(Gherardo a Roo[443], e per la costui testimonianza, Struvio Syntag. Hist. Germ. dissert. 30 §. 22 rapportano, che gli Orsini collo sborso di quindicimila ducati, che pagarono all'Imperadore Federico III, ebbero dal medesimo il Principato di Piombino; il quale Alfonso rese a se tributario).

Essendone da poi morto Rinaldo, Catterina sua moglie mandò Oratori al Re Alfonso, pregandolo a non darle travagli per li misfatti del marito; poichè ella seguiterebbe a riconoscerlo per sovrano con prestargli ogni ubbidienza e pagargli il tributo. Il Re ne fu contento, e fin che visse Catterina rimase Signora dello Stato; ma quella poco da poi morta, i Cittadini di Piombino chiamaron subito Emmanuele, e come loro legittimo Signore l'invitarono allo Stato. Ritrovavasi questi in Troja città del Regno, posta nella provincia di Capitanata, ove erasi ricovrato sotto la protezione d'Alfonso: il ricevette molto contento dell'invito fattogli da' suoi vassalli[444], e per tenerlo più fermo in suo servizio, quando bisognasse contro i Fiorentini, inviò un suo Segretario a coloro dello Stato, dichiarando il contento, che teneva così per aver essi fatto il lor debito in richiamarlo, come anch'egli avea molto caro, che quello Stato fosse ricaduto ad Emmanuele, che avea sempre tenuto sotto la sua protezione sopra a qualunque altro; onde Emmanuele, avendogli giurato omaggio, e promesso di pagare a lui e suoi successori ogni anno un vaso d'oro di 500 scudi, fu stabilito ancora con coloro dello Stato, che tutti gli altri, che succedessero in quella Signoria, fosser obbligati di riconoscere il Re e suoi successori nel Regno per lor sovrano con restar esenti e liberi d'ogni altro vassallaggio. Giunto Emmanuele a Piombino fu salutato e riconosciuto da tutti per lor Signore, il quale governò i suoi popoli con molta prudenza ed amore, e fu sempre carissimo al Re Alfonso; e morto che fu, lasciò suo successore Giacomo suo figliuolo, e per molti anni in appresso si vide la Gente Appiana signoreggiare questo Stato. Ma poi quella estinta, insorsero varie contese fra' Pretendenti, nella determinazione delle quali vi ebbero sempre gran parte i nostri Re, come successori di Alfonso, a' quali s'appartenevano le ragioni di sovranità, onde narra il Summonte[445], che a' suoi tempi il Vicerè di Napoli mandò a sequestrarlo e tenerlo in nome del Re Filippo II. Quindi son derivate le ragioni a' nostri Re sopra la sovranità di questo Stato, e le investiture, che poi di quello si fecero a varie altre famiglie.

Lo Stato adunque delle province ond'ora si compone il Regno, ne' tempi d'Alfonso, si vide nel suo maggior vigore ed ampiezza; e poichè la soverchia sua generosità l'avea portato ad invigilar pur troppo ad accrescere il regal patrimonio, il Tribunale della regia Camera, che soprastava all'esazione de' regali diritti, ed avea la soprantendenza sopra i Doganieri, Tesorieri e sopra tutti gli altri Ufficiali minori delle Province destinati a questo fine, si vide più numeroso, e d'affari più carico. Quindi nacque lo stile, che ancor oggi dura, di distribuire le province fra' Presidenti e Razionali della medesima, acciò ciascheduno ne avesse particolar pensiero, e di mandare un Presidente in Foggia a sopraintendere al governo della regia dogana della mena delle pecore, donde il Re ne ricava somme immense di denaro, e che oggi vien riputata per una delle maggiori rendite del regal patrimonio.

