Questa pietà del Re Filippo non fu però sufficiente a rimovere la Corte di Roma dall'impresa; poichè tra le istruzioni date al Cardinal Alessandrino nella sua Legazione vi fu anche questa, di dolersi col Re, come, così ne' Regni di Napoli e di Sicilia come nel Ducato di Milano, era gravata la Giurisdizione Ecclesiastica nell'impedimento che si dava nell'esigere le decime, che Sua Santità avea imposte sopra il Clero d'Italia, sotto colore, ch'apparteneva parte di quelle a S. M., dicendo altresì, che sebbene si fossero ottenute intorno a ciò alcune permissioni per li Pontefici passati, non s'avea da formar regola universale; e che per ciò avesse per bene Sua Maestà lasciarlo a libera disposizione di Sua Santità; e pretendendo tenere in quello alcuno diritto, se ne dasse conto a Sua Santità, acciò potesse quietare sua mente, e levarsi da ogni scrupolo.
Ma il Cardinal di Granvela successore del Duca, a cui il Re partecipò i punti della Legazione suddetta, rispose al Re con sua Consulta de' 22 marzo del 1572, che intorno a ciò Sua Santità poteva levarsi ogni scrupolo, perchè questo era un costume antichissimo, e che i Re suoi predecessori n'erano stati da tempi immemorabili in pacifica e quieta possessione con consenso de' Sommi Pontefici medesimi: onde dovea parere ora cosa stranissima, che l'amor filiale e sommo rispetto portato sempre a Sua Santità abbia da partorir contrario effetto di dimandargli il titolo di cosa cotanto chiara, ereditata da' suoi maggiori e permessa da tanti Sommi Pontefici. I medesimi sentieri furono da poi calcati dal Conte di Miranda e dagli altri Vicerè suoi successori, tanto che ora questo costume vi dura nel Regno più fermo, che mai[292].
CAPITOLO VIII. Contese per li Cavalieri di S. Lazaro.
Parve veramente destinato il Duca d'Alcalà dal Cielo per resistere a tante intraprese della Corte di Roma, che mosse sotto il Pontificato di Pio V. Una assai nuova, e stravagante saremo ora a raccontarne: e poichè il soggetto ha in se qualche dignità, non ci rincresce di pigliarla un poco più dall'alto, manifestando la instituzione ed origine di questi Cavalieri; e quali disordini apportassero nel Regno.
Questi Cavalieri vantano un'origine molto antica, e la riportano intorno all'anno 363 sotto l'Imperador Giuliano, ne' tempi di Basilio Magno, e di Damaso I. R. P. Confermano questa loro antichità da tanti Ospedali, che sotto il nome di S. Lazaro, l'Istoria porta, essere stati in que' primi tempi costrutti per tutto l'Orbe Cristiano, e sopra ogni altro in Gerusalemme, e nelle altre parti di Oriente[293]. Ma questa prima instituzione, per l'incursione de' Barbari e per l'ingiuria de' tempi, venne quasi a mancare, infino che Onorio III ed Innocenzio III non la ristabilissero, e ne prendessero protezione, intorno all'anno 1200. Da poi Gregorio IX ed Innocenzio IV concedettero loro molti privilegj, e prescrissero al loro Ordine una nuova forma, con facoltà di poter creare un Maestro. Alessandro IV con grande liberalità confermogli i privilegj, e quanto da' suoi antecessori era stato lor conceduto.
I Principi del secolo, tirati dall'esempio de' Pontefici, e dal pietoso loro istituto, consimile a quello degli antichi Ebrei (di cui Fleury[294] ce ne rende testimonianza) dell'Ospedalità, e di curare gl'impiagati, e specialmente coloro, ch'erano infettati di lebbra, gli cumularono di beni temporali. I primi furono i Principi della Casa di Svevia, e fra gli altri Federico, il quale concedè loro molte possessioni in Calabria, nella Puglia ed in Sicilia[295]. I Pontefici romani, ed in fra gli altri Niccolò III, Clemente IV, Giovanni XXII, Gregorio X e poi Urbano VI, Paolo II e Lione X favorirono gli acquisti, e con permetter loro di potergli ritenere, sempre più avanzando, divennero molto ricchi. Ma loro avvenne ciò, che l'esperienza ha sempre in casi simili mostrato, che per le soverchie ricchezze, per li favori soverchi dei Principi e per li tanti privilegj de' Romani Pontefici, venisse a mancare la buona disciplina e l'antica pietà; ed all'incontro a decadere di riputazione e stima presso i Fedeli. I Pontefici, infra gli altri privilegj, avean lor conceduto, che le robe rimase per morte dei lebbrosi, o dentro, o fuori degli Ospedali, s'appartenessero ad essi; parimente, che potessero costringere i lebbrosi a ridursi negli Ospedali, ancorchè repugnassero. I Principi davano mano e facevano eseguire nei loro Dominj queste concessioni: onde anche fra Noi leggiamo[296], che il nostro Re Roberto a' 20 aprile 1311 scrisse a tutti i suoi Ufficiali di questo Regno, avvisandogli, come i Frati Religiosi dell'Ospedale di S Lazaro di Gerusalemme gli aveano esposto, ch'essi in vigor de' Privilegi lor conceduti da' Sommi Pontefici aveano autorità di constringere que' che sono infetti di lebbra, dovunque accadesse trovargli, di ridurgli e restringerli negli Ospedali deputati all'abitazione di tali infermi, anche con violenza bisognando, separandogli dall'abitazione de' sani e dando loro gli alimenti necessarj; e poichè alcuni di questi infermi ricusavano venire a detti Ospedali, ajutati spesso da loro parenti potenti, perciò il Re ordina a' suddetti suoi ufficiali, che prestino ogni favore, acciò possano ridurre detti lebbrosi in dette case, con costringergli ancora e pigliargli personalmente. E sotto 'l Regno dell'Imperadore Carlo V pur leggiamo, che Andrea Caraffa Conte di S. Severina, Vicerè di questo Regno a petizione di Alfonso d'Azzia Maestro di S. Lazaro, a' 18 decembre del 1525, ordinò a tutti gli Ufficiali del Regno, che facessero giustizia ad un Vicario del suddetto Alfonso, che avea da andare a ricuperare molte robe per lo Regno di persone infette di lebbra, decadute per la lor morte alla Religione, in vigor dei privilegj e Bolle de' Sommi Pontefici.
