CAPITOLO IV. Stato della nostra giurisprudenza in questi ultimi anni del Regno degli Aragonesi; e leggi, che da Ferdinando furono stabilite.
Cotanto le lettere umane eransi rialzate nella fine di questo secolo, e tale fu il numero de' Letterati, che vi fiorirono; ma la nostra giurisprudenza, ancorchè cominciasse in questi tempi per li favori e per le leggi di Ferdinando a sollevarsi, non fece però, come nel secolo seguente que' progressi che si sentiranno ne' seguenti libri di questa Istoria. Insino ad ora andavan di pari i Legisti e' Canonisti, come i Teologi. Le altre facoltà furon tutte, come s'è veduto riformate e ridotte nel loro splendore: le lingue, la gramatica, la poesia, la oratoria, la politica ed in gran parte la filosofia, e la medicina. Ma le gare insorte tra i Professori di queste facoltà, con i Dottori e Teologi, fecero che questi ostinatamente seguitassero la tradizione, e lo stile delle loro scuole e de' Tribunali, anteponendo l'utile al dilettevole. I Dottori e' Teologi tenevano questi nuovi Letterati, ch'e' chiamavano Umanisti, come Grammatici, Retori e Poeti, per uomini da poco, li quali trattenevansi ne' giuochi de' fanciulli ed in vane curiosità. Gli Umanisti al contrario allettati dalla bellezza degli Autori antichi e sorpresi dalle loro invenzioni, sprezzavano il comune de' Dottori, che seguitavano la tradizione delle Scuole, trascurando lo stile per attaccarsi alle cose, e per parlare col linguaggio proprio delle Scuole[130]. Essi si facevano ben sentire, e perchè scrivevano con tutta la pulitezza, e perchè aveano appreso colla lettura degli antichi a guadagnarsi in tal guisa la buona grazia da tutti. Questi loro sforzi, ancorchè, come si è detto in questo cadente secolo non molto riscotessero i Giureconsulti ed i Teologi, nulladimanco nel secolo seguente fecero effetti maravigliosi; poiché nell'entrar di quello s'incominciarono gli studi sopra le Pandette e gli altri libri di Giustiniano con modo diverso, cioè coll'aiuto delle lingue e dell'istoria romana, di quello che si era fatto per lo passato. Si cominciarono a spiegar le leggi in altra guisa ed a commentarle in miglior lingua, ed a penetrarne i veri sensi; ed il primo che nella nostra Italia rompesse il guado fu Andrea Alciato Professore di legge nell'Università di Milano. D'Italia questa nuova maniera passò in Francia, dove prima di ogni altro Guglielmo Budeo e Carlo Molineo vi impiegarono i loro talenti; ma in decorso di tempo non si può negare, che la Francia superasse in ciò i Professori d'Italia; poichè vi rilussero tanti Giureconsulti insigni, fra' quali l'incomparabile Cujacio, che oscurò la fama di tutti.
L'eresia di Lutero, che poco da poi alzò il capo, diede occasione di portar anche simile cangiamento alla teologia[131]. Pretendeva egli del pari riformare gli Studi, che la Religione. Melantone suo fedele discepolo v'impiegò tutte le sue belle lettere e tutto il suo talento; onde si diedero i pretesi Riformatori con grande ardore a studiare le lettere umane, vedendo che la eloquenza ed il credito d'una scelta erudizione a se chiamava gran numero di seguaci: consideravano questi studi, come mezzi necessari alla riforma della Chiesa; e facendosi ammirare dagl'ignoranti, davan lor facilmente ad intendere che i Teologi cattolici non più sapevano della Religione che delle Belle Lettere: obbligarono perciò i Cattolici ad impiegarsi a questi studi per combattergli con le lor proprie armi: si diedero a questo fine alla cognizione delle lingue originali e degli Autori antichi secondo le lor proprie edizioni: incominciossi adunque di nuovo a studiare i Padri sì greci come latini, troppo poco conosciuti ne' secoli precedenti. Si studiò la Storia ecclesiastica, i Concilj, gli antichi Canoni, penetrando per sino nella origine della tradizione, e deducendo la dottrina dalla sua propria fonte; ed il senso letterale della Scrittura fu ricercato col soccorso delle lingue e della critica.
