Questi furono gli ultimi Capitoli del Re Carlo, il quale in quest'anno con suo cordoglio vedutosi rivoltata la Sicilia, ed a più avversi casi esposto, distratto perciò in cose di maggior importanza, a tutto altro furono poi rivolti i suoi pensieri, che a far leggi. Fu per gravi, ed importanti affari tutto occupato in Roma, e poi in Francia, ed in Bordeos per quelle cagioni, che si sono dette; e lasciando il governo di questo Regno al Principe di Salerno suo figliuolo, lo creò suo Vicario con pieno ed assoluto potere, ed autorità. Questo Principe nel tempo del suo Vicariato molti provvedimenti diede per lo buon governo, onde avea più che mai bisogno questo Reame, e più Capitoli furono perciò da lui stabiliti.

§. II. Capitoli del Principe di Salerno promulgati in tempo del suo Vicariato, mentre Re Carlo suo padre era assente.

Dappoichè per lo famoso Vespro Siciliano si sottrasse la Sicilia dall'ubbidienza del Re Carlo, il Principe di Salerno tardi s'avvide, che una delle principali cagioni di esso fu l'aspro governo, che i Franzesi facevano di quell'Isola; ed all'incontro avendo saputo, che Re Pietro avea sollevati i Siciliani dall'angarie e pagamenti introdotti a tempo del Re suo padre, e che di buoni e salutari statuti avea fornito quel Regno: volle ancor egli (per rendersi benevoli i Popoli del Regno rimasogli, e togliere dall'opinion di costoro il sinistro concetto, che aveano avuto di suo padre) di nuovi Capitoli pieni di liberalità ed indulgenza provvederlo: avverando ancor egli quella massima, che allora i Principi si ravvedono, e procuran il buon governo de' Popoli, quando le avversità gl'inducono ad aver bisogno di loro, e dubitano della loro fedeltà; e considerando ancora l'obbligo ed il bisogno che si teneva allora del Pontefice Martino, il quale favorendo le parti di Carlo, era tutto impegnato alla ricuperazione del perduto Regno, volle per questi nuovi Capitoli soddisfare così agli uni come all'altro, con dar provvedimenti molto favorevoli per la Chiesa e persone ecclesiastiche, per li Baroni e per li Popoli. Perciò avendo in quest'anno 1283 convocato un Parlamento di Prelati, Conti, Baroni e di molti Regnicoli nel Piano di S. Martino, terra posta in Calabria citra[423], non già in Apruzzo, come credette il Reggente Moles[424], ove dopo la partita del padre trovavasi col suo esercito: col consiglio de' medesimi stabilì a questo fine quarantasei Capitoli che portano questo titolo: Constitutiones Illustris D. Caroli II, Principis Salernitani. Vi premette un ben lungo proemio, nel quale va esagerando il pensiero e la cura, che tanto egli, quanto suo padre han tenuto sempre di ben governar i suoi popoli, e rilevargli dalle oppressioni de' suoi Ministri; ma che distratti in cose più ardue e gravi non avean potuto mandar in effetto questo loro proponimento; ma che era già venuto il giorno di lor salute, nel quale egli come esecutore della volontà paterna era per dare ad essi buon guiderdone della loro fede; del che non sarebbero stati partecipi i Siciliani ribelli, i quali per la loro iniquità, essendo mancati dalla ubbidienza e fedeltà, se n'erano resi incapaci ed indegni.

