Ancora fra noi fu uno de' punti controvertiti se i laici famigliari de' Vescovi dovessero convenirsi così nelle cause civili, come criminali avanti il Vescovo, o pure avanti Giudici secolari[189]; pretendendo gli Ecclesiastici tirargli al loro Foro episcopale.

Parimente stendevano la esenzione conceduta alle loro persone, anche sopra i mobili de' Cherici, in conseguenza di quella massima mal intesa, mobilia sequuntur personam, di maniera che tutti li mobili delle genti di Chiesa casate o non casate, non potevano essere eseguiti, nè ad altri aggiudicati dal Giudice laico.

II. Essi sostennero, che ogni causa dove occorresse mala fede, e per conseguenza peccato, fosse della loro giurisdizione, come quella nella quale occorre di doversi trattare del soggetto dell'anima, di cui essi sono i Moderatori; e così essi intendevano il passo del Vangelo, si peccaverit frater tuus, dic Ecclesiae, particolarmente quando le Parti se ne querelavano; la qual querela perciò essi chiamavano denuncia Evangelica, siccome è ampiamente trattato nelle Decretali[190], dove il Papa vuol prendere a giudicare delle differenze tra i Re di Francia e d'Inghilterra toccante la devoluzione pretesa dal Re di Francia de' Feudi e Signorie, che il Re d'Inghilterra teneva di quella Corona, a cagion della costui fellonia; per la qual cosa essi si pretendevano Giudici competenti quasi in ogni azione eziandio personale, anche tra laici, dicendo, che rare volte ella era esente dalla mala fede, e per conseguenza dal peccato, o dell'una, o dell'altra parte: e quando si trattava dell'esecuzione de' contratti, essi non facevano difficoltà di tirar alla loro conoscenza la lite, a cagion del giuramento, che per lo stile comune de' Notai vi è inserito[191], confondendo malamente la censura de' costumi colla giurisdizione, e la correzion penitenziale colla giustizia contenziosa, senza aver riguardo al fatto di Natan con Davide rapportato anche da Graziano nel suo Decreto[192].

III. Per somigliante ragione essi sostenevano, che la conoscenza de' testamenti loro appartenesse, come materia di coscienza, dicendo, ch'erano li naturali esecutori di quelli; anzi ch'essendo il corpo del defunto testatore lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora erasi fatta padrona de' suoi mobili per quietare la coscienza, ed eseguire il suo testamento. E Carlo Loyseau[193] ci testifica, che in Inghilterra erasi introdotto perciò costume, che quando taluno moriva senza testamento, il Vescovo o persona da lui destinata s'impadroniva de' mobili di quello. E che in Francia anticamente gli Ecclesiastici non volevano seppellire i morti, se non si metteva tra le loro mani il testamento, o in mancanza del testamento, non s'otteneva licenza speziale del Vescovo; tanto che nell'anno 1407 bisognò che il Parlamento rimediasse a tanto abuso, con far decreto contro il Vescovo di Amiens, e li Curati d'Abbeville, che coloro, che morivano intestati, fossero senza contraddizione, e senza comandamento particolare del Vescovo seppelliti. Ed erasi parimente in Francia introdotto costume, che gli afflitti eredi per salvare l'onore del defunto, morto senza testare, dimandavano permissione al Vescovo di poter per lui testare ad pias causas; e vi erano degli Ecclesiastici, li quali costringevano gli eredi dell'intestato di convenire a prender Arbitri, per determinare la somma, che il defunto avesse dovuto legare alla Chiesa.

Da queste intraprese degli Ecclesiastici nacque nel nostro Regno la pretensione di alcuni Vescovi, d'arrogarsi la facoltà di far essi i testamenti ad pias causas per li laici, che muojono ab intestato, siccome per antica usanza lo pretesero i Vescovi di Nocera de' Pagani, d'Alife, d'Oppido, di S. Marco ed altri Prelati nelle loro diocesi, i quali sovente applicavano i beni del defunto a se stessi. Ed in alcune parti del Regno i Prelati pretesero indistintamente d'applicarsi a lor beneficio la quarta parte de mobili del defunto morto senza testare. E si penò molto presso di noi per estirpar questi abusi, e non se negli ultimi tempi, alle reiterate consulte della regia Camera, e voti del Collaterale, vi si diede rimedio, con ispedirsi più lettere ortatoriali a' Vescovi, affinchè non presumessero d'arrogarsi tal potestà, e sovente contro gl'inobbedienti si è proceduto al sequestro delle loro entrate, ed a carcerazioni de' congiunti; non perdonandosi nemmeno al Vescovo di Nocera, con tutto che per se allegasse l'immemoriale, come un abuso condannabile, e più tosto corrutela, che lodevole usanza[194].

Da ciò è nato ancora, che siavi presso di noi rimaso costume, siccome anche dura in Francia che li Curati, o i Vicari siano capaci come i Notai di ricevere li testamenti, e quando dispongano ad pias causas, ancorchè fatti senza solennità, dar loro vigore ed osservanza.

