(Oltre ciò nella pace di Nimega trattata e conchiusa nel 1678 Carlo Duca della Tremoglia spedì pure Giovanni Gabriele Sanguiniere per suo Messo al Nunzio appostolico straordinario Bevilacqua, residente, con lettere di 7 luglio del suddetto anno, di dover proteggere in quell'accordo la sua pretensione, e dal medesimo fece presentare a 16 agosto nel Congresso per man di Notajo una simile protesta, la quale colle suddette lettere si legge presso Lunig Tom. 2. pag. 1395. Di vantaggio, nella pace di Risuich, trattata nel 1697 fece altra simil Protesta narrata da Struvio Syntag. Hist. Germ, diss. 37 § 87 pag. 1811, il qual scrive: Tremouillus Dux contra Hispanorum possessionem Regni Neapolitani; extant haec scripta in Actis et M. Tom. III. pag. 319)
Per le stesse ragioni il Principe di Condè vanta pure aver pretensione sopra questo Reame, traendo sua ragione da Carlotta Caterina della Tremoglia, figliuola di Luigi, che si maritò con Errigo di Borbone Principe di Condè, della quale non si dimenticò Camillo Tutini nel suo trattato degli Ammiranti del Regno[232].
Ecco in qual maniera fu il Reame di Napoli trasferito al Re di Spagna Ferdinando il Cattolico, il quale pretendeva, che gli s'appartenesse per successione del Re Giovanni suo padre, erede d'Alfonso I suo fratello, e per ciò non volle esser chiamato Ferdinando III, o che foss'egli obbligato ad osservare i privilegi e promesse fatte da'predecessori Re Ferdinando I e II, Alfonso II e Federico. Gli reputò sì bene Re legittimi e non ingiusti usurpatori, intrusi, stante le investiture, che coloro aveano avute da romani Pontefici e la legittimazione, che Alfonso I avea fatta a Ferdinando suo figliuol bastardo, non essendo questa legittimazione stata mai contrastata a' nostri Aragonesi, e l'Autor del suddetto Trattato fa vedere con più esempi, che non meno in Napoli, che ne' Regni di Spagna, han succeduto i bastardi; ancorchè non risponda a quello, di che veniva imputato Ferdinando, d'esser figliuol supposto e non naturale d'Alfonso.
Per questa cagione trovandosi in questi medesimi tempi Ferdinando nella città di Toro, a' 18 febbraio del nuovo anno 1505 promulgò una prammatica[233] colla quale chiamandoli legittimi Re, e suoi predecessori, confermò tutti i loro atti, concessioni e privilegi, comandando, che i possessori delle città, castelli, Feudi e di qualunque ragione, o roba, sia burgensatica o feudale, che si trovassero possedere in vigore delle loro concessioni, non fossero in quelle turbati, nè inquietati, nè in giudicio, nè fuori, ma in esse mantenuti e conservati. Solo permise, che contro gli atti, decreti e concessioni fatte ne' turbolentissimi anni del Regno di Alfonso II, di Ferdinando II e di Federico, potesse ciascuno richiamarsi; ma ciò con sua licenza, prescrivendo loro il modo di ricorrere al suo Vicerè del Regno, il quale intese le querele, col voto e parere del Viceprotonotario e del Luogotenente del Gran Camerario, presa informazione, ne facesse a lui relazione, acciò, che secondo stimerà egli più giusto, potesse darvi la dovuta providenza; ma che intanto niuno si molestasse nella possessione, nella quale erano in vigor delle concessioni, che ne aveano da que' Re ottenute.
Parimente con altra sua Prammatica data nella stessa città di Toro, cassò, annullò e revocò tutte le concessioni, privilegi, convenzioni, atti e qualsivoglia altre scritture, che si fossero fatte dal Re Federico dopo li 25 di luglio del 1501 in avanti, quando perduta Capua, essendo per lui disperate le cose del Regno, mandò Ambasciadori a' Capitani del Re di Francia per capitolare la resa di Napoli e suoi Castelli con le altre Terre e castelli del Regno: le quali, per essere state estorte con importunità da diversi in quella disperazione e rivoluzione di cose, credette di poterla rivocare, valendosi di quel proverbio, che allegò in quella prammatica: Quod importunitate concessimus, consulto revocamus[234].
Quindi presso i nostri Giureconsulti è nata quella distinzione, che, sempre che colui, il qual allegava il privilegio di questi Re, si trovi, che per lungo tempo abbia avuta detto privilegio la sua esecuzione ed esserne in possesso, debba esserne quello mantenuto, bastandogli quel titolo, per non essere vizioso, ma procedente da' Re legittimi e per tali riputati dall'istesso Re Ferdinando il Cattolico. Quando però si tratti, o che il privilegio, o concessione non abbia avuto mai il suo effetto, tantochè chi l'allega non mostrasse per se il possesso; ovvero fosse stato espressamente dal Re Ferdinando, o dagli altri Re austriaci suoi successori rivocato: in questi casi, perchè non vogliono essere obbligati ad osservare ciò che quelli promisero o concederono, perchè al Regno sono succeduti non già come loro eredi, ma come successori d'Alfonso I per la persona del Re Giovanni, a cui il Regno s'apparteneva; per ciò resti in loro arbitrio di far ciò, che ad essi piacerà e parerà, siccome ampiamente ne discorrono i Reggenti Loffredo, e Moles rapportati dal Reggente Marinis[235], e dall'Ageta[236] ne' loro volumi.
Ancorchè Ferdinando il Cattolico proccurasse di non alterare la forma e politia del Regno, ma di lasciarlo nella maniera, che lo trovò, nulladimanco dovendo essere da ora innanzi governato non da' Re, propri, che vi dovessero risedere collocando quivi la lor sede regia, come per lo passato, ma da' loro Ministri, dovea per necessità introdursi nuova forma di governo; come si scorgerà ne' seguenti libri di quest'Istoria, dove si vedrà cangiata non meno la civile, che l'ecclesiastica politia, introdotti nuovi magistrati, nuova nobiltà di sangue spagnuolo e nuovi istituti e costumi.
FINE DEL LIBRO VENTESIMONONO.
STORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI