Ma non per questo pose la Corte di Roma in abbandono l'impresa; si tentarono in appresso modi pur troppo vergognosi. Il Cardinal Morrone con Ernando de Torres posero in trattato l'affare in Roma, e consultarono insieme un espediente, che siccome lo qualifica questo Cardinale in una sua lettera, che a' 18 agosto del seguente anno 1570 scrisse al Vicerè, era non solo di maggior servizio di Dio, ma di sommo onore ed utile di Sua Maestà e di gran lode de' suoi Ministri. Il Cardinal si arrossì forse in questa sua lettera specificar al Duca questo espediente, ma glie lo fece scrivere da D. Ernando, il quale accludendogli la lettera del Cardinale, l'avvisava, che pur che facesse egli eseguire nel Regno la Bolla di conoscere delle cause de' beni malamente alienati delle Chiese, il Cardinale gli avea detto, che di tutto quello si ricupererà, daranno il terzo a Sua Maestà, e che il negozio si tratterebbe nel Regno, come quello della Fabbrica di S. Pietro, coll'intervento di quelle persone, ch'esso Vicerè resterà servito deputare, e che senza dubbio toccheranno a Sua Maestà più di centomila ducati, e che sarà molto grande il servizio, che perciò si farà a Dio, alle Chiese, all'anime di quelli, che al presente possedono questi beni ingiustamente ed indebitatamente, al Papa ed alla Fabbrica di San Pietro; che perciò gli pareva, ch'esso Vicerè dovesse dar a ciò orecchio, perchè sarebbe con ciò anche padrone di potere gratificare alcuni Baroni: gli scrive ancora, che il Cardinale gli avea detto, che il Papa aveagli comunicato, che consimile Bolla mandava in Ispagna, siccome ancora avea fatto per tutta Italia.
Il Duca d'Alcalà scandalizzato di ciò, non rispose altro, che ne avrebbe avvisato Sua Maestà per attendere la sua deliberazione, non potendo da se risolvere; onde a' 12 Ottobre del medesimo anno mandò una piena Consulta al Re, avvisandolo minutamente di tutto ciò, con inviargli ancora le copie delle lettere del Cardinale e dell'Ernando, non lasciando d'insinuargli gli inconvenienti e pregiudizi, che sarebbero seguiti, concedendosi tal licenza con modi così scandalosi.
Il savio Re Filippo abbominando l'offerta, ed insieme arrossendosene, rispose, a' 7 marzo del 1571, al Duca, che non conveniva a lui d'entrare in questa pratica; che perciò andasse dilatando la risposta, ed essendo obbligato a darla, senza dar ad intendere che avesse scritto cosa alcuna di ciò a lui, e facendosegli nuove istanze, rispondesse, che avendo da poi meglio considerato l'affare, non gli era parso darne parte a Sua Maestà; ma considerati i tanti inconvenienti e di grandissimo momento, che potevano nascere e per gli esempi altre volte praticati, avea risoluto per li medesimi rispetti seguitargli, e di non far su ciò, durante il suo governo, novità alcuna: che questa sua risoluzione la facesse intendere al Cardinale per la medesima via di D. Ernando ed in cotal maniera facesse terminare questo negozio e questa pratica[289]. Così fece il Duca, ed in cotal maniera si pose fine al trattato; e siccome in que' pochi mesi, ch'egli sopravvisse, (poichè poco tempo da poi fu dalla morte a noi involato) non fu introdotta novità alcuna, così diede esempio agli altri Vicerè suoi successori di resistere sempre a simili imprese della Corte di Roma, i quali non solo obbligarono tutti i Visitatori Appostolici a non eseguire le loro commessioni senza Regio Exequatur; ma, quando accadeva concedersi, si dava sempre colla clausola: Quo ad Ecclesias, et beneficia Ecclesiastica, et quo ad bona, et possessiones contra personas Ecclesiasticas tantum; et dummodo non operetur directe, nec indirecte contra personas laicas; neque super Praelaturis, Beneficiis, Monasteriis et Ospitalibus et Cappellaniis, quae sunt sub protectione regia. Ed oltre a ciò s'usava molta vigilanza, affinchè i Commessarj destinati da questi Visitatori non angariassero con estorsioni e gravezze l'istesse persone Ecclesiastiche.