IV. Per cagion della connessità, se tra più compratori, coeredi, o condebitori, uno ne fosse Cherico, essi dicevano, che il privilegiato, come più degno, deve tirare avanti il suo Giudice tutte le altre parti. Parimente li Canonisti dicevano, che il laico poteva prorogare la giurisdizione ecclesiastica, e non il Cherico la secolare: e dicevano ancora, che apparteneva al Giudice ecclesiastico supplire il difetto, o negligenza del Giudice laico, e non al contrario; e quando se gli dimandava la ragione, essi dicevano, che ciò era, perchè anticamente gli Ecclesiastici erano giudici de' laici così ben che de' Cherici, e che non v'era perciò inconveniente, che le cose tornassero nella loro prima natura, come dice il Cardinal Ostiense[195]. E pure da' precedenti libri di quest'Istoria si è chiaramente veduto, che la giustizia ecclesiastica in ciò che ella è contenziosa, è stata conceduta dalli Principi, e dismembrata dalla giustizia temporale ed ordinaria, e fu chiamata perciò privilegio Chericale; e li Canonisti la chiamano pure privilegium Fori, per denotare ch'è contro il diritto comune.

V. Essi sostenevano, che tutte le cause difficili, spezialmente in punto di ragione, loro appartenessero, e principalmente quando vi era diversità d'opinioni tra' Giureconsulti o Giudici: allegavano perciò quel passo del Deuteronomio[196]: Si difficile, et ambiguum apud te judicium esse prospexeris, et judicium intra Portas videris variari, venies ad Sacerdotes Levitici generis, et ad Judicem, qui fuerit illo tempore, qui judicabunt tibi veritatem, et facies quaecumque dixerint qui praesunt in loco, quem elegerit Dominus. Quando è a tutti palese la gran differenza tra le leggi romane, e la politia del vecchio e nuovo Testamento. E da questo principio avvenne, che si veggano in più luoghi delle Decretali cause difficili decise da' Pontefici, che non erano in conto alcuno della giustizia ecclesiastica, come fra l'altre la famosa decretale Raynutius[197].

VI. Dicevano, che apparteneva ad essi il supplire al difetto, negligenza, o suspizione del Giudice laico[198]; e sotto questo pretesto, se un gran processo durava lungo tempo nel Tribunale secolare, lo tiravano a loro. Quindi s'arrogavano la facoltà di conoscere delle suspizioni de' Giudici laici, e quest'abuso non pure in Francia, come testifica Loyseau[199], ma anche ne' Regni di Spagna erasi introdotto[200], e presso di noi nel Regno degli Angioini avea preso anche piede; e fu tanta la soggezione a' Pontefici romani, ovvero la stupidezza de' nostri Principi Angioini, che non senza gran maraviglia, tra i Riti della nostra Gran Corte della Vicaria[201], si legge una prammatica della Regina Giovanna II colla quale ordina, che (toltane la città di Napoli, dove vuole che le suspizioni si conoscano dal G. Protonotario) in tutte le altre città e luoghi del Regno, le suspizioni s'abbiano ad allegare avanti il Vescovo diocesano, e suo Vicario. E con tutto che nel regno degli Aragonesi non si fosse fatta osservare, nulladimanco non mancavano i Vescovi, quando lor veniva fatto, di prenderne la conoscenza.

Ma succeduti gli Spagnuoli, usarono costoro rimedj più forti per togliere quest'abuso, perchè avendo nel 1551 l'Arcivescovo d'Acerenza tentato d'intromettersi a conoscere della suspizione allegata innanzi a lui dal Capitano di Pietrapertosa contro i suoi Sindicatori, D. Pietro di Toledo, ad istanza di quella Università, con voto del regio Collateral Consiglio, scrisse una grave lettera ortatoriale all'Arcivescovo, insinuandogli, che dovesse astenersi di conoscere di quella sospizione, spettando tal conoscenza alla giurisdizione del Re, non essendo stata la pretesa prammatica osservata, e che facendone il contrario avrebbe proceduto contro di lui, come di chi cerca usurparsi la giurisdizione regia[202]: la qual lettera, narra Prospero Caravita[203], averla egli fatta imprimere fra le altre prammatiche di questo Regno, che oggi giorno si legge in quel volume. E nel governo di D. Parafan di Riviera, essendo stato questo Vicerè avvisato che i Vescovi e i loro Vicarj nelle province di Principato citra e di Basilicata, s'abusavano d'intromettersi a conoscere delle cause di sospizione degli Ufficiali, dirizzò nel 1566 un premuroso ordine al Governadore di quelle province, comandandogli, che in suo nome facesse emanar bando sotto gravi pene in tutte le città, terre e luoghi di quelle province, che nelle cause di sospizioni le parti litiganti non debbano più aver ricorso a' diocesani, ma che lo dovessero avere nella regia Audienza, dove loro sarà ministrato complimento di giustizia: il quale ordine fu pure fatto imprimere tra le nostre prammatiche[204] affinchè tra noi si togliesse affatto quest'abuso.