S'introdussero in questo secolo le Commende dei beneficj, le quali secondo la loro istituzione antica, non duravan, che per poco tempo: perchè vacando un beneficio, che dall'Ordinario per qualche rispetto non si potesse immediatamente provvedere, la cura di quello era raccomandata dal Superiore a qualche soggetto degno, sin tanto che la provisione si facesse, il quale però non aveva facoltà di valersi dell'entrate, ma di governarle, e riserbarle al futuro successore; ma poi, ancorchè i Pontefici proibissero a' Vescovi il Commendare più che sei mesi, essi passarono a dare le Commende a vita. E le Commende delle nostre Badie rendute ricchissime, che stabilirono nel nostro Reame, han tirato in Roma più tesori, che quelle di tutte le altre parti d'Italia.
Papa Giovanni XXII che si distinse sopra tutti gli altri per l'esquisita diligenza, che avea in cavar danari d'ogni cosa, onde in 20 anni di Pontificato ragunò incredibili tesori, e con tutta la profusione usata in vita, pure lasciò alla morte sua 25 milioni: introdusse da poi l'Annate, ordinando, che per tre anni ogniuno, che otteneva beneficio di maggior rendita, che 24 ducati, dovesse nell'espedizione delle Bolle pagare l'entrata d'un anno: il qual pagamento però finiti li tre anni fu continuato così da lui, come da' suoi successori.
Furono anche introdotte le Pensioni sopra i beneficj, le quali sono riuscite più utili che i beneficj stessi. S'introdussero anche le Coadiutorie, i Regressi, le Grazie espettative, gli Spogli e tanti altri modi per tirar denaro in Roma[177]. Ma sopra tutto li tanti divieti, per potervi appoggiar poi le tante dispense, così per la pluralità de' beneficj in una persona, come per li gradi di matrimonj, per le irregolarità, per l'illegittimità di natali, e per tante altre infinite ed innumerabili cagioni; onde non concedendosi quelle senza denari, vennesi per tante, e sì diverse scaturigini ad essere ben provveduta di tesori la Reggia universale del Cristianesimo: con impoverirsi all'incontro le nostre Chiese, e togliersi ai nostri Vescovi la provisione di quasi tutti i beneficj del Regno, li quali erano in Roma provveduti nella maggior parte a' forestieri, esclusi i nazionali, contro il prescritto de' Canoni.
Quando nella general Dieta tenuta in Vormazia, alle querele de' Principi e de Vescovi si trattò di togliere questi abusi, narra il Cardinal Pallavicino[178], che i Legato del Papa Alessandro altamente si protestava, che ciò sarebbe uno sconvolgere tutto il Mondo: e facendo la Chiesa un Corpo politico, diceva che il volerlo ridurre all'antica disciplina, era l'istesso, che far tornare un giovane al vitto, che usò bambino; e che siccome le complessioni si mutano ne' corpi umani, così parimente avviene ne' Corpi politici. E quando nel Concilio di Trento s'ebbe a trattare di quest'istessa materia, per darvi almeno riforma, fu la cosa più sensibile e spiacente, che mai potesse proporsi. Si opposero con vigore i Prelati del Papa, e difendevano gli abusi per quest'istesso, che sarebbe dissolvere questo Corpo politico, e questa gran Monarchia; e l'istesso Cardinal Pallavicino[179] alla svelata dice, ch'essendo il Papa il Supremo Principe, che ha tanti gran Senatori venerati con regali onoranze, in una Reggia universale del Cristianesimo, non deve sembrar cosa strana, se per conservar lo splendore d'una Reggia ecclesiastica abbia tirato a se tutte le grazie, le dispense, le collazioni, e tanti altri emolumenti per le resignazioni, regressi, annate, pensioni, spogli e tanti altri modi introdotti per tirar danaro in Roma; poichè (e' dice) siccome qualunque Principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie e per le dispensazioni, ch'egli concede secondo le tasse del suo Governo, così non debba biasimarsi il Papa Principe Supremo e Monarca, per ciò che concede e dispensa nel Cristianesimo; e siccome i Principi qualora talun de' suoi Fedeli s'è segnalato in qualche azione militare o politica, gli concede Feudi o altra mercede; così il Papa Principe Supremo dispensa quanti beneficj egli vuole a chi s'è segnalato in qualche azione o d'aver maneggiato bene un affare, compita bene una Legazione o Nunziatura o fatti altri importanti servizi alla Santa Sede; ed affinchè non fossero distratti dai loro impieghi, e si togliesse l'incompatibilità d'aver molti di questi beneficj, e non adempire a' ministeri, a cui sono annessi, s'introdusse, che in vece dell'ufficio, bastasse la semplice recitazione del breviario e dell'ore canoniche.
