero rinunziati in Curia, e tutti li Beneficj dei Cardinali, Ufficiali della Corte, Legati, Nunzj, ed altri Rettori e Tesorieri nelle terre dello Stato romano, e parimente li beneficj di quelli, che vanno alla Corte per negozj, se nell'andare, o nel tornare morissero circa 40 miglia vicini alla Corte, ed ancora tutti quelli, che vacassero, a cagione che li possessori loro avessero avuto un altro beneficio.

Furono ancora introdotte le Rassegnazioni, comandandosi sotto spezioso pretesto di levare la pluralità de' Beneficj, che chi ne avea più gli rassegnasse; e per l'avvenire, chi avendo un beneficio curato ne ricevesse un altro, dovesse parimente rassegnar il primo, e li rassegnati fossero riservati alla disposizione del Papa.