Resistè parimente questo Ministro con vigore agli attentati della Corte di Roma, che s'arrogava sovente di citar persone laiche, anche sudditi e Feudatarj del Regno per cause ecclesiastiche e temporali a dover comparire, tuttochè rei, in Roma in quel Tribunale, dovo venivano citati. Ancorchè il Re Ferdinando I, a' 24 aprile del 1474, con particolar Prammatica avesse sotto pena di confiscazion di beni, rigorosamente proibito di comparirvi[290], ed il Re Federico con molto vigore avesse fatto valere nel suo Regno quella Prammatica, siccome sotto l'Imperador Carlo V fece ancora il Conte di Ripacorsa, mostrando gran risentimento per una citazione fatta da Roma al Duca d'Atri; con tutto ciò nel Pontificato di Pio V, non s'astenevano i Tribunali di Roma di tentarlo: non se n'astennero nel 1567 con Marcello Caracciolo, il quale ad istanza del Fisco della Sede Appostolica fu citato a comparire in Roma ed a rilasciare il Casal di Monte d'Urso vicino a Benevento con suoi vassalli e giurisdizioni. Giancamillo Mormile, figliuolo di Cesare, per una causa della lumiera, che possedeva nel Lago d'Agnano, patì lo stesso; e così parimente l'Università di Montefuscoli, terra allora del Marchese di Vico, la quale fu interdetta e sospesa da' Divini ufficj, perchè citata in Roma a dover rilasciare alcuni territori, non volle ubbidire. Ma quel che era insoffribile, si allegava per causa di poter comandare, citare ed astringere i laici del Regno, l'essere questo soggetto alla Sede Appostolica. Il Duca d'Alcalà non potè soffrire questi abusi, con vigore gli ripresse, e mandò tre Consulte al Re Filippo, dove con premura grande l'avvisava de' pregiudizj e pregava dovervi dar pronto e vigoroso rimedio[291].
Dall'aver con tal vigore il Duca combattuto questo temerario ardire della Corte di Roma, ne nacque, che i Vicerè suoi successori, animati ancora dalla volontà del Re già pienamente informato dal Duca, vi usarono ogni vigilanza e rigore; onde il Duca d'Ossuna fece nel 1582 carcerare un Cursore, che avea avuto ardimento di citare Madama Margherita d'Austria sorella di D. Giovanni d'Austria, la quale dimorava nella città dell'Aquila, statale assignata per sua dote, con imporsele, che comparisse in Roma per una lite mossale dalla Regina vedova di Francia. Ed il Conte di Benavente ne fece maggiori risentimenti, perchè essendo stati citati in Roma il Duca di Maddaloni sopra un Juspatronato Baronale ed il Marchese di Circello per la Bagliva della sua terra del Colle, pretesa dal Cardinal Valente, come Abate di S. Maria di Carato, ne fece grave rappresentazione nel 1605 in Ispagna al Re Filippo III, dal quale fugli risposto con sua lettera de' 18 marzo del 1606 che non permettesse far comparire i citati in Roma, incaricandogli, che per riparare un eccesso tanto pregiudiziale e di mala conseguenza facesse tanta estraordinaria dimostrazione che non solo servisse per riparo, ma d'esempio; e che proccurasse avere in mano il Cherico, che intimò il Marchese, e si cacciasse dal Regno; e che all'Abate, che lo fece intimare, si sequestrasse la temporalità, e si cercassero i suoi parenti; ed in fine usasse tutte le diligenze per castigare un tal eccesso.
CAPITOLO VII. Contese insorte per li casi misti, e per la porzione spettante al Re nelle Decime, che s'impongono dal Papa nel Regno alle persone Ecclesiastiche.
Al Duca d'Alcalà parimente dobbiamo, che nel nostro Regno si fosse tolto quell'abuso, che i Giudici Ecclesiastici, sol perchè avessero prevenuto, potessero procedere contra i laici in certi casi, che per ciò appellarono misti. Infra l'altre intraprese della Giustizia Ecclesiastica, come altrove si disse, si fu questa d'avere gli Ecclesiastici inventato un certo genere di giudicio, chiamato di Foro misto, volendo, che contra il secolare possa procedere così il Vescovo come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione; nel che veniva sovente a rimaner il Magistrato deluso, perchè gli Ecclesiastici, per la esquisita lor diligenza e sollecitudine, quasi sempre erano i primi a prevenire: onde non lasciando mai luogo al secolare, s'appropriavano di quelli la cognizione. Infra gli altri reputavano di Foro misto, il sacrilegio, l'usura, l'adulterio, la poligamia, l'incesto, il concubinato, la bestemmia, lo spergiuro, il sortilegio, ed il costringimento per le Decime e per la soddisfazione de' Legati pii.
Il Pontefice Pio, usando de' soliti modi, faceva dal suo Nunzio in Madrid importunare il Re Filippo, querelandosi del Duca, che nel Regno impediva a Vescovi, ancorchè prevenissero, di conoscere contra i secolari ne' narrati casi; tanto che il Re scrisse a' 17 luglio del 1569 una lettera al Duca, ordinandogli che avesse fatto consultare e risolvere dal Collaterale con tre o quattro altri del Consiglio di Santa Chiara, e con li due Avvocati Fiscali, queste controversie, se i Vescovi, quando prevengono, possano conoscere ne' suddetti casi. Il Duca fece assembrare i Reggenti del Collaterale con tutti gli altri Ministri, che il Re volle che intervenissero per Aggiunti, ed esattamente discusso l'affare, con pienezza di voti fu conchiuso, che quest'era un abuso: in conformità di che si scrisse dal Duca a' 19 luglio del seguente anno 1570 una solenne e piena Consulta a Sua Maestà di quel, che s'era conchiuso in Collaterale, coll'intervento di que' Ministri e de' due suoi Fiscali: cioè, che in questo Regno la cognizione di questi casi contra laici spetta privativamente a Giudici Regj, e non alli Prelati, e non si dà prevenzione, come i Vescovi pretendono: in esecuzione del quale stabilimento, accadendo il caso, che i Vescovi volevano impacciarsi ne' delitti di sortilegio, di spergiuro, d'incesto, o d'altro, rapportato di sopra o d'intrigarsi ad esazion di decime contra laici, loro si faceva valida resistenza: le cui pedate seguitarono da poi il Cardinal Granvela e gli altri Vicerè suoi successori, de' quali ci rimangono ancora presso il Chioccarello nel tom. 5 de' suoi M. S. Giurisdizionali molti esempj.
Fu antico costume nel nostro Regno, che qualora i Pontefici, o per occasione di guerra contra Infedeli o per altra cagione imponevano decime sopra beni Ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al Re, e di questa pratica ve n'è memoria ne' nostri Archivj sin da' tempi di Papa Sisto IV e del Re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici consapevoli di questo diritto per loro volontà, permettevano esigerla, altre volte senza loro espresso volere, ed i collettori di dette Decime ch'erano per lo più Vescovi o altre persone Ecclesiastiche, davano il conto delle loro esazioni nella Regia Camera, e li denari, che s'esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte de' quali era riserbata per detta porzione al Re spettante, altra era consignata alle persone destinate da' Sommi Pontefici. Nel Pontificato di Pio V minacciando il Turco guerre crudeli ne' nostri mari, ed ardendo allora la guerra di Malta cotanto ben descritta dal Presidente Tuano, questo Pontefice per ajutare le forze de' Principi Cristiani, affinchè s'opponessero ad un così potente ed implacabil nemico, taglieggiava sovente gli Ecclesiastici, e nel nostro Regno impose con Placito Regio più decime sopra i loro beni. Era veramente commendabile il zelo, che avea il Pontefice Pio per queste espedizioni, ma nell'istesso tempo si proccurava dalla Corte di Roma, che l'esazione di quelle pervenisse tutta intera in loro mani: cominciava a difficoltare questo dritto del Re, e fece sentire a D. Giovanni di Zunica, allor Ambasciadore in Roma, ed al Vicerè di Napoli, che mostrassero il titolo, onde veniva al Re questo diritto. Il Duca d'Alcalà rispose come conveniva, ed il Re Filippo avvisato da D. Giovanni di Zunica di questa domanda, a primo luglio del 1570, gli rispose, che facesse sentire a quella Corte, che il suo Re non teneva necessità alcuna di mostrare il titolo, col quale costumasi in Regno pigliarsi questa parte di decime: che Sua Santità voglia conservarlo in quella quasi possessione, nella quale egli stava, e stettero i suoi predecessori, perchè non consentirà mai, che sia spogliato di quella.
Ancorchè da queste contese niente avesse ricavato Roma intorno a questo punto, con tanta costanza sostenuto, nulladimanco, per la pietà del Re, e perchè veramente il bisogno della guerra di Malta era grande, si compiacque il Re, che le decime imposte sopra le persone Ecclesiastiche del Regno per soccorso di quell'Isola, si esigessero da' Ministri Ecclesiastici, i quali dovessero tutte impiegarle a quel fine; ed affinchè quest'atto non recasse alcun pregiudizio alle ragioni del Re, si fece fare dichiarazione da Fra Martino Royes, deputato Collettore Generale sopra l'esazione di dette decime, come Sua Maestà graziosamente concedeva a detta Religione la metà di dette decime, che a lui toccava, e similmente concedeva, che i denari di dette decime non pervengano alla Regia General Tesoreria, com'è consueto, ma s'esigano per le persone deputate da detta Religione, e per esso Fra Martino in nome della medesima. Parimente, intendendo il Papa imporre tre decime sopra i frutti Ecclesiastici di questo Regno, per ajutