Parimente i Reggenti di Collaterale, per ordine del Duca, a' 13 agosto del medesimo anno fecero una piena relazione, nella quale fra l'altre cose dicevano, che il creare e dar l'abito a questi Cavalieri, per lo tempo passato l'avea sempre fatto il G. Maestro, e non il Nunzio, e mai li Maestri han tenuta giurisdizione alcuna, eccetto che di cacciare e segregare li lebbrosi dal commercio de' sani: e che i privilegi pretesi da detta Religione erano pregiudizialissimi alla giurisdizione di Sua Maestà e sono stati nuovamente conceduti da Pontefici Pio IV e Pio V i quali mai furono ricevuti nel Regno, nè a quelli dato Exequatur, anzi sempre si è loro negato, come a' presente si nega. E contra detti Cavalieri si è proceduto e procede tanto in cause civili, quanto criminali per li Tribunali Regj, come se fossero meri laici: ed essendo stati carcerati alcuni di quelli in Vicaria, ancorchè si sia dimandata la rimissione al loro G. Maestro, o al di lui Vicario, non se gli è dato mai orecchio, ma ordinato, che la causa resti; ed alcuni sono stati anche condennati ad esilio. Anzi quando i G. Maestri hanno pretesa ragione sopra i beni de' Lazarati, si è commesso agli Ufficiali Regj, che loro ministrassero giustizia: e pretendendo uno di Castellamare, ch'era dell'abito di S. Lazaro, essere esente dalli pagamenti Fiscali, dal Tribunale della Regia Camera fu condennato a pagare come tutti gli altri Cittadini, per non godere esenzione alcuna.
Vedendo la Corte di Roma, che il Duca niente faceva valere questi privilegj, tentò a dirittura il Re Filippo, con offerirgli in perpetua amministrazione l'Ordine suddetto ne' suoi Regni; ma il Re scrisse al Duca, che per quel che tocca alla renunzia, che si offeriva fare in persona sua, acciò sia perpetuo Amministratore di quell'Ordine, eragli paruto di non convenire accettarla, onde che non ne facesse più parlare. Mitigarono nondimeno l'animo del Re, che siccome prima avea ordinato, che si levasse tal Ordine dal Regno permise da poi, che vi restasse, ma che i Cavalieri di quello si riputassero come meri laici. Così egli nel 1579 volle star inteso dello stato di detto Ordine; onde dalla Regia Camera, per ordine del Marchese di Montejar allora Vicerè, fu fatta relazione di tutte le Commende, che teneva nel Regno, e di che rendite erano, riferendogli parimente, che questi Cavalieri non godevano nè immunità, nè franchigia alcuna.
Ma come poi il Duca di Savoja ne fosse stato di quest'Ordine creato G. Maestro, siccome è al presente, è bene che si narri. Morto che fu in Vercelli nel 1562 Giannotto Castiglione, sedendo da poi nella Cattedra di Roma Gregorio XIII, questi per maggiormente illustrarlo, creò perpetuo G. Maestro di quello Emmanuele Filiberto Duca di Savoja[298], il quale nell'anno seguente, avendo tenuto a Nizza un'assemblea di Cavalieri, si fece da quelli dare solenne giuramento, con farsi riconoscere per loro Gran Maestro, e nuove leggi e riti per maggiormente decorarlo prescrisse loro; ed avendone ottenuta conferma dal Papa, unì, e confuse in uno l'Ordine di S. Maurizio (da chi i Duchi di Savoja vantano tirar l'origine[299]) con questo altro di S. Lazaro, li quali prima erano Ordini distinti, ed assignò loro due Ospizj, uno a Nizza, l'altro a Torino. Quindi è, che questi Cavalieri si chiamino de' Santi Maurizio e Lazaro, e quindi avvenne ancora, che questi Cavalieri e le Commende, che abbiamo ancora nel Regno si creino e concedano dal Duca di Savoja; onde leggiamo, ch'essendosi spedito un monitorio dalla Camera Appostolica, in nome del Duca di Savoja, Gran Maestro della Religione de' Santi Maurizio e Lazaro, a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Prelati ed altre persone Ecclesiastiche, che dovessero ubbidire, ed osservare i Privilegi conceduti alla suddetta Religione per Brevi Appostolici, fu quello presentato in Collaterale dal Commendator Maggiore Giovan Francesco Reviglione nel 1608 per ottenerne il Regio Exequatur; ma esaminato dal Cappellan Maggiore, da costui si fece relazione al Vicerè, che potea quello concedersi a riguardo delle persone Ecclesiastiche solamente[300].
