VII. Sotto colore, che negli antichi Canoni trovavano, che il Vescovo era protettore delle persone miserabili, come delle vedove, pupilli, stranieri e poveri, volevano conoscere di tutte le loro cause[205]; ancorchè vi sia gran differenza tra proteggere i miserabili, e proccurar per essi la giustizia, che d'esser Giudice delle loro cause.
VIII. Inventarono un altro genere di giudicio, chiamato di Foro misto, volendo, che contro il secolare possa procedere così il Vescovo, come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione, come sono i delitti di bigamia, d'usura, di sagrilegio, d'adulterio, d'incesto, di concubinato, di bestemmia, di sortilegio e di spergiuro, siccome ancora le cause di decime e di legati pii. Nel che essi v'aveano questo vantaggio, perchè colla esquisita lor sollecitudine, sempre prevenendo, non lasciavano mai luogo al Magistrato secolare, e se l'appropriavan tutti, come reputati anche da essi, delitti ecclesiastici. E nel nostro Reame non si finiron d'estirpare affatto questi abusi, se non nel Regno degli Spagnuoli, i quali non ammisero prevenzione alcuna, e la cognizione de' suddetti delitti contro i laici fu attribuita interamente a' Giudici regi[206]; non dovendosi riputar in modo alcuno ecclesiastici perchè veramente li delitti ecclesiastici, o sono quelli che concernono la politia ecclesiastica, come dice Giustiniano nella Nov. 83 ovvero li minori delitti, di cui la Giustizia ordinaria ne trascura la ricerca, e di cui perciò la primitiva Chiesa ne intraprendeva la censura o correzione, per conservare una particolar purità di costumi tra' Cristiani; ma questa correzione ei faceva sommariamente, e senza giudizio contenzioso; come si è narrato nel primo e secondo libro di questa Istoria.
IX. Si appropriarono tutte le cause matrimoniali, dicendo, che essendo stato il contratto di matrimonio da Cristo S. N. elevato a Sacramento, la cognizione di tutte le cause a quello appartenenti deve essere de' Giudici ecclesiastici. Ma s'è veduto ne' precedenti secoli, che i Principi cattolici presero essi la cura dei matrimonj, essendo cosa chiarissima, che le leggi de' matrimonj, i divieti e le dispense de' gradi, tutte furono stabilite dagl'Imperadori; e fin tanto che le leggi romane ebbero vigore, i giudicj a quelli appartenenti erano innanzi a' Magistrati secolari agitati: il che la sola lettura de' Codici di Teodosio e di Giustiniano e delle Novelle lo dimostra evidentemente. E nelle formole di Cassiodoro[207], come altrove fu da noi rapportato, restano memorie de' termini usati da' Re ostrogoti nelle dispense de' gradi proibiti, che allora erano reputate appartenere al governo civile, e non cosa di religione; ed a chi ha cognizione dell'istoria, è cosa notissima, che gli Ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di tal natura, parte per commessione e parte per negligenza de' Principi e de' Magistrati. Ma di ciò ora, per la determinazione del Concilio di Trento[208], non lece più dubitarne.
Finalmente i Dottori romani[209] arrivarono insino ad insegnare, che i delinquenti ne' territorj d'altri Principi, non si debbano rimettere, ma mandarsi a dirittura in Roma per esser puniti, perchè il Papa essendo il Signore della città di Roma, ch'è la comune Patria di tutti, avendo l'Imperador Antonino per sua legge[210] statuito, che tutti coloro, che nascono nell'Orbe romano, s'intendano fatti cittadini romani, meritamente come suoi sudditi può prendergli a giudicare e punirgli[211].
Nè finirono qui le loro intraprese, perchè vi sono altri innumerabili casi, ne' quali eran costretti i laici piatire avanti Giudici ecclesiastici, de' quali non comporta il mio istituto farne qui un più lungo catalogo. Essi furon nientedimeno compresi da Ostiense[212] in sette versi, che chi gli considera, non può non rimaner sorpreso in veggendo a quale sterminata ampiezza avessero gli Ecclesiastici a questi tempi stesa la loro conoscenza; donde conoscerà ancora, che non vi è fine all'usurpazione, da poi che una volta li limiti della ragione sono superati ed oltrepassati.
Tutte queste intraprese della Giustizia ecclesiastica, non meno presso di noi, durante il Regno degli Angioini, che in Francia durarono lungamente, ma da poi i Franzesi valendosi di rimedi forti ed efficaci, ruppero le catene; e per l'Ordinanza del 1539 furono molto ben risecate, la quale rimise la loro giustizia al giusto punto della ragione, lasciando solamente alla Chiesa la conoscenza de' Sacramenti tra tutte le persone, e delle sole cause personali degli Ecclesiastici[213]; che fu in effetto ritornare all'antica distinzione delle due potenze, lasciandosi le persone e le cose spirituali alla Giustizia ecclesiastica, e le temporali alla temporale. Nel nostro Reame gli Spagnuoli cominciarono a risecar gli abusi, ma non ridussero la loro Giustizia al giusto punto, come si fece in Francia; perchè gli Spagnuoli, come saviamente fu osservato da Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi, e da noi si farà vedere, quando ci toccherà ragionare del lor governo, vollero medicar la ferita giurisdizione regia con impiastri ed unguenti, non già col fuoco e col ferro, come si era fatto in Francia.
§. IV. Tribunale dell'Inquisizione.