Sieguono da poi venti Capitoli riguardanti i privilegii e le immunità delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche collocati sotto questa rubrica: De privilegiis, et immunitatibus Ecclesiarum, et Ecclesiasticarum personarum. Primieramente con termini forti e precisi s'incarica il pagamento delle decime, che si devono alle Chiese ed alle persone ecclesiastiche. II. Che secondo la convenzione avuta tra la Sede Appostolica, ed il Re suo padre (intendendo de' patti accordati, quando il Papa Clemente gli diede l'investitura) i Cherici non siano tratti avanti i Magistrati secolari, se non se per li beni feudali. III. Che le Chiese di tutto il Regno godano de' privilegi conceduti ad esse dalle leggi comuni; cioè che i rei, che a quelle ricorrono per asilo, non possano a forza estraersi, se non ne' casi permessi dalla legge. IV. Che le case de' Prelati, Religiosi e delle altre persone ecclesiastiche, senza la loro volontà non possano dagli Ufficiali occuparsi per cagione di ospidalità; nè in quelle esercitarsi giudizj criminali, anche nel caso che di loro buon volere si dassero. V. Che gli Ufficiali, Conti, Baroni e qualsivoglia altra persona laica non s'intromettano nelle elezioni dei Prelati, nelle collazioni de' Beneficj ecclesiastici, ed in tutto ciò appartenente alle cose spirituali, se non per privilegio o per ragione di jus patronato ad essi s'appartenga. VI. Che i Cherici che vivono chericalmente, non siano astretti comunicare con gli altri nelle collette o in altra qualsisia esazione, non solo per li beni ecclesiastici, ma nemmeno per li patrimoniali, per le porzioni ad essi legittimamente spettanti. VII. Che ciascuno liberamente possa dare, donare o legare alle Chiese le possessioni o altre robe che gli piacerà, purchè non siano in qualche cosa tenute alla sua regal Corte; e se saranno talmente obbligate, sicchè non possa impedirsi la distrazione, s'intendano passare alle Chiese con gl'istessi pesi. VIII. Che i vassalli delle Chiese che sono alle medesime obbligati alla prestazione de' servizi personali, non possano, senza licenza de' loro Prelati, dalla sua Corte, da' Conti, Baroni o qualsivoglia altro, costringersi ad accettar uffici o altri pesi personali. IX. Che tutte le ragioni e privilegi conceduti alle Chiese, ed alle persone ecclesiastiche da' Cattolici ed antichi Re di Sicilia, nella cui possessione sono, si debbano conservare illesi ed intatti: di quelli, de' quali non sono in possesso, si farà nelle Corti competenti senza difficoltà pronta e spedita giustizia. X. Che debbano i Prelati denunziare alla sua Corte tutti coloro, i quali passato l'anno pertinacemente ed in contumacia, persevereranno nelle scomuniche, affinchè per la sua Corte si possa loro imporre le debite pene. XI. Che gli Ufficiali e Commissari della sua Corte non presumano contro la giustizia per turbare le possessioni e le robe che si possedono dalle Chiese, e molto meno toglier loro i beni suddetti. XII. Che gli Ufficiali o altre persone laiche, in niuna maniera s'intromettano nella cognizione de' delitti ecclesiastici; nè impediscano i Prelati o i loro Ufficiali, affinchè quelli liberamente conoscano e puniscano, com'è di ragione. XIII. Che i Prelati, e l'altre persone ecclesiastiche possano far trasportar per mare da una terra all'altra dentro il Regno, grano, legumi ed altre vettovaglie, che pervengano dalle loro massarie, senza pagar dogana e dritto d'esitura. Per le robe comprate siano obbligate pagar solo il dritto della dogana, non già quello dell'esitura: purchè però s'estraggano da' porti leciti e statuiti, e con picciole barche di cento some a basso, e si vadano a scaricare similmente in porti leciti e stabiliti colle debite cautele di responsali e piegiarie. XIV. Che i Giustizieri o altri Ufficiali non traggano ne' giudicii avanti di loro i vassalli delle Chiese, se non se nelle cause criminali, di asportazioni d'armi, di violate difese ed altri delitti, la cognizione de' quali s'appartiene alla Corte regia e suoi Ufficiali. XV. Che i Prelati delle Chiese e le persone ecclesiastiche, ovvero i loro Ufficiali possano per modi legittimi costringere i loro debitori al pagamento de' loro debiti. XVI. Che se i vassalli delle Chiese, che sono obbligati a personali servizi, fuggiranno dai luoghi ove sono tenuti permanere, possano i Prelati e le persone ecclesiastiche, costringergli a fargli tornare a' luoghi onde partirono, e forzargli a permanere in quelli. XVII. Che a' Giudei che fossero vassalli della Chiesa, non si commettano uffici, nè si inferisca gravame o oppressione alcuna. XVIII. Che delle ingiurie, offese e maleficii fatti in persona di Religiosi, Cherici ed altre persone ecclesiastiche, quando non vi siano accusatori, si proceda dalla sua Corte ex inquisitione ed ex officio, affinchè gl'ingiuriatori, e malfattori siano colle debite pene castigati. XIX. Abolendo, cassando, ed irritando la Costituzione di Federico honorem nostri diadematis, ordina, che dovendo i matrimonj esser liberi, sia lecito a' Baroni, Conti ed altri, che posseggon Feudi, ed in generale a tutte le persone, di contraere liberamente essi e loro figliuoli matrimonj, e casare le loro figlie, zie, sorelle e nepoti, senz'assenso della sua Corte, purchè però non si diano i Feudi in dote, ed i matrimonj non si trattino con persone al Re infedeli e sospette. XX. Che i Prelati delle Chiese, che per ragion di quelle tengono Feudi, siccome i Conti e tutti gli altri Baroni possano ne' casi stabiliti nelle Costituzioni del Regno esigere da' loro vassalli i debiti e moderati adjutorj, senza impetrarne altre lettere particolari, bastando questo editto, che a tal fine vien promulgato.