In Francia quest'Ordine ebbe pure fortuna: fu quello, siccome in tutti gli altri Regni d'Europa, distinto da quello di San-Giovanni Gerosolimitano; ma poi i Cavalieri di quest'Ordine, come loro emoli proccurarono d'estinguerlo, siccome finalmente l'ottennero da Innocenzio VIII, il quale nell'anno 1490 con suo diploma l'estinse e lo confuse col Gerosolimitano. Tennero i Cavalieri di S. Giovanni per molto tempo nascosto questo diploma; ma quando pervenne alla notizia de' Cavalieri di S. Lazaro, ne fu del diploma, come abusivo portata appellazione al Senato di Parigi l'anno 1544. Fu la causa quivi dibattuta e fu pronunziato a favore degli appellanti; ed essendo stato rivocato il diploma pontificio, fu interposto decreto che per l'avvenire gli Ordini de' Joannitii e Lazarini fossero distinti e separati. Da quel tempo (poichè non potevano farlo apertamente) con astuzia e vafrizie proccuravano i Cavalieri di S. Giovanni, che l'Ordine di S. Lazaro a poco a poco si abolisse, proccurando, che il Gran Maestrato di questo fosse appresso di loro, siccome fuvvi insino ad Emaro Casto, il quale per la sua fede e virtù, se ben fosse egli Joannita, restituì quest'Ordine, e lo pose nell'antico splendore[301]. Quindi avvenne, che i Cavalieri di S. Giovanni aspirassero sempre a soprantendere a quelli di S. Lazaro: e quindi veggiamo ancora in Napoli nella Chiesa di S. Giovanni a Mare, Commenda della Religione di Malta, eretta una Cappella di S. Lazaro, pretesa per ciò ad essi subordinata e soggetta.
CAPITOLO IX. Contese insorte per li Testamenti pretesi farsi da' Vescovi a coloro, che muojono senza ordinargli; ed intorno all'osservanza del Rito 235 della Gran Corte della Vicaria.
Quest'abuso ancora ebbe a combattere il nostro Duca d'Alcalà, che ne' suoi tempi erasi reso purtroppo insolente ed insoffribile. Ebbe principio, come fu da noi accennato ne' precedenti libri di quest'Istoria, ne' tempi dell'ignoranza, o per dir meglio della trascuraggine de' Principi e de' loro Ufficiali: nacque quando gli Ecclesiastici senza trovar chi lor resistesse, sostenevano, che ogni cosa, dove si trattasse di salvezza dell'anima, fosse di loro giurisdizione: per somigliante ragione mantenevano, che la conoscenza de' testamenti, essendo una materia di coscienza, loro s'appartenesse, dicendo medesimamente, ch'essi erano li naturali esecutori di quelli. Non s'arrossivano ancora di dire, che il corpo del defunto testatore, essendo lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora s'era impadronita de' suoi mobili per quietare la sua coscienza, ed eseguire il suo testamento.