Per meglio stabilir la Monarchia, fu in questo secolo introdotto in Roma il Tribunale dell'Inquisizione. Innocenzio III, come si è veduto nel decimoquinto libro di quest'Istoria, non avea agl'Inquisitori eretto Tribunale alcuno; ed il nostro Imperador Federico II nè meno presso di noi l'eresse, ma a' Magistrati ordinari commise la condannazione degli Eretici, i quali insieme co' Prelati delle Chiese da lui destinati, ai quali s'apparteneva la conoscenza del diritto, dovevano invigilare per estirpargli. Ma morto l'Imperador Federico, essendo le cose di Germania in confusione, e l'Italia in un Interregno, che durò 23 anni, Innocenzo IV rimanendo quasi arbitro in Lombardia, ed in alcune altre parti d'Italia, e vedendo il gran progresso, che gli Eretici aveano fatto nelle turbazioni passate, applicò l'animo all'estirpazione di quelli; e considerate l'opere, che per l'addietro aveano fatte in questo servigio i Frati di S. Francesco, ebbe per unico rimedio il valersi di loro, adoperandogli, non come prima, solo a predicare, o congregare i Crocesignati, ma con dare ad essi autorità stabile, ed erger loro un fermo Tribunale, il quale d'altra cosa non avesse cura.
Ma a ciò due cose s'opponevano: l'una, come si potesse senza confusione smembrar le cause d'eresia dal Foro episcopale, che le avea sempre giudicate, e costituir un Ufficio proprio per esse sole: l'altra come si potesse escludere il Magistrato secolare, al giudicio del quale era commesso il punir gli Eretici, per l'antiche leggi imperiali, e per l'ultime dell'Imperador Federico II ed ancora per li propri statuti, che ciascuna città era stata costretta ordinare, per non lasciar precipitare il governo in que' gran tumulti. Al primo inconveniente trovò il Pontefice temperamento, con erger un Tribunale composto dell'Inquisitore e del Vescovo, nel quale però l'Inquisitore fosse non solo il principale, ma il tutto, ed il Vescovo vi avesse poco più, che il nome. Per dar anche qualche apparenza d'autorità al Magistrato secolare, gli concesse d'assegnar li Ministri all'Inquisizione, ma ad elezione degl'Inquisitori medesimi: di mandare coll'Inquisitore, quando andasse per lo Contado, uno de' suoi Assessori, ma ad elezione dell'Inquisitore stesso: di applicare un terzo delle confiscazioni al Comune; ed altre cose tali, che in apparenza facevano il Magistrato compagno dell'Inquisitore, ma in sostanza servo. Rimaneva di proveder il danaro per le spese, che si sarebbero fatte nel custodire le prigioni, ed alimentar gl'imprigionati; laonde si ordinò, che le Comunità le pagassero, e così fu risoluto, essendo il Papa in Brescia l'anno 1251.
Furono per tanto deputati li Frati di S. Domenico Inquisitori in Lombardia, Romagna e Marca Trivisana, li quali adempiendo al lor ufficio con molto rigore, cagionarono in Lombardia qualche tumulto: perciocchè avendo nel seguente anno Innocenzio deputato Inquisitore di Milano Fr. Pietro da Verona dell'Ordine de' Predicatori,[214] costui per estirpar da quella città alcuni infettati d'eresia, che si facevano chiamar Credenti, non trascurava diligenza per punirgli, onde alcuni incarcerava (sono parole del Pansa[215]) ad altri dava bando, e gli ostinati, in balia della Corte secolare faceva con l'ultimo supplicio del fuoco punire; ed avea già fatto molte esecuzioni, ed ordinato di farne dell'altre dopo Pasqua di Resurrezione; di che intimoriti alcuni principali Milanesi, dubitando della lor vita per li processi, che avean presentito aver loro fatti fabbricare l'Inquisitore, si congiurarono insieme, e risolvettero di prevenir l'Inquisitore con farlo morire; onde accordati gli assassini, questi postisi in agguato in una solitudine fra Milano e Como, dove all'Inquisitore occorreva passare, quando lo videro, gli corsero subito colle spade nude addosso, e l'uccisero. Di che fattosene in Milano gran rumore, e preso de' delinquenti severo castigo, Innocenzio, per questo martirio sofferto, volle canonizzarlo per Santo, siccome la prima domenica di quaresima del seguente anno 1253 con molta solennità fu celebrata la canonizzazione, ed ascritto nel Catalogo de' Santi Pietro Martire da Verona. Si segnalarono anche in cotal guisa molti altri Frati di quest'Ordine, e di quello ancora de' Frati Minori, i quali mandati dal Papa nelle parti di Tolosa, molti ne furono per simili esecuzioni ammazzati. Ma non perciò riputò Innocenzio di rallentar il rigore, anzi sette mesi da poi che in Brescia avea date le leggi per questo Tribunale, dirizzò una Bolla a tutti i Rettori, Consigli e Comunità di quelle tre province, prescrivendo loro XXXI Capitoli, che dovessero osservare per lo prospero successo del nuovo Tribunale, comandando, che li Capitoli fossero registrati fra gli Statuti del Comune, ed osservati inviolabilmente. Diede poi autorità agl'Inquisitori di scomunicargli, ed interdirgli, se non gli osservassero. Non si distese il Pontefice per allora ad introdurre l'Inquisizione negli altri luoghi d'Italia, nè fuori di quella, dicendo, che le tre province soprannomate erano più sotto gli occhi suoi e più amate da lui. Ma la principal cagione era, perchè in queste egli avea grande autorità, essendo senza Principi, e facendo ogni città governo da se sola, nel quale il Pontefice avea anche la parte sua, poichè aveva loro aderito nell'ultime guerre. Ma contuttociò non fu facilmente ricevuto l'editto; onde Alessandro IV suo successore, sette anni da poi, nel 1259, fu costretto a moderarlo e rinovarlo. Comandò tuttavia agl'Inquisitori, che con le censure costringessero li Reggenti della città all'osservanza.