Parimente il Vescovo di Nocera de' Pagani pretese da Laudania Guerritore madre e tutrice de' figli ed eredi di Marcello Pepe di detta città di Nocera, di dovergli pagare quel ch'egli avea disposto nel testamento, che avea fatto ad pias causas per detto Marcello, morto ab intestato; ma il Vicerè scrissegli un ortatoria insinuandogli, che se n'astenesse, nè più per questa causa le dasse molestia[304]. Nè, quando si voglia usare la debita vigilanza, si permettono ora più nel Regno simili abusi.
Non finirono qui i contrasti di giurisdizione col Duca d'Alcalà: per tralasciarne alcuni di non tanto momento, merita qui essere annoverato quello, che s'ebbe a sostenere per l'osservanza del Rito 235 della Gran Corte della Vicaria, che si pretese dagli Ecclesiastici renderlo vano ed inutile.
Fu antico costume nel nostro Regno, conforme per altro alle leggi ed alla ragione, che la cognizione del Chericato, quando s'opponeva ne' Tribunali Regj, perchè s'impedisse il procedere nelle cause de' Cherici, s'appartenesse a' Giudici medesimi, da' quali la rimessione si pretendeva. Così essi doveano conoscere delle Bolle, che si producevano, de' requisiti che bisognava colui avere per esser rimesso, di vestir abiti chericali, aver tonsura, vivere chericalmente, non mescolarsi in mercanzie ed ogni altro a ciò attenente; siccome per tutto il tempo, che regnarono fra noi i Re della illustre Casa d'Angiò, fu senz'alcuna controversia praticato; tanto che la Regina Giovanna II, nella compilazione de' Riti, che fece fare della Gran Corte della Vicaria, infra gli altri, vi fece anche inserir questo.
Nel Pontificato di Pio V, fra l'altre imprese degli Ecclesiastici si vide ancor questa che i Vescovi pretendevano, che alla sola loro asserzione si dovessero rimettere i Cherici, e che ad essi s'appartenesse la cognizione del Chericato, e se vi concorrevano i soliti requisiti. Il Vescovo d'Andria avendo ciò preteso, ed essendosegli negato, scomunicò il Governatore e Giudice di quella città, perchè non aveano rimessi alcuni carcerati; ma il Duca d'Alcalà approvò la condotta del Governatore, e a' 19 luglio del 1570 ne fece Consulta al Re[305], e scrisse all'Ambasciadore in Roma, che avesse rappresentato al Papa i pregiudizi e novità, che tentavano i Vescovi del Regno, e fra gl'altri di voler essi conoscere del Chericato, con togliere la cognizione a' Giudici Regj, che avean sempre avuta, conforme al Rito della Vicaria; con avvertirlo, che questa era una materia delle più importanti, che potevano occorrere nel Regno, non solo a riguardo dell'offesa della regal giurisdizione ed autorità, ma anche per la quiete de' popoli e de' sudditi di Sua Maestà. L'Ambasciadore trattò con efficacia l'affare col Pontefice, il quale avendo conosciuto la domanda essere ragionevole, risposegli, che non avrebbe alterato questo costume.
Ma non perciò gli Ecclesiastici restarono ne' seguenti tempi di proseguire l'impresa, sebbene trovaron sempre resistenza; anzi nel Viceregnato del Conte di Miranda venne lettera del Re, sotto li 12 decembre del 1587, che nel conoscersi delle cause di remissione de' Cherici procedessero i Tribunali ordinarj del Re, senza che in quelle si permettesse novità alcuna. E ne' tempi meno a noi lontani, il Consigliere ed Avvocato Fiscale allora del regal patrimonio, Fabio Capece Galeota diede in istampa un discorso drizzato al Vicerè Duca d'Alba, sostenendo questa pratica conforme al Rito, dimostrandola ancora non men legittima, che successivamente approvata in diversi tempi da Sommi Pontefici, e D. Pietro Urries ne compilò un trattato a parte, e se bene la Corte di Roma avesse vietato il libro, non si tenne però conto alcuno della proibizione, siccome si disse nel XXVII libro di quest'Istoria.
CAPITOLO X. Legazione de' Cardinali Giustiniano, ed Alessandrino a Filippo II per questi ed altri punti giurisdizionali: donde nacque il costume di mandarsi da Napoli un Regio Ministro in Roma per comporli.
Il Pontefice Pio V, che invigilò a pari di qualunque altro Pontefice di stendere come poteva meglio, la giurisdizione Ecclesiastica sopra i Dominj de' Principi Cristiani, non ben soddisfatto del Duca di Alcalà, che compiendo alle sue parti attraversò sempre i suoi disegni, si risolse finalmente di far trattare questi punti a dirittura col Re Filippo, e gli spedì a questo fine successivamente due Legati. Il primo fu il P. Vincenzo Giustiniani Generale dell'Ordine dei Predicatori, che fu da poi da lui fatto Cardinale; ed il secondo fu Michele Bonello Cardinal Alessandrino suo nipote, che partì per Ispagna e Portogallo con varie commessioni, poco prima della morte del Duca d'Alcalà, seguita in Napoli l'anno 1571.
Il Cardinal Giustiniano si sbrigò subito della sua Legazione; poichè avendo rappresentato al Re alcuni aggravi (la maggior parte de' quali furono i medesimi riferiti di sopra) che diceva farsi nel Regno a' Vescovi, in diminuzione della giurisdizione ed immunità Ecclesiastica, e fra gli altri di non permettergli di conoscere sopra il Chericato: il Re dando provvidenza ad alcuni di poco momento, considerando gli altri di somma importanza, e che avean bisogno di molta considerazione; nè potevan risolversi senza che dal Vicerè di Napoli ne fosse stato pienamente informato, ne lo rimandò con lettera de' 28 settembre 1570, diretta al Pontefice Pio, nella quale con molto rispetto gli scrisse aver ricevuto il suo Breve, che gli portò il Cardinal Giustiniano in sua credenza sopra le cose toccanti alla giurisdizione Ecclesiastica, e che quantunque per li viaggi e continue sue occupazioni, che da poi l'erano sopravvenute, non avea avuto luogo e quel tempo, che si desiderava per trattar di quelle, maggiormente per essere molto gravi ed importanti: tuttavia per soddisfare Sua Santità, si era provvisto in alcune, come intenderebbe dal suddetto Cardinale; ma che venuta che sarebbe l'informazione, ch'egli aspettava da Napoli, avrebbe proccurato di provvedere al di più, in maniera, che la dignità Ecclesiastica non fosse pregiudicata[306].
Scrisse nel medesimo tempo due ben lunghe lettere al Duca d'Alcalà, inviandogli i capi presentatigli dal Legato, per li quali diceva venire pregiudicata la giurisdizione Ecclesiastica, incaricandogli, che dovesse comunicarli col Consiglio Collaterale, il quale con matura discussione e deliberazione rispondesse a ciascheduno di quelli, e ne gli facesse poi a lui relazione; acciò che con più maturità potesse egli deliberare quel che conveniva; siccome fu eseguito: poichè fattasi questa relazione, fu da poi fatta esaminare da alcune persone del suo Real Consiglio, che per ciò si deputarono, e con loro accordo e col parere suddetto de' Reggenti del Collaterale di Napoli, fu decretato sopra alcuni Capi della medesima.
In cotal guisa terminò la Legazione del Cardinal Giustiniano; ma assai più onorevole fu quella del Cardinal Alessandrino nipote del Papa, il quale fu da Pio inviato al Re Filippo II, non meno per queste contese giurisdizionali, che per cagioni assai più serie e gravi, e non meno per lo Regno di Napoli, che per quello di Sicilia e del Ducato di Milano; e sopra tutto per la guerra, che minacciava il Turco, il quale formidabile più che mai poneva terrore non meno alla Germania, che all'istessa Italia. Per ciò il Pontefice Pio era tutto inteso a stimolare i Principi Cristiani, che uniti insieme accorressero alla difesa delle province Cristiane, minacciate da così fiero e potente nemico: mandò a questo fine il Cardinal Commendone a Cesare, a cui diede incombenza che dopo aver trattato con colui delle cose di Germania, passasse a Sigismondo Augusto Re di Polonia, per invitarlo all'alleanza d'una guerra non meno salutare, che necessaria; siccome mandò a' Principi d'Italia Paolo Odescalchi Vescovo di Penne, per passare i medesimi ufficj: mandò ancora il Cardinal Alessandrino suo nipote al Re Filippo in Ispagna, dal quale, sopra tutti gli altri Principi, sperava valevoli soccorsi, commettendo parimente al Cardinale, che passasse poi al Re di Portogallo, ed indi andasse in Francia ad invitare anche quel Re all'impresa[307].