Il Pontefice Onorio IV nell'anno 1285 trascegliendo da questi Capitoli solamente quelli, che facevano a favor delle Chiese e delle persone ecclesiastiche, e della loro immunità, con aver mutate alcune cose, con particolar sua Bolla, mentre Carlo II era prigione in Ispagna, volle pure confermargli comandando, che quelli inviolabilmente s'osservassero. L'original Bolla si conserva nell'Archivio della Trinità della Cava[426]; ed il Re Ferdinando volle nell'anno 1469 farla inserire nella Prammatica 2 de Clericis, seu Diaconis selvaticis, che si legge impressa nel primo tomo delle nostre Prammatiche. Comunemente vengono chiamati anche questi, Capitoli di Papa Onorio, con manifesto errore; poichè questi non sono i Capitoli di Onorio, che fece nel medesimo anno nel tempo della prigionia di Carlo, mentr'era Legato nel Regno il Cardinale di Parma: ma tutto altri, siccome diremo quando de' Capitoli di questo Pontefice nel seguente libro ci toccherà ragionare.

§. III. Capitoli del Re Carlo II.

Queste furono l'ultime leggi del Principe di Salerno, che stabilì come Vicario del Regno, poichè la sua prigionia gl'interruppe il corso del governo; e morto suo padre, trovandosi egli ancor prigione in Aragona, ne' seguenti anni non si fece altro, per mezzo del Re d'Inghilterra, che trattarsi della sua libertà; finalmente con quelle condizioni, che si diranno nel seguente libro, fu sprigionato e tornato in Italia, fuvvi onorevolmente accolto da Niccolò IV che ad Onorio successe, e nel giorno di Pentecoste a' 29 maggio dell'anno 1289, coronato Re di Sicilia e di Puglia. Partissi da poi dalla Corte del Papa, ed a Napoli fece ritorno, ove con molta festa e magnifiche pompe ricevuto, a' passati disordini tosto pensò dar riparo.

L'ordine de' tempi non comporterebbe, che si dovesse favellar qui de' Capitoli di questo Re, siccome degli altri Angioini suoi successori; ma per non tornar di nuovo a trattare de' Capitoli del Regno, che formano oggi una delle principali parti delle nostre patrie leggi, perciò gli ridurrò qui tutti insieme; e perchè s'abbia ancora un'intera e compita istoria di quelli siccome degli Autori, che con varie note e commenti gl'illustrarono.

Carlo adunque, avendo ne' suoi cinque anni di prigionia sofferto il Regno varie mutazioni e disordini, quando fu a quello restituito, pensò immantinente con nuove leggi a ripararlo. Nel proemio, che a quelle prepone tutto ciò rapporta e narra, che precedente consiglio, e discussione avuta co' Prelati, Conti, Baroni e Sapienti del Regno in Napoli, avea quelle stabilite. Cominciano dal titolo: De inquisitionibus; e per Molti altri titoli seguenti, non ad altro fu inteso, che a regolare i giudizj criminali, e come debbano istituirsi: le pruove, che vi si ricercano: di che vaglia siano i tormenti e le confessioni de' rei: si stabiliscono le pene contro coloro, che portano armi proibite: contro i forgiudicati ed i di loro figliuoli; e contro gli omicidi. In breve, tutto ciò che concerne a' delitti, ed il modo di provargli e di punirgli.

Disbrigato delle cose criminali, passa alle civili. Proibisce di potersi pignorare i buoi aratori[427]. Fa una lodevol legge intorno all'invenzion de' tesori, contraria a quella del Re Guglielmo, volendo, che gl'inventori non siano inquietati, trovandogli nel fondo proprio: se nel comune, o del Fisco, se gli dia la metà: se nell'alieno, niente al Fisco, ma la metà all'inventore, e l'altra al padrone del fondo: dichiarando per tesori non intendere le miniere dell'oro e dell'argento e degli altri metalli, siccome delle saline[428]. Inculca il pagamento delle decime[429]. Stabilisce pene pecuniarie a coloro, che passato l'anno persisteranno nella scomunica[430]. Prescrive il modo a' Feudatari morti, o con testamento, ovvero ab intestato, di statuire il Balio[431]. Provvede alle doti delle donne, e sopra alcuni abusi dà utili provvedimenti[432]. Conferma ancora con nuove leggi tutti i Capitoli, ch'egli fece mentre fu Vicario nel piano di S. Martino, dicendo: Capitula eadem constitutione praesenti in perpetuum valitura, de nostra mera scientia, confirmamus et defectum omnem, si quis eis tunc infuit, qui Regni potestate Vicaria, non Dominica fungebamur, Regis dignitatis authoritate supplemus[433]. E perchè i suoi Popoli apprendessero quanto gli fosse a cuore la giustizia e la riordinazione delle province in miglior e più utile stato, ordina[434], che il Maestro Giustiziero ed i Giudici della G. Corte debbano sei settimane dell'anno scorrere le province da lui destinate, cioè in tutto l'Apruzzo in Terra di Lavoro, e Principato, in Capitanata e Basilicata, in Terra di Bari e Terra d'Otranto. Vuole, che dimorando nelle province inquirano, correggano gli eccessi de' Giustizieri di quelle e de' loro Ufficiali; e parendo loro di doversi ammovere, ne diano a lui distinta notizia per darvi provvidenza.

Per mostrarsi grato a' Conti e Baroni del Regno, proroga i gradi della successione ne' loro Feudi[435]. E per evitare le dissensioni e le querele, che gli erano fatte per conto de' confini de' tenimenti, de' Baroni, delle Chiese e de' privati, ordinò, che da' Registri del suo Archivio, ove si tratta delle confinazioni, se ne formassero due libri, uno ne rimanesse nella sua camera, e l'altro in un gruppo di ferro s'appendesse nella più famosa Chiesa della città[436]. Levò molti abusi intorno all'esazione delle collette; ed in fine fu tutto inteso, perchè i suoi sudditi non fossero gravati indebitamente d'ingiuste esazioni.

Tutti questi Capitoli furono stabiliti in Napoli nel primo anno, ch'egli vi tornò libero: e perciò portano questa data: Data Neap. A. D. 1289.

Oltre di questi, se ne leggono molti altri, sparsi tra quelli del Re Roberto suo successore, fatti negli anni seguenti, come quello, che si legge nella rubrica, Quod in poenis pecuniariis, etc. L'altro sotto il titolo, Quod sit licitum accusatori, etc. L'altro sotto il titolo, Exceptione excommunicationis, etc. ed alcuni altri. Ed in fine quello, che fu da lui pubblicato nel penultimo anno del suo Regno, che si legge tra' Capitoli di Roberto, sotto la rubrica, Literae Domini Regis, che porta questa data: Dat. Neap. per D. Bartolomeum de Capua A. D. 1307 die 12 decembris 11 indict. Regnorum nostrorum anno 22.

Si valse questo Principe in formargli non già d'Andrea d'Isernia, come credette Giovanni Antonio Nigris[437], ma della penna del celebre Giureconsulto Bartolommeo di Capua, Protonotario del Regno, innalzato da lui, e più dal suo successore Roberto a' primi gradi ed onori del Regno.