Per mantener questa Reggia, dice ancor questo Cardinale[180], che bisognava aprire più fonti per cavar denari ed onori, onde i Ministri si mantengano con decoro e pompa conveniente a' Re; e che perciò non debbasi molto badare all'unione di più beneficj in una persona, senza obbligargli alla residenza. Questi sono i mezzi in verità (e' dice) per conservar con splendore l'Ordine clericale, ed una Reggia ecclesiastica; un de' più efficaci è la copia di que beneficj, i quali non obbligano a residenza: dovea provvedersi con ciò ed una Corte e ad una Reggia universale. Ed altrove[181] valendosi del medesimo paragone del Principe, apertamente dice, che siccome l'erario del Principe bisogna star sempre pieno per ben governarsi lo Stato, così, tener l'erario vuoto il Papa, Principe supremo, è l'istesso, che allentar la disciplina. Quindi conchiude, che il riformar la Datarìa, proibire a' Giudici ecclesiastici impor pene pecuniarie, ed il levar le spese nelle dispensazioni, era un allentar la disciplina; poichè la pecunia (sono sue parole) è ogni cosa virtualmente; così la pena pecuniaria è dall'umana imperfezione la più prezzata di quante ne dà il Foro puramente ecclesiastico: il quale non potendo, come il secolare, porre alla dissoluzione il freno di ferro, convien che gliel ponga d'argento.
§. III. Della conoscenza nelle Cause.
Tirate tutte le cause d'appellazioni in Roma, si proccurò ampliare la giurisdizione del Foro episcopale, e stendere la conoscenza de' Giudici ecclesiastici sopra più persone, ed in più cause, sicchè poco rimanesse a' Magistrati secolari d'impacciarsene. Federico II in alcuni enormi e gravi delitti de' Cherici, perchè non rimanessero impuniti, prendeva egli sovente a fargli castigare: ma Clemente nelle condizioni dell'investitura data a Carlo, volle nel 20 articolo che si stabilisse, che in tutte le cause così civili, come criminali non si potessero convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di cause feudali. E le sorprese, che a questi tempi si fecero, non pure presso di noi, durante il Regno degli Angioini, ma anche nel Regno stesso di Francia, furono maravigliose. I nostri Re della Casa di Angiò riconoscendo da' romani Pontefici il Regno; e vedendo che in Francia anche quei Re lo sofferivano, non aveano cuore di resistere e di opporsi. Sottratto l'Ordine ecclesiastico totalmente dalla giurisdizione secolare, ed arricchito di molti privilegi ed immunità, si pensò stendere in prima l'esenzione a più persone che non erano di quell'Ordine.
