Sieguono da poi tre editti pubblicati da Roberto nell'anno seguente 1330. I due primi nel mese di maggio, ed il terzo in giugno. Il primo è sotto la rubrica: De non componendo super receptatione bannitorum cum Universitate, personisque singularibus. Il secondo ha questo titolo: Tenor secundi edicti, de damnis emendandis per Universitatem. Ed il terzo sotto la rubrica: Tenor tertii edicti, de familia Officialium qualiter esse debent. Portano questi editti le date giuste nell'anno 1330 ventesimosecondo anno del Regno di Roberto. Nel medesimo anno furono stabiliti due altri Capitoli, che si leggono, il primo sotto il titolo, De non componendo super crimine capitali, il secondo sotto l'altro, Quod possit Regis Curia in Terris non jurisdictionis.

Nell'anno seguente 1331 fu da Roberto per mano del Viceprotonotario Grillo stabilito quel famoso capitolo, col quale si proibiva l'estrazione de' carlini d'argento fuori del Regno, che si legge sotto la rubrica: De prohibita extractione carolenorum argenti de Regno; e deve emendarsi la data, ed in vece d'A. D. 1303 deve leggersi 1331 che fu il ventesimoterzo anno del Regno di Roberto.

Nel seguente anno 1332, fu pubblicato per mano del medesimo da Roberto quell'altro famoso editto, col quale per dar rimedio a' frequenti e scandalosi disordini, che in Napoli avvenivano per alcuni ribaldi, i quali sotto pretesto di matrimonio rapivano dalle loro case le vergini, avendo convocate le Piazze della città, proibì sotto severissime pene delitti sì enormi, del quale non si dimenticò il Summonte nella sua istoria, come quello, che contiene i cognomi di molti Nobili de' Seggi di Capuana, Nido, Portanova, del Mercato, di Porto, di Somma Piazza, di Salito, di Arco, e di S. Arcangelo. Si legge sotto la rubrica: Statutum contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub colore matrimonii; e deve emendarsi la data, ed in vece di Regnorum nostrorum A. 14. leggersi, A. 24.

Nel 1334 furono stabiliti due altri Capitoli; il primo in agosto, ch'è sotto il titolo, De non componendo in delictis corporaliter puniendis; ed il secondo in ottobre, fatto per dichiarazione del medesimo, ch'e sotto la rubrica: De declaratione constitutionis prohibentis compositionem in criminalibus. Ambedue nella vulgata edizione portano giuste date, come quelle che esattamente notano l'anno ventesimosesto del Regno di Roberto.

Nell'anno seguente 1335 furono dal Re Roberto per Giacomo Grillo suo Viceprotonotario emanati cinque famosi e celebri editti. Il primo in gennaio di quest'anno, che si legge sotto il titolo, De revocatione occupatorum demanii regii ad ipsum demanium, deve correggersi la data, e leggersi: Data Neap. per Jo. Grillum A. D. 1335 die 16 januar. 3 indict. Regnorum nostrorum anno 27 non 26 come si legge nella vulgata. Il secondo sotto il medesimo mese ed anno, ch'è sotto il titolo: De pecunia Fiscali non tenenda per Officiales post amotionem ab officio: dove parimente deve la data correggersi e leggersi: Regnorum nostrorum A. 27. Il terzo si legge sotto la rubrica: De non recipiendis vassallis demanii in Terris Baronum. Il quarto sotto il titolo: Quod Clerici conjugati solvant collectas regias; ed il quinto sotto il titolo, Quod non extrahantur lignamina extra Regnum.

Sieguono da poi que' famosi Capitoli, donde alla violenza degli Ecclesiastici si dà riparo. Questi Capitoli, che volgarmente chiamiamo Rimedii, ovvero Conservatoriali, sono quattro. Il primo fu stabilito da Roberto in tempo che vivea il famoso Giureconsulto Bartolommeo di Capua, e da lui come Protonotario del Regno istromentato: comincia Ad regale fastigium, e fu da noi di sopra notato. Sieguono ora i tre altri pubblicati appresso. Il secondo comincia: Charitatis affectus, drizzato da Roberto a' Giustizieri d'Apruzzo ultra flumen Piscariae, e si legge sotto la rubrica Conservatorium pro laico contra clericum. Il terzo comincia: Finis praecepti charitas, drizzato a' Giustizieri di Val di Crate e Terra Giordana, e si legge sotto la rubrica: Conservatorium pro clerico contra clericum. Ed il quarto, che fu indrizzato al Reggente della Vicaria ed a' suoi Giudici, comincia: Omnis praedatio, e si legge sotto il titolo, De spoliatis pro laico contra clericum. Di questi Capitoli ci tornerà a noi occasione di diffusamente ragionare ne' seguenti libri, quando del Regno e della giustizia e sapienza di Roberto dovremo favellare; siccome delle Quattro lettere arbitrarie, che parimente riconoscono per Autore questo Principe, e che fra questi Capitoli l'abbiam semplicemente accennate.

Finalmente abbiamo di Roberto quell'altro suo famoso capitolo, col quale si prende cura e pensiero della riforma dell'Accademia napoletana; comincia: Grande fuit, e si legge sotto il titolo: De reformatione Studii Neapolitani, et interdicendo particulares Scholas in utroque jure ubilibet infra Regnum. Quell'altro capitolo che comincia, Pondus aequum, e che comunemente viene attribuito alla Regina Giovanna sua nipote, leggendosi sotto questa rubrica, Litera Reginae Joannae, credette De Bottis, che sia pure del Re Roberto, e testifica egli aver nel registro trovato concepito il principio del medesimo in cotal guisa: Robertus, etc. Justitiariis Principatus ultra Serras Montorii praesentibus et futuris, etc.

Nè dobbiam tralasciare un altro editto di Roberto, col quale fu proibito a' Chierici il portar armi, li quali, dopo essere stati tre volte ammoniti, se non si emenderanno, ordinò che fossero loro tolte. Non l'abbiamo tra questi Capitoli, ma sibbene tra le nostre prammatiche[449]. E se ora vediamo il contrario praticarsi, è parte abuso, parte perchè in processo di tempo fu accordata a' Vescovi la famiglia armata, di che altrove ci tornerà occasione di ragionare.

Questi sono i cinquanta Capitoli del Re Roberto, che abbiamo impressi nel corpo delle leggi del Regno, e che hanno presso di noi ne' Tribunali della città e del Regno tutta l'autorità e tutto il vigore; e tutto ciò che per le posteriori leggi non si trova corretto, o mandato in disuso, dobbiamo inviolabilmente osservare.

Sieguono ora i Capitoli del Duca di Calabria suo figliuolo, che fece mentre da suo padre gli fu dato il governo del Regno, creandolo suo Generale Vicario.