Ma tutti questi avanzi così nelle leggi e ne' canoni, come nella teologia, si videro nel seguente secolo decimosesto. Nel Regno di Ferdinando e de' suoi figliuoli, presso di noi le buone lettere cominciavan sì bene a restituire la giurisprudenza in qualche lustro, ma in questi principj non fu tanto. Nell'Università nostra si proseguiva lo stesso stile, ancorchè i Professori come i migliori di que' tempi, vi ponessero maggiore studio. Ma se non fu restituita la giurisprudenza nel suo antico candore, la saviezza di questo Principe, la perizia delle lingue de' suoi Secretarj e la dottrina de' nostri Professori che cominciavano, più di quel ch'erasi fatto ne' precedenti secoli, ad impiegar i loro talenti in questi studi, produssero leggi non men savie e prudenti, che culte. La legge romana avea preso piede non pure nell'Accademie ma anche nel Foro; onde avvenne, che la longobarda affatto mancasse.
Fra le nostre leggi patrie, quelle di Ferdinando, come di Principe più illuminato e dotto, e che teneva la sua Cancelleria adorna d'uomini letteratissimi, si videro più prudenti e più culte. Furono consultate da gravissimi Giureconsulti, in fra gli altri da Luca Tozzolo, Antonio d'Alessandro, Paris de Puteo e da Agnello Arcamone, e dettate in latino per la maggior parte da Antonello Petrucci e Giovanni Pontano grandi Letterati, come si è detto di que' tempi.
Le leggi de' nostri Re normanni e Svevi furon appellate Costituzioni: quelle de' Principi angioini, all'uso di Francia, Capitularj, ovvero Capitoli: queste de' Re Aragonesi, come da poi anche degli Austriaci, si dissero Prammatiche; di queste ne furon fatte più compilazioni, come di tempo in tempo andremo notando.
Abbiam veduto quanto poche ne stabilisse il Re Alfonso, vedremo ancora quante meno ne facessero Ferdinando II e Federico ne' brevi e tumultuosi anni del loro regnare: Ferdinando I però fu quegli, che fra' Re Aragonesi ci lasciasse più leggi e le più sagge e le più culte.
Ne' primi anni del suo Regno furono stabilite quelle, che ora leggiamo sparse nel terzo volume delle prammatiche, sotto il titolo De Offic. S. R. C. eccettuatane la prammatica 2 che, come fu ne' precedenti libri notato, a torto s'attribuisce a Ferdinando, essendo d'Alfonso, istitutore di questo Gran Tribunale: sono di questo Principe, di cui anche portano in fronte il nome, la prammatica 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, nelle quali si danno molti regolamenti intorno all'amministrazione e governo del S. C., del numero e qualità de' Ministri, così maggiori, come minori, che lo compongono, del modo d'istituir i giudicj, delle recusazioni e d'ogni altro riguardante alla riforma e buona istituzione di questo Tribunale.
Nel 1462 ne promulgò una sotto li 9 Ottobre, per la quale si permette agli Ufficiali di procedere ex officio ne' delitti, ancorchè non vi fosse querela della parte offesa, o questa desistesse, rivocando il privilegio che su di ciò avea conceduto ad alcune Università del Regno, la quale per questo fine fu collocata nel tom. 3, delle prammatiche, sotto il titolo de Privilegiis Universitatibus concessis.
Nel 1466 ne promulgò due, una sotto li 23 luglio, che si legge sotto il titolo de Baronibus[132], per la quale si vieta a' Baroni di cercar sussidj da' Vassalli, fuor de' casi dalle leggi e costituzioni permessi, e d'impedire il vendere le loro robe, come lor piaccia; l'altra a' 15 agosto pure sotto il medesimo titolo, colla quale si conferma la precedente sotto rigorose pene.