I. Essi mettevano al numero de' Cherici tutti quelli che avevano avuta tonsura, ancorchè fossero casati, ed attendessero ad altre occupazioni, che ecclesiastiche; e narra Carlo Loyseau[182], che in Francia la cosa s'era ridotta in tale estremità, che quasi tutti gli uomini erano di loro giurisdizione, perchè ciascuno prendeva tonsura per esenzionarsi dalla giustizia del Re o del suo Signore, più tosto che per servire alla Chiesa. In Francia però quest'abuso fu nell'anno 1274 corretto a riguardo dell'esenzioni delle tasse o gabelle dal Re Filippo l'Ardito, il quale volle che i Cherici casati fossero sottoposti alle tasse, come li puri laici, e l'immunità loro rimanesse solo a riguardo del Foro, la quale pure fu poi lor tolta dall'Ordinanza di Rossiglione, la quale questa immunità la conservò solamente ai Cherici costituiti negli Ordini Sacri, e poi il Parlamento la conservò anche a' Beneficiati. Ma nel nostro Regno l'abuso non fu tolto all'intutto, e rimase sol corretto a riguardo dell'esenzioni delle collette o gabelle, rimanendo loro l'immunità a riguardo del Foro, perchè facevano i Re della Casa d'Angiò valere nel Regno la Costituzione di Bonifacio VIII, per la quale era stato conceduto a' Cherici conjugati privilegio d'immunità; onde il Re Roberto nel 1322 ordinò a' suoi Ufficiali del Regno che osservassero detto privilegio, e che non procedessero, così nelle loro cause civili, come criminali, purchè però abbiano contratto matrimonio con una, e vergine, portino la tonsura, e le vesti chericali, e non si meschino in mercatanzie e negoziazioni; ed ancora se non abbiano assunto la tonsure, ed abito del Chericato dopo commesso il delitto per evitar la pena[183]. La qual Ordinanza fu rinnovata poi dalla Regina Giovanna I nell'anno 1347[184]; e confermata dal Re Ferdinando I d'Aragona per sua Prammatica[185] stabilita nell'anno 1469.
Parimente nel nostro Regno a' Frati terziarj di S. Francesco che sono mantellati e cordonati, ed abitano in luoghi claustrali; siccome alle Bizoche, che vivono con voto verginale o celibe viduale, pure loro si diede l'esenzione dal Foro secolare. E nel Regno degli Angioini la cosa si ridusse a tal estremità, che fino le Concubine de' Cherici godevano esenzione; e quel che fa più maraviglia, ne furon persuasi gli stessi nostri Principi, leggendosi, che i Cherici della città e diocesi di Marsico si querelavan col Re Roberto, perchè il Giustiziero della provincia di Principato citra procedeva contro le loro concubine; imperocchè avendo il Re Carlo II padre di Roberto per suoi Capitolari ordinato, che le concubine scomunicate, le quali passato l'anno persistevano pure nella scomunica, fossero multate in certa quantità di denari, il Giustiziero, anche dalle concubine de' Cherici voleva esiger la multa; onde il Re Roberto nell'anno 1317 ordinò al medesimo, che non procedesse contro di loro in virtù del detto Capitolo di suo padre, nè tampoco le molestasse nelle persone, nè nelli beni, ma che lasciasse il castigo di quelle alli Prelati delle Chiese[186].
S'introdussero ancora nel Regno i Diaconi selvaggi che pure pretendevano esenzione; e bisognò per correggere in parte quest'altro abuso, che il suddetto Re Ferdinando I, nel 1479, pubblicasse prammatica[187] colla quale fu stabilito, che qualora non sono ascritti al servizio d'alcuna Chiesa, ma si mescolano ne' negozi secolari, e di Diaconi e di Cherici non abbiano che il puro nome, s'abbiano da riputare come veri laici, in modo che siano soggetti al Foro secolare, ed avanti giudici secolari, così nelle cause civili, come criminali, debbano essere convenuti, e debbano soffrire tutti i pagamenti fiscali, gabelle, collette, e tutti gli altri pesi, che sostengono i laici. Fu da poi praticato, che non godessero il privilegio del can. si quis suadente, nè il privilegio del Foro nelle cause civili, ma solo nelle criminali, e nelle civili in quanto al costringimento del corpo, rendendogli immuni da' pesi personali, non però di gabelle, collette, ed altri pagamenti fiscali e pesi reali. Intorno a che dal nostro Collaterale per varie consulte, e dal Tribunale della regia Camera per molti suoi Arresti fu meglio regolato tutto quest'affare, e rimediato in parte agli abusi; di che è da vedersi il Chioccarelli[188].