Nel 67 a' 19 novembre ne fu stabilita un'altra drizzata a Renzo d'Afflitto Commessario delle province di Principato ultra, e Capitanata, colla quale si prescrive il modo, come debba farsi l'estimo, o sia apprezzo de beni di ciascuno per regolare i pagamenti fiscali: noi ora la leggiamo sotto il titolo de Appretio, seu bonorum aestimatione.
Nel 68 a' 2 novembre ne promulgò altra, con cui ordina, che i delinquenti si mandino a' loro Giudici competenti, nè alcuno abbia ardimento di dar loro ricovero ed alimento[133].
Nel 69 ne furon pubblicate sei, la prima a' 27 marzo, la seconda a' 25 maggio, per le quali si vieta agli Ufficiali ricever doni e pranzi e si prescrivono a' Mastrodatti e ad altri Ufficiali minori i loro diritti facendosene tariffa[134]; tre altre nel medesimo mese e la sesta nel seguente di giugno.
Nel 1470 ne' mesi di marzo, aprile ed ottobre, tre altre; e nel 71 un'altra in giugno.
Nel 1472 ne stabili un'altra a' 13 settembre, per la quale fu deputato Bernardo Striverio Avvocato fiscale per Inquisitore Generale del Regno contro gli Usurarj e contro altri malfattori, che nelle moderne edizioni si legge sotto il titolo de Usurariis, ma con data scorrettissima de' 9 ottobre 1462, quando quella, secondo l'edizioni antiche, fu promulgata nel decimo quinto anno del suo Regno, come ivi si legge: Dat. 13 septembris 1472, Regnor. nostror. A. 15.
Nel 73 in marzo ed aprile due altre, e nel 74 nel mese di marzo, una.
Nell'anno poi 1477 furono stabilite quelle tante leggi intorno all'ordine giudiciario, delle quali si è altrove fatta memoria; ne' seguenti anni 1479, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90 insino al 1492 ne furono molte altre da questo Principe promulgate, le quali possono con facilità vedersi, secondo l'ordine de' tempi, nella Cronologia di queste leggi prefissa al tomo primo nelle nostre prammatiche secondo l'ultima edizione dell'anno 1715.
Furono queste prammatiche di Ferdinando nel seguente secolo raccolte in un volume insieme con alcune altre di Ferdinando il Cattolico e di Carlo V, ed impresse nel 1558. Da poi unite colle Costituzioni, Riti e Capitoli del Regno furono ristampate in Vinegia nel 1590. V'impiegarono i loro studi in quel secolo molti nostri Professori, chi con Note, chi con diffusi Commentarj ed altri con particolari Trattati. Annibale Troisio della Cava, nominato perciò il Cavense, commentò tutte quelle, che nel 1477 s'erano pubblicate, per le quali furono i giudicj riordinati e molte altre ancora: Giovannangelo Pisanello, Marc'Antonio Polverino e Giacomo de Bottis vi fecero delle piene Note. Orazio Barbato sopra la prammatica Assistentium, vi stese un Trattato. Gio. Bernardino Moscatello di Lucera stese la sua Pratica de' nostri Tribunali, che ora si vede ristampata colle addizioni del Consigliere Prato, sopra le suddette leggi di Ferdinando promulgate nel detto anno 1477. Altri sopra la prammatica Odia inter conjunctos, stesero i loro trattati e le varie dispute intorno a compromessi. Cotanto le leggi di questo Principe furono non pure in que' tempi, ma anche ne' seguenti secoli riputate savie e dotte.
CAPITOLO V. De' Giureconsulti, che fiorirono fra noi a questi tempi.
Dopo Luca di Penna e Sebastiano Napodano, era quasi che intermesso fra' nostri Professori l'uso di scrivere, e la nostra giurisprudenza era in declinazione; ma nel Regno di Ferdinando e de' suoi figliuoli, sursero alcuni eccellenti Giureconsulti, de' quali bisogna farne qui memoria.