CAPITOLO V. Contese insorte intorno all'Exequatur Regium delle Bolle e rescritti del Papa, ed altre provvisioni, che da Roma vengono nel Regno.
È veramente da notare la provida mano del Signore, come nel Pontificato di Pio V con pari compenso, al soverchio zelo ed arditezza di quel Pontefice abbia voluto contrapporre la vigilanza e fortezza in resisterlo del Duca d'Alcalà, perchè nel nostro Regno fosse eseguito ciò che di sua propria bocca prescrisse di doversi rendere a Cesare ciò ch'è di Cesare ed a Dio, quel ch'è di Dio. La Bolla in Coena Domini come si è veduto, proibiva a' sudditi di pagare i tributi a' Re, se nell'imporli non si fosse prima ottenuta licenza dalla Sede Appostolica; ma il Duca non fece valere la Bolla, e fece pagare come prima le gabelle e le collette legittimamente imposte con decreto ed assenso Regio. Si toglievano per quella a' Principi i diritti più supremi della loro potestà regale, ma non si permise un attentato sì scandaloso, e cotanto a lor pregiudiziale: si proccurava in breve sottoporre interamente l'imperio al Sacerdozio, ma poichè Iddio non mai ciò volle, s'eseguì il suo Divin volere. Ma la Corte di Roma non perciò arrestandosi, e sempre più vigilante ed attenta alle sorprese, cercava togliere a' nostri Re una prerogativa cotanto lor cara, ch'è riputata la pupilla de' loro occhi, e 'l fondamento principale della loro regal giurisdizione: questo è l'Exequatur Regium, che si ricerca nel Regno alle Bolle e Rescritti del Papa, e ad ogni altra provvisione, che viene da Roma, senza il quale non si permette, che si mandino in esecuzione. Il Pontefice Pio V, sopra gli altri suoi predecessori, l'ebbe in tanta abbominazione, che qualificandolo come disautorazione della dignità ed autorità Appostolica, fece ogni sforzo per toglierlo e distruggerlo: vi s'impegnarono poi, seguendo le sue pedate, gli altri Pontefici suoi successori, e non men la Corte di Roma, che i Prelati del Regno con varj modi, tentando ogni via, cercarono abbatterlo. In contrario si rese commendabile la costanza de' nostri Re, che sempre forti resisterono con vigore alle loro intraprese, tanto che ci rimane ora vie più stabile e fermo che mai. Racconteremo per tanto, seguendo il nostro istituto, la sua origine, come fossesi nel Regno mantenuto sotto tutti i Principi che lo ressero, le contese perciò avute colla Corte di Roma, che cercava abbatterlo e particolarmente nel Viceregnato del Duca d'Alcalà, e per quali ragioni, e come in fine restasse sempre fermo e saldo.
Gli Scrittori Ecclesiastici, per appoggiare come meglio possono la pretensione della Corte di Roma, oltre alle generali ragioni rapportate di sopra, che le Bolle e Rescritti del Papa non abbiano bisogno d'accettazione o pubblicazione alcuna fuor di quella che essi fanno in Roma, ne adducono una particolare per questo Reame; e confondendo l'Assenso Regio, che prima i nostri Re davano alle elezioni di tutti i Prelati del Regno, coll'Exequatur Regium, che si dà a tutte le Bolle e Rescritti del Papa, ed a qualunque altra provvisione, che ci viene da Roma, pretendono, che siccome quello per l'investiture, che si cominciarono a dare a' Re della Casa d'Angiò e poi continuate sino al presente, fu tolto, così ancora debba levarsi l'Exequatur. Così il Cardinal Alessandrino, mandato dal Pontefice Pio V suo zio Legato in Madrid al Re Filippo II, fra le altre cose, che espose nel memoriale[223] datogli, diceva querelandosi, che nel Regno di Napoli in moltissimi capi non s'osservava il Concilio Tridentino; ed in infinite maniere s'impediva l'esecuzione delle lettere ed espedizioni Appostoliche: a quali abusi, e particolarmente a quello dell'Exequatur Regio, è obbligata la M. V. per proprio giuramento a rimediare e rimovere, come potrà vedere dalle clausole dell'Investitura di Giulio II in persona di Ferdinando il Cattolico, e di Giulio III in persona della M. V. da lei giurata.
A questo fine gli diedero una origine assai favolosa, dicendo che fosse introdotto nel Regno, e cominciò a praticarsi nelle proviste de' Prelati delle Chiese Cattedrali, solo per sapere, prima che si eseguisse la provista delli Prelati eletti, se fossero nemici e mal affetti del Re, ed acciocchè dentro lo Stato non si ricevesse persona di cui potea aversi sospetto di dover portare in quello macchinazioni, tumulti e rivoluzioni; e ciò s'introdusse quando il Regno era tutto sconvolto per le contese de' Principi pretensori, e quando ogni dì, guerreggiandosi spesso, l'uno cacciava l'altro. Quest'origine appunto gli diede Papa Clemente VIII, in una lettera scritta a' 5 di ottobre del 1596 di sua propria mano al nostro Vicerè Conte di Olivares, per la quale pretendeva farlo togliere dal Regno in que' tempi pacati senza guerre e senza sospetti[224].
Ma confondere due cose, che sono pur troppo diverse, e che l'una ha principio totalmente dall'altra diverso, dar quella origine all'Exequatur Regium, che nacque ne' Dominj de' Principi Cristiani insieme col Principato e colla loro potestà regia, o è pur troppa simplicità, ovvero sottil malizia.
L'Assenso Regio, che prima si richiedeva in tutte le elezioni de' Prelati del Regno, non nacque principalmente per la cagione di sopra rapportata; ma da un altro principio, cioè d'avere prima avuto i Principi parte nell'elezione di quelli, o sia, come dice Duareno[225], perchè rappresentando le ragioni del Popolo, il quale al Principato trasferì tutta la sua potestà, siccome prima il Popolo nell'elezione ci avea insieme col Clero gran parte, così fossesi ciò trasferito al Principe: ovvero dall'avere essi da' fondamenti erette le Chiese, o ristorate, o arricchite d'ampj poderi e ricchezze, in maniera, ch'essi si riserbarono questa ragione, anzi s'attribuirono d'investire i Prelati col bastone e coll'anello, non già per la spiritualità della carica, che non si apparteneva a loro, ma per le temporalità, che alle Chiese essi, o loro maggiori aveano donate. Così nel Regno de' Normanni, che furono cotanto liberali e profusi in dotar le Chiese, non vi era elezione senza il lor consenso; così ancora praticossi nel Regno dei Svevi, insino che Carlo I d'Angiò, avendo acquistato il Regno per l'invito e favore del Papa, questi, che riconosceva da lui cotanto beneficio, non ebbe riparo nell'investitura, che gli fece di quello, di contentarsi di non doversi per l'avvenire nell'elezione de' Prelati richiedere il suo assenso: ciò, che però non tolse il Regio Exequatur: nè di non poter rimediare alle provvisioni, che si facevano da Roma, nel caso il provvisto fosse nemico o al Re sospetto, perchè questa ragione dipende da altro principio; anzi Papa Niccolò IV lo dichiarò in una sua Bolla istrumentata a' 28 luglio del 1288 in tempo del Re Carlo II d'Angiò, dicendo che non potevano in modo alcuno essere assunti a dignità Arcivescovile, Vescovile, o altra Dignità o Prelatura del Regno, coloro, che saranno sospetti al Re[226]. Nè parimente tolse le ragioni di presentare o nominare le persone in quelle Chiese, che fondate da' nostri Re, o loro maggiori, ovvero ampiamente dotate, erano di Patronato Regio; onde poi per togliere li continui contrasti, che sopra di ciò insorgevano per le Chiese Cattedrali colla Corte di Roma, nacque tra Clemente VII e l'Imperador Carlo V quel concordato, di cui altrove fu da noi lungamente discorso.
L'Exequatur Regium, che si dà nel Regno, non pure alle proviste, che si fanno in Roma delle Prelature ed altri Beneficj del Regno, ma a tutte le Bolle e rescritti del Papa, anche a' Brevi di giubileo e d'indulgenze, ed a qualsivoglia provvisione, che ci venga da Roma, non dipende da questo principio, nè nacque ne' turbolentissimi tempi di guerra, per sospetto che forse s'avesse del provvisto, d'esser poco amico dei Principi contendenti, quando l'uno spesso cacciava l'altro. La sua origine è più antica, nacque non pur nel Regno di Napoli, ma in tutti i Dominj de' Principi Cristiani col Principato istesso, e s'appartiene ad essi, titulo sui Principatus, ovvero jure Regaliae, come ben pruova Van-Espen dotto Prete e gran Teologo di Lovanio[227]. Nacque per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non siano introdotti da straniere parti occasioni di tumulti e disordini; onde fu sempre mai lecito a' Principi, e proprio della loro commendabile vigilanza, capitando ne' loro Regni scritture di fuori, per le quali si pretenda in quelli esercitar giurisdizione o sia spirituale o temporale di riconoscerle prima che quelle si mandino in esecuzione: tanto maggiormente, che la Corte di Roma da molto tempo aveasi arrogata molta autorità, che eccedeva il confine di un potere spirituale, e sovente si metteva a decider punti, che non le appartenevano, e toccavano la potestà temporale de' Principi: onde fu introdotto stile, che se le provvisioni venute di Roma dovranno eseguirsi contra Laici, si abbia a domandar da' Magistrati l'implorazione del braccio, i quali non come semplici esecutori, ma ritrattando l'affare ed esaminandolo, se conoscono essere a dovere, lo fanno col loro braccio eseguire, altrimente niegano l'esecuzione: se la scrittura contenerà il solo affare degli Ecclesiastici, o si tratterà di cose meramente spirituali e di cause Ecclesiastiche, se le dà l'Exequatur dal Re ed in suo nome dal Vicerè, se però conoscerà coll'eseguirsi, niente ridondare in pregiudizio delle sue preminenze e Regalie dello Stato e de' suoi sudditi, nè contrastare agli usi e costumi del paese; ond'è, che per ciò non si pretende di volere avvalorare o disfare ciò, che il Papa ha fatto, quasi ch'egli nelle cause Ecclesiastiche e spirituali abbia bisogno della potestà del Principe Secolare[228]; ma unicamente vien richiesto, perchè il Principe, che deve vigilare e star attento, acciocchè il governo de' suoi Regni non sia perturbato, sappia, che cosa contiene ciò, che da fuori viene nel suo Dominio e Principato, affinchè sotto questo colore o pretesto non s'introduca cosa, che possa nuocere alla quiete e tranquillità del suo Stato ed al governo della Repubblica; e questo è il fine perch'è ricercato, siccome ben a lungo dimostrò Van Espen nel suo trattato De Placito Regio[229]; ciò che ben intesero il Vescovo Covarruvias[230], Belluga[231], ed il Cardinal di Luca[232], il quale scrisse, che a questo fine si praticava nel nostro Regno l'Exequatur Regium.
Quindi deriva, che niuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto o qualunque altra scrittura, che venga a noi da Roma, sia esente da quello: si ricerca eziandio per questo fine alle Bulle dei Giubilei e dell'Indulgenze[233]; anzi, secondo che con più argomenti pruova Van-Espen[234], può ancora ricercarsi alle Bolle istesse dogmatiche, non già, che s'appartenga al Principe diffinire, o trattare cose di fede; ma perchè le clausole, che si sogliono apporre in quelle, e delle quali, secondo il moderno stile di Roma, soglion esser vestite, il modo, il tempo, le congiunture e l'occasioni di pubblicarsi tali Bolle, devono essere al Principe note e palesi. Forse, se oltre al dogma in quelle diffinito ed alle pene spirituali, si volesse metter anche mano alle temporali: forse, perchè non convenisse per altri motivi rilevanti di Stato, pubblicarsi allora, ma aspettarsi tempo più congruo, e per altri rispetti e cagioni, le quali furono ben a lungo esaminate da quello Scrittore. Quindi vien ricercato ancora il Regio Exequatur a tutti i Decreti, che si fanno in Roma nelle Congregazioni del S. Ufficio, e dell'Indice intorno alla proibizione de' libri, di che altrove fu da noi lungamente ragionato. E quindi deriva ancora, che nell'interposizione, di quello non si proceda per via di cognizione ordinaria, ma per via estragiudiziale e secondo le regole di Stato e di Governo, non già secondo quelle del Foro; onde si vede quanto di ciò poco s'intendano e Casuisti e Canonisti, i quali credendo, che questo esame si abbia a fare con termini forensi, gracchiano per ciò ne' loro volumi[235], e scrivono, che non possono le Bolle ed i Rescritti del Papa ritenersi, o esaminarsi dai Giudici Laici, perch'essi non han giurisdizione sopra le cause Spirituali ed Ecclesiastiche, trattando questa materia al modo loro, e con termini d'immissione, di giurisdizione e con altre inezie forensi.
Da ciò parimente deriva, che non ogni Tribunale di Giustizia, ancorchè supremo, abbia facoltà di concedere questo Placito Regio. Ma ciò è solo riserbato a' Consigli supremi del Re istituiti per lo Governo, ed a' Consiglieri, che sono al suo lato e che hanno l'economia. Così presso di Noi è del solo Collateral Consiglio, il cui capo è il Vicerè, di concederlo, non già d'altro Tribunale di giustizia, supremo che fosse[236]. E negli altri Dominj de' Principi Cristiani d'Europa, siccome in Ispagna ed in Francia, è solo ciò riserbato a' Consiglj Supremi del Re; siccome in Fiandra al supremo Consiglio di Brabante ed agli altri Supremi Consiglj di quelle province[237]. Per questa cagione furono nel 1551 meritamente dal Vicerè Toledo ripresi il Reggente ed i Giudici della Vicaria, li quali s'avanzavano a concedere tali Placiti, con ammonire ed ordinar loro, che per l'innanzi più non gli spedissero, perchè questa preminenza era del solo Vicerè e suo Collateral Consiglio, non già de' Tribunali di Giustizia[238].
Nè questa è solamente prerogativa del nostro Regno e de' nostri Re, come altri forse crede: ella è comune a tutti i Principi, i quali ne' loro dominj praticano lo stesso. In Ispagna, come ci testificano Covarruvias[239], Belluga[240], e Cevallos[241], le Bolle e tutte le provvisioni che vengono di Roma, prima di pubblicarsi s'esaminano nel Consiglio Regio, e sovente quando non vogliono eseguirsi, si ritengono; onde Salgado per giustificar questo stile ed inconcussa pratica, compose quel trattato, che per ciò ha il titolo De Retentione Bullarum; e quell'altro. De Supplicatione ad Sanctissimum etc., ed il medesimo praticarsi in Portogallo testifica Agostino Manuel nell'Istoria di Giovanni II[242].