Accrebbe parimente Alfonso il regal Patrimonio coll'esazione del ducato a fuoco, onde s'introdusser nel Regno le numerazioni. Prima sotto i Re normanni l'entrate del Fisco si riscuotevano per apprezzo; cioè per ogni dodici marche d'entrate si pagavano tre fiorini[446], e quest'esazione per licitazione soleva affittarsi a' Pubblicani; il che durò fin al tempo dell'Imperador Federico II. Questo Principe, acciocchè i poveri non fossero oppressi da' più ricchi e potenti, proibì l'esazione in questo modo; ed avendo nel 1218 nel castel dell'Uovo convocato un general Parlamento di tutt'i Baroni e Feudatari del Regno, con i Sindici delle città e Terre, stabilì, che per l'avvenire l'entrate regie si riscuotessero per collette, in guisa, che chi più possedesse roba, più pagasse; chi meno, meno, chi nulla, nulla. Furono imposte in cotal maniera le prime collette assai moderate; ma poco appresso, non bastando a sovvenire alle necessità del Regno, si venne alle seconde, e così di mano in mano insino alle seste collette chiamate pagamenti fiscali ordinarj, secondo ci testificano Andrea d'Isernia[447], Luca di Penna[448], Antonio Capece[449], e Fabio Giordano nella sua Cronaca.

Durò questo modo fino al tempo d'Alfonso, il quale, siccome fu detto, nel primo Parlamento, che convocò in Napoli nel 1442, stabilì, che in iscambio delle sei collette, si riscuotessero da ogni fuoco carlini diece. Nell'anno poi 1449 come si nota ne' Registri della regia Camera[450], resedendo Alfonso nella Torre del Greco, fece radunare un altro Parlamento, ed avendo proposto, che mantenendo egli grossi eserciti così terrestri come marittimi per custodire il Regno, non essendo l'entrate regie bastanti, era forzato quelle accrescere; onde avea pensato, che per beneficio universale fosse bene, che s'imponessero cinque altri carlini al fuoco, oltre a' diece, e che all'incontro e' promettea di dare a tutti i fuochi del Regno un tomolo di sale per ciascheduno: ciò che fu con consentimento di tutti stabilito.

Furono perciò nel Regno introdotte le numerazioni, e la prima cominciò dall'istesso Alfonso nell'anno 1447, la qual si trova intera nel grande Archivio. Le altre si fecero ne' tempi de' Re suoi successori, e la seconda fu fatta nel 1472, la terza nell'anno 1489, la quarta, che non fu compita, si fece nel 1508, la quinta nel 1522, la sesta nel 1532, la settima nel 1545, e l'ottava nel 1561, le quali si trovano, ancor che alcune non intere, nel grande Archivio. Seguirono da poi le altre, che si conservano presso i Razionali, cioè degli anni 1595, 1642, 1648 e 1699 ch'è l'ultima, che ora abbiamo[451]. Oltre di questi pagamenti ordinari, che ad esempio d'Alfonso furon da' suoi successori da tempo in tempo sempre accresciuti, tiene il Re moltissimi altri fonti perenni, onde riscuote dalla città di Napoli, dalle province e Baroni grandissime entrate, delle quali il Mazzella tessè lungo catalogo; le quali, ora dopo un secolo che lo scrisse, sono cresciute in immenso; ma in gran parte dalla Corona distratte ed alienate, avendo gli Spagnuoli invogliati i Nazionali istessi a comprarsi le proprio catene, perchè non potessero mai disciorsene.

CAPITOLO VII. Alfonso accrebbe il numero de' Titoli e de' Baroni, a' quali diede la giurisdizion criminale. Sua morte, e leggi che ci lasciò.

Rese Alfonso più di quel, che era, il Regno assai numeroso di Baroni e di Titolati. Prima non vi erano, che due Principi, quel di Taranto e di Salerno, e poi s'aggiunse quello di Rossano; cinque Duchi, e pochi Marchesi; de' Conti ve n'era qualche numero e più di Baroni; ma Alfonso gli accrebbe al doppio, siccome dice il Summonte[452], e si vede dal catalogo che ne fece. In alcuni Seggi di Napoli non vi eran Titolati, ed i primi furono al seggio di Nido il Conte di Borrello ed il Conte di Bucchianico della famiglia Alagna. Questi furono due fratelli della famosa Lucrezia d'Alagno figliuola d'un Gentiluomo di Nido, la quale fu amata tanto da Alfonso, che avea tentato di aver da Roma dispensa di ripudiare la moglie, che era sorella del Re di Castiglia, per pigliar costei per moglie; e tra le altre cose notabili, che fece per lei, subito che l'ebbe a' suoi piaceri, fece questi due fratelli l'un Conte di Borrello e Gran Cancelliere, e l'altro Conte di Bucchianico: e scrive Tristano Caracciolo nel libro De varietate fortunae, rapportato dal Costanzo[453], che questi furono i primi Titolati del seggio di Nido.

