Furono poi questi Riti uniti insieme, a' quali ella prepose una costituzione proemiale, per la quale loro diede forza e vigor di legge, comandando che quelli fossero inviolabilmente osservati non pure in Napoli nella Gran Corte della Vicaria e nelle altre Corti di questa città, ma in tutte le altre del Regno: ordinò ancora, che tutti gli altri Riti fuor di questi, che per l'addietro s'erano osservati, s'abolissero, si cassassero e non avessero nelle Corti niun vigore ed efficacia. Quindi presso i nostri Autori nacque quella comune sentenza, che ciò che s'osservava nel Tribunale della Vicaria fosse come una norma di tutti gli altri Tribunali inferiori del Regno, e che lo stile di quello dovesse praticarsi negli altri Tribunali inferiori.

Gli Scrittori, che o con picciole note o con ben lunghi commentarj impiegarono le loro fatiche sopra i medesimi, per maggior distinzione, e perchè allegati tosto si rinvenissero, gli divisero per numeri; onde ora il lor numero arriva a quello di trecento ed undici.

Fra essi vi collocarono un ordinamento, che la Regina Isabella moglie del Re Renato e sua Vicaria del Regno, stabilì nell'anno 1436 indrizzato, come fu detto, a Raimondo Orsino Gran Giustiziere[285]. Ella lo stabilì come Vicaria Generale di suo marito, come si legge nella iscrizione: Isabella Dei gratia Hierusalem, et Siciliae Regina etc. et pro Serenissimo et illustrissimo Principe, et Domino conjuge nostro Reverendissimo Domino Renato, eadem gratia, dictorum Regnorum Rege, Vicaria Generalis; con questa data: Datum in Regio, nostroque Castro Capuanae Neap. per manus nostrae praedictae Isabellae Reginae, A. D. 1436 die 14 mensis aprilis, 14 Indict. Regnorum vero dicti Domini Regis II. E questo è l'ultimo ordinamento, che a noi è rimaso de' Re dell'illustre casa d'Angiò.

È da notare ancora, che in questi ultimi tempi dei Re angioini, le leggi de' Longobardi non ostante di essere risorte le Romane, e restituite nella loro antica autorità, non erano nel nostro Regno affatto abolite ed andate in disusanza: vi erano per anche chi viveano secondo quelle leggi[286]: si davano perciò alle donne i Mundualdi, senza de' quali, così i giudicii, come i lor contratti eran invalidi[287]. Non si concedeva repulsa tra coloro, che viveano secondo la legge Longobarda, contro i loro sacramentali[288]; ed ancorchè Annibale Troisio e Prospero Caravita testificano, che que' Riti erano andati in disusanza, ciò era forse vero, riguardandosi a tempi, ne' quali scrissero i loro commentarj, non già nel Regno di Giovanna, la quale inutilmente si sarebbe posta a dar suoi regolamenti su di ciò, se non vi fossero stati nel Regno coloro che fosser vivuti sotto il Jus Longobardo. Anzi non sappiamo con quanta verità possa ciò dirsi, anche nell'età di questi Commentatori, quando fino a' nostri tempi in alcune parti del Regno i Notari ne' loro istromenti, quando intervengono donne, vi fanno intervenire anche per esse i Mundualdi; e quando ciò non sia, soglion perciò dire, che i contraenti vivono Jure Romano: ciò che altrove fu da noi avvertito.

Questi Riti per la loro utilità, e perchè contengono infiniti regolamenti, massimamente intorno alla fabbrica de' processi, e dell'ordine giudiciario, furono prima con picciole note, poi con pieni commentarj dai nostri Autori esposti.

Il primo fu Annibale Troisio, detto comunemente il Cavense, per essere stata la Cava sua patria, di cui non si dimenticò Gesneio nella sua Biblioteca. Fiorì egli nel principio del decimosesto secolo, e finì questi suoi commentarj al primo di novembre dell'anno 1542 com'egli testimonia nel fine dell'opera. Aggiunsero alcune picciole addizioni a' suoi commentarj, Cesare Perrino di Napoli, Giovan Michele Troisio e Girolamo de' Lamberti, e presso gli Autori del nostro Foro acquistarono non picciola autorità, e furon sempre riguardati con rispetto, ed onore. Giovan Francesco Scaglione Dottor napoletano, ma originario d'Aversa, parimente compose sopra i medesimi alcuni piccioli commentarj, ma non sopra tutti; e fece alcune osservazioni di ciò ch'egli avea veduto praticare nella Gran Corte mentre era Avvocato; ed i suoi commentarj furono la prima volta impressi in Napoli nel 1553.

Oscurò la fama di amendue Prospero Caravita di Eboli, il quale nello spazio d'un anno e mezzo, cominciando i suoi commentari in Eboli sua patria, nel mese di marzo del 1559, gli terminò felicemente in Agosto del 1560. Non vi era giorno, che non vi impiegasse i suoi studj, ora in Eboli, ora in Salerno, dove in quella Udienza esercitò la carica d'Avvocato fiscale. Riuscirono assai dotti e copiosi, tanto che presso i posteri fu riputato il Dottor più classico di quanti mai sopra questi Riti scrivessero.

Ultimamente a' dì nostri surse il Reggente Petra, il quale vi compose sopra ben quattro volumi: meritano piuttosto nome di magazzini che di commentarj:, poichè oltre di quel che bisognava per illustrargli, gli riempiè di tante e sì varie materie, che vi racchiuse quanto egli seppe, e quanto da altri apprese: divagossi in varie dispute ed articoli occorsi sopra cause recenti ed agitate a' suoi tempi; onde gli caricò di molte allegazioni e d'infinite e varie altre cose affatto estranee dal soggetto, che avea per le mani. Può aversene buon uso per li molti esempi di cause a' suoi dì decise, e per la moderna pratica e stile, non men della Gran Corte che degli altri nostri Tribunali.

§. I. De' Giureconsulti di questi tempi, e da' quali fu compilata la prammatica detta la Filingiera.

I Giureconsulti, che fiorirono nel Regno di Giovanna II e di Renato sino ad Alfonso, non sono da paragonarsi, così nel numero, come nel sapere con coloro, che vissero sotto il Re Roberto e sotto la Regina Giovanna I sua nipote. Essi non ci lasciarono niente delle loro opere e de' loro scritti. Solamente si rese in questi tempi celebre Marino Boffa da Pozzuoli, il quale adoperato dalla Regina negli affari più gravi del Regno, fu innalzato da lei al supremo Ufficio di Gran Cancelliere; ma poi entrato in gara col Gran Siniscalco Sergianni, questi operò tanto con la Regina, che a sua istanza nel principio dell'anno 1419 lo privò dell'Ufficio, surrogando in suo luogo Ottino Caracciolo[289]. Ciò che deve far cessar la maraviglia, che Toppi[290] avea, come Marino in tempo della prammatica Filingiera, che si stabilì nell'anno 1418 era Gran Cancelliere e poi quando fu instituito il Collegio de' Dottori nel 1428 non lo era.