Questi modi indiscreti, usati sovente per uccellare le robe di que' miserabili, in decorso di tempo gli fecero cadere dalla stima, e a poco a poco vennero in tanta declinazione, che appena erane rimaso il nome. Ma assunto al Pontificato Pio IV, costui gli rialzò ed a somiglianza degli altri Religiosi Cavalieri gli ornò di molti, ed ampi privilegj, ed immunità, restituendogli nell'antica dignità e per G. Maestro dell'Ordine creò Giannotto Castiglione. Pio V parimente gli onorò e favorì, tanto che in questi tempi presso di noi nel Viceregnato del Duca d'Alcalà s'erano molto rialzati, ed in sommo pregio avuti.
Ma che i Pontefici Romani con tanti onori e prerogative avessero voluto innalzargli senza altrui pregiudizio, era comportabile, ma che ciò avesse da ridondare in pregiudizio de' Principi, ne' cui Stati essi dimoravano, non era da sopportare. Essi ancorchè laici ed ammogliati, in vigor di queste papali esenzioni e privilegi pretendevano, così in riguardo delle loro persone, come de' loro beni, essere esenti dalla regal giurisdizione, non star sottoposti a' pagamenti ordinarj, ed estraordinarj del Re; e quel ch'era appo noi insoffribile, il lor numero cresceva in immenso, perchè erano creati Cavalieri, non pur dal G. Maestro, ma anche dal Nunzio del Papa residente in Napoli, ciò che abbonandosegli, avrebbe recato grandissimo detrimento e pregiudizio alle regali preminenze.
Perciò il Duca d'Alcalà non fece valere nel Regno que' lor vantati privilegj, ed ordinò, che fossero trattati in tutto, come veri laici, ed a' 15 maggio del 1566 ne fece una piena Consulta al Re Filippo, nella quale l'avvisava, come il Nunzio di Napoli avea fatta una gran quantità di Cavalieri di S. Lazaro, ed ogni dì ne creava de' nuovi e questo lo faceva per esimergli dalla giurisdizione di Sua Maestà, e suoi Tribunali, pretendendogli esenti, ancorchè fossero meri laici, e che possono pigliar moglie e far quel che loro piace; e quando si volessero osservare i privilegi dell'esenzione, che pretendono, multiplicando in infinito il lor numero, gran parte del Regno verrebbe a sottrarsi dalla real giurisdizione; onde avendo il Nunzio richiesto l'Avvocato Fiscale, che gli desse il braccio per far imprigionare uno di questi Cavalieri e lo facesse tenere in suo nome, il Fiscale ricusò farlo, con dirgli, che nè il Nunzio nè il G. Maestro avea potestà, nè giurisdizione sopra detti Cavalieri per essere laici, sottoposti alla giurisdizione di Sua Maestà; ed avendo il Nunzio mandato il suo Auditore in casa del Fiscale a mostrargli i privilegi conceduti da' Pontefici Romani a detta Religione, gli fu risposto, che di quelli, non poteva tenerne conto alcuno, così per mancar loro il Regio Exequatur, come ancora per essere pregiudizialissimi alla giurisdizione regale; ma l'Auditore vedendosi convinto, non seppe far altro, che presentargli la Bolla in Coena Domini, avvertendolo, che come Cristiano volesse mirare di far osservare quel che Sua Santità avea conceduto al detto G. Maestro, altrimente sarebbe scomunicato. Avvertiva perciò il Duca in questa Consulta a Sua Maestà, che l'eseguire nel Regno quelli privilegi conceduti a detto G. Maestro, oltre d'indebolirsi la sua regal giurisdizione, sarebbe stato di gran detrimento per li pagamenti ordinari ed estraordinarj, a' quali i suoi sudditi erano obbligati.
Il Re rescrisse al Duca sotto il 12 luglio del medesimo anno, ordinando; che non s'introducesse nel Regno la Religione di S. Lazaro, anzi si levasse, ed annullasse ciò, che si era introdotto, ordinando, che niuno portasse l'abito di quella[297].