Ma quello di che non s'ebbero molto da lodare i secoli seguenti, fu d'aver Alfonso conceduto a' Baroni il mero e misto impero. Avendo questo Principe per la sua sterminata liberalità resi esausti tutti gli altri fonti, cominciò ad esser profuso anche delle più supreme regalie, che non doveano a verun patto divellersi dalla sua Corona, quando i Re suoi predecessori erano stati di ciò cotanto gelosi, che il Re Carlo I d'Angiò avendo donato al suo figliuolo unigenito la città di Salerno, col titolo di Principe, con alcune altre città e terre d'intorno, gli concedè sopra quelle solamente la giurisdizione civile, e solo in Salerno per quanto si distendeva il circuito delle sue mura e non oltre, gli concedè la giurisdizione criminale[454]; e gli altri Re, siccome s'è veduto ne' precedenti libri, molto di rado, e solo in premio d'una eminente virtù a qualche loro benemerito ed a qualche segnalato Barone, solevano concederla; ond'era, che le concessioni ed investiture, fatte prima che regnasse Alfonso, non abbracciavano la giurisdizione criminale, essendo delle cose eccettuate e riservate; poichè l'uso di que' tempi era, che i Feudatari, che possedevano Terre con vassalli, non potevano esercitare, se non quella bassa ed infima giurisdizione indrizzata a sedar le liti e le discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi; e perciò i Baroni ed i Feudatari, non eleggevano se non Camerlenghi annuali, i quali esercitavano giurisdizione in conoscere e giudicare di quelle brevi liti e cause sommarie[455]: poichè la G. C. esercitava la giurisdizione sopra tutti i luoghi e Terre del Regno. E la ragione era, perchè, siccome fu saviamente considerato dal Consigliere Giuseppe di Rosa nostro acutissimo Giureconsulto[456], nelle città e Terre con vassalli, era solamente quella giurisdizione, che infima si chiama e che, secondo il diritto de' Romani, s'amministrava da' minori Magistrati, che si chiamavano Defensores, e consisteva nella cognizione delle Cause civili: in luogo de' quali, secondo notò Andrea d'Isernia[457], nel nostro Regno succederon poi i Baglivi de' luoghi, i quali conoscevano delle cause civili, dei furti minimi, de' danni, de' pesi e misure, e d'altre cause leggiere e di picciolo momento[458]; ma le cose più gravi e massimamente quelle, che risguardavano il mero imperio e la giurisdizion criminale, s'appartenevano, secondo il diritto de' Romani, a' Presidi delle province, in luogo de' quali nel nostro Regno furono, come si è veduto ne' precedenti libri, costituiti i Giustizieri[459], che ora pur Presidi appelliamo, da' quali per via d'appellazione si riportavano alla G. C. della Vicaria, Tribunale supremo sopra tutti i Giustizierati del Regno. Così le investiture, che prima d'Alfonso eran concedute a' Baroni delle città e Terre con vassalli, abbracciavan solo quell'infima giurisdizione come a loro coerente e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alle medesime coerente, siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi de' luoghi, ma da' Giustizieri delle province.

Ne' tempi d'Alfonso e degli altri Re aragonesi suoi successori, cominciò a porsi in uso nell'investiture de' Feudi la concessione della giurisdizion criminale[460] e delle quattro lettere arbitrarie ancora, come fu da noi altrove rapportato. Quindi in decorso di tempo fu veduto quel che ancor oggi si vede, che qualunque, benchè picciol Barone, abbia ne' suoi Feudi il mero e misto imperio, con non picciol detrimento delle regalie del Re, e danno de' suoi sudditi. Ben Carlo VIII Re di Francia, in que' pochi mesi che vi regnò, pensò di toglierlo affatto a' Baroni, con ridurgli all'uso di Francia[461]; ma il poco tempo, che vi ebbe, e per le difficoltà che s'incontravano, non potè mettere in esecuzione questo suo disegno; molto meno oggi è ciò da sperare, che il male è antico, e che senza grandi ravvolgimenti e scompigli non potrebbe ridursi ad effetto.