Soddisfatto ch'ebbe il Principe Carlo in cotal guisa il Papa e le persone ecclesiastiche del Regno, passa ora con altri Capitoli a rendersi benevoli i Baroni di quello; concede perciò a' medesimi molti privilegi che si leggono sotto questa rubrica: De privilegiis, et immunitatibus Comitum, Baronum, et aliorum Feuda tenentium. Ordina in prima che oltrepassati tre mesi, non siano obbligati servire più alla sua Corte a proprie spese; ma se oltre di questo tempo la Corte vorrà ritenergli al suo servigio, debba somministrar loro i gaggi e soliti stipendi. II. Toglie anche a lor riguardo l'assenso ricercato da Federico nella allegata Costituzione honorem, perchè possano liberamente contraere i matrimoni. III. Che senza cercar lettere particolari, possano esigere da' loro vassalli i debiti e moderati adjutorj. IV. Che le loro liti, così criminali come civili, che s'agiteranno nella regal Corte, siano essi attori o rei, accusatori o accusati, debbano giudicarsi, assolversi e condennarsi per li Pari della Curia; e le loro cause saranno più pronte e speditamente terminate. V. Si comanda premurosamente a' Giustizieri ed agli altri Ufficiali di Corte, che non commettan a' Baroni niuna esecuzione, che dovesse mai farsi attinente a' servizi della medesima, che non convenga allo Stato ed alla loro nobile condizione.

Rimaneva unicamente, che si fosse, oltre a' Prelati ed a' Baroni, dato compenso a tutti i Cittadini, borghesi ed agli altri uomini del Regno universalmente, affinchè tutti si rilevassero dalle passate gravezze, e tutti sperimentassero la clemenza e benignità del Principe; perciò egli che intendeva cattivarsi la benevolenza di tutti, concedè a' medesimi molti privilegi, e per mezzo di molti utili provvedimenti riordinò lo stato delle cose, togliendo molte gravezze e molti altri perniziosi abusi. Questi altri Capitoli vengono perciò arrolati sotto quella rubrica: De privilegiis, et immunitatibus Civium, burgensium, et aliorum hominum, a Faro citra.

Il primo e principal beneficio era da tutti reputato di rilevar i popoli dalle tante imposizioni, ond'erano gravati. Perciò egli con particolar editto, da doversi inviolabilmente osservare, statuì e comandò che nelle collette, taglie, pesi, imposizioni generali o speziali, ovvero sovvenzioni di qualsivoglia nome, s'osservi lo stato, l'uso ed il modo, il quale nel tempo del Re Guglielmo II era osservato, secondo che nelle convenzioni avute tra la Sede Appostolica ed il Re suo padre, nel tempo della collazione ad esso fatta del Regno, più pienamente si contiene; il quale stato, modo ed uso, perchè non può costare, essendo che niuno o pochi sopravvivono, li quali possono di ciò rendere testimonianza: ordinò il Principe che s'osservasse quello, che dal Pontefice Martino sarà dichiarato, determinato e disposto; e perchè presto s'ottenesse tal determinazione, promette di mandar tosto al Papa suoi Ambasciadori, dimodochè per tutto il mese di maggio vegnente al più tardi siano là; tra il qual termine gli uomini di qualsivoglia provincia mandino pure due Ambasciadori de' migliori, più ricchi e fedeli di tutta la provincia ad assistere, ed impetrare la suddetta; la quale seguìta, egli promette per parte del Re suo padre e sua, e de' suoi eredi, di inviolabilmente osservare. Di vantaggio da ora rimette totalmente tutti i residui di qualsivoglia colletta, a' quali fossero tenute alcune province e terre, nè di molestarle nemmeno avanti la suddetta determinazione. Promette in fine di non dimandar cos'alcuna; eccetto ne' casi compresi nelle Costituzioni, e che non saranno astretti, nemmeno a titolo di prestanza, non volendo, a prestazione alcuna.