Ed in fatti in Inghilterra, il Vescovo o altro proposto da sua parte, s'impadroniva de' mobili di quello ch'era morto intestato, e gli conservava per 7 anni, nel qual termine potevano gli eredi, componendosi con lui, ripigliarseli. E Carlo di Loysò[302] rapporta, che anticamente in Francia gli Ecclesiastici non volevano seppellire i morti, se non si metteva tra le lor mani il testamento, o in mancanza del testamento non s'otteneva comando speziale del Vescovo; tanto che gli eredi per salvare l'onore del defunto morto senza testare, dimandavano permissione di testare per lui ad pias causas; e di vantaggio vi erano Ecclesiastici, li quali costringevano gli eredi dell'intestato di convenire a prender uomini per arbitri, come il defunto, e che quantità avesse dovuto legare alla Chiesa; ma regolarmente quest'arbitrio se lo presero i Vescovi, i quali s'arrogavano questa autorità di disporre ad pias causas per coloro, che morivano senza testamento. Per questa intrapresa degli Ecclesiastici, fin a' nostri tempi è rimasto il costume, che i Curati ed i Vicari siano capaci di ricevere li testamenti come i Notari. Era per ciò rimaso in alcune Diocesi del nostro Regno che i Vescovi per antica consuetudine potessero disporre per l'anima del defunto intestato; e la pretensione erasi avanzata cotanto, che lusingavansi poter disporre delle robe di quello con applicarle eziandio a loro medesimi; ed in alcune parti del Regno i Prelati anche indistintamente pretesero d'applicarsi in beneficio loro la quarta parte de' mobili del defunto. Il Cardinal di Luca[303] condanna gli eccessi e gli reputa abusivi, e vorrebbe riforma e moderazione secondo l'arbitrio di un uomo prudente. Parimente in Roma, le Congregazioni de Cardinali del Concilio e de' Vescovi, per render plausibile il costume, lo moderano e restringono a certe leggi; ma non assolutamente lo condannano. Così ancora Mario Caraffa Arcivescovo di Napoli, avendo nell'anno 1567 tenuto quivi un Concilio Provinciale, dichiarò in quello esser ciò un condannabile abuso, ma moderò la condanna con dire, che dove era tal consuetudine, il Vescovo con la pietà, che conviene, avendo riguardo al tempo, a luoghi, alle persone e con espresso consenso e volontà degli eredi, poteva dispensare alcuna moderata quantità di denari, per messe ed altre opere pie, per suffragio dell'anime di que' defunti. Ciò che fu approvato (siccome tutto il Sinodo) da Pio V, precedente esame e relazione della Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio.
Ma i nostri Re e loro Luogotenenti, come un abuso pernizioso, lo proibirono sempre ed affatto lo rifiutarono. Tengono nel Regno questa pretensione alquanti Vescovi, fondati nella consuetudine, come il Vescovo di Nocera de' Pagani, il Vescovo d'Alife, quello d'Oppido, l'altro di S. Marco ed alcuni altri, che possono osservarsi nell'Italia Sacra dell'Ughello.
Il Duca d'Alcalà non potendo soffrire nel suo governo questi abusi, siccome furono tolti in Francia ed altrove, proccurò anch'egli sterminarli nel nostro Regno, e vedendo che alcuni Vescovi, e fra gli altri quello d'Alife, s'erano in ciò ostinati, i quali negavan la sepoltura, quando loro non volesse in ciò consentirsi; oltre avere a quelli scritte gravi ortatorie, perchè se n'astenessero, scrisse nel 1570 una forte lettera a D. Giovanni di Zunica Ambasciadore del Re in Roma, incaricandogli, che parlasse al Pontefice con premura di questi aggravj, che si facevan da tali Vescovi, affinchè quelli con effetto se n'astenessero. L'Ambasciadore ne parlò al Papa, dal quale non ne ottenne altra risposta, che quando il defunto tiene erede, il Vescovo non può de jure testare per quello, ma se nol tiene, può farlo, per quel che tocca ad opere pie. Al Vescovo d'Oppido, che pretendeva ancora far testamenti a quelli, che morivano intestati, parimente si fece ortatoria, che se n'astenesse, e non avendo voluto ubbidire, assembratosi il Collateral Consiglio, fu determinato, che se gli potevano sequestrare i frutti, ma che prima di venirsi a ciò, se gli spedisse altra ortatoria.
Le medesime pedate furono da poi calcate da' Vicerè suoi successori: il Conte di Miranda, avendo il Vescovo di S. Marco scomunicata la Baronessa di S. Donato, perchè non voleva dargli la quarta parte de' beni mobili rimasi nell'eredità di D. Ippolito San Severino Barone di S. Donato suo marito, morto ab intestato, a' 31 marzo del 1586, gli scrisse una grave ortatoria, che l'assolvesse e non la molestasse; e non avendo voluto ubbidire, ordinò la carcerazione di tutti i parenti più stretti del suo Vicario, e 'l sequestro dei beni, e fecene da poi, a' 10 giugno del seguente anno, una Consulta al Re rappresentandogli il caso.