Questa determinazione però non seguì nel tempo del Pontefice Martino, ma sì bene ne' tempi di Papa Onorio suo successore, come diremo; la quale nemmeno ebbe effetto; poichè ne' tempi di Napodano a questi prossimi, non osservavasi niente di ciò, anzi questo Scrittore esclama, che in ciaschedun mese sei collette si esigevano, scorticando gli Ufficiali regi i poveri Regnicoli usque ad sacculum et peram, et tegularum evulsionem[425].

Secondo, ordinò, che si coniasse nuova moneta di buon conio, non gravando perciò i popoli di nuova colletta, ma che si sarebbe data a' Mercadanti e cambiatori, che vorranno spontaneamente riceverla: e che quella non s'altererebbe, ma il suo valore sarebbe stato perpetuo ed immutabile. III. Minorò la pena stabilita per li clandestini omicidi. IV. Volle, che il capitolo statuito per li baroni intorno la libertà de' matrimonj, s'osservasse per tutti indistintamente. V. Che non più s'ammettessero le calunniose accuse dagli Ufficiali della sua Corte. VI. Che tenendo alcuno occupata qualche possessione appartenente alla Corte, non sia di fatto di quella privato, se non prima sarà in giudicio stato convinto con modi legittimi e dalla legge richiesti. VII. Che non siano i Popoli gravati dagli Ufficiali per li servizi della Corte, che non sono convenienti allo stato e grado delle persone. VIII. Che niente si paghi per le soscrizioni delle sentenze, così quelle profferite dalla G. Corte, come da' Tribunali di tutti gli altri Giustizieri e Giudici. IX. Che l'Università non sieno tenute all'emenda de' furti fatti da persone particolari. X. Che l'Università non siano costrette a proprie spese portar il denaro alla Corte, ma a spese della medesima. XI. Che non siano gravate per lo vitto degli Ufficiali, quando si porteranno ivi a regger Corte. XII. Si dà norma, e prescrivesi tassa di quanto debba pagarsi per li diritti delle lettere regie e degli altri atti e spedizioni. XIII. Che gli Ufficiali della Regia Corte non comprino cavalli o muli in quella provincia ove sono, ma se ne provvedano fuori della provincia. XIV. Che le figliuole de' ribelli, che non han seguitato, nè seguitano la paterna malizia, si possano maritare de' beni non feudali senza l'assenso della Corte. XV. Che niente si paghi per lo suggello del Giustiziero o d'altro Ufficiale. XVI. Che i Carcerieri niente più esigano da' carcerati se non quanto fu tassato dal Re Carlo suo padre. XVII. Che l'Ufficio del Maestro Giurato colla Bagliva non s'esponga venale. XVIII. Che non siano molestate nelle loro doti le mogli di coloro, che per le loro colpe furono banditi dal Regno. XIX. Che non si costringa alcuno a riparare i vascelli della Corte per certo prezzo. XX. Che dall'Università delle terre deputate alla reparazione de' castelli, s'esiga solamente tanto denaro, quanto sarà necessario, nè s'obblighino a nuovi edificii. XXI. Che affinchè i fedeli del Regno non siano gravati da' Forastieri, si facciano inquisizioni per trovar i termini antichi delle Foreste, e si pongano i confini alle medesime ed i custodi. Per ultimo, che i Giustizieri delle Regioni non facciano presedere nelle Fiere, i loro famigliari, ma i Maestri Giurati de' luoghi, ove si fanno, debbano custodirle.

Stabiliti in cotal modo questi Capitoli, comandò il Principe Carlo, che insieme colle Costituzioni novelle da suo padre promulgate in Napoli l'anno precedente 1282 s'osservassero inviolabilmente, siccome divenuto Re volle ancora confermargli; e perchè con effetto da ora ciò si mandasse in esecuzione, ne mandò a' Prelati, Baroni ed alle Università de' luoghi più esemplari, perchè per tutto si pubblicassero. Ecco com'egli dice nel fine: Ut autem ea quae communi utilitate sancita sunt, communiter sciantur ab hominibus et generaliter observentur, de eisdem Constitutionibus singulis Praelatis, Baronibus, ac locorum Universitatibus sub sigillo pendenti Vicariae copiam fieri volumus et mandamus. Data in Campis in planitie S. Martini A. D. 1283 die penult. martii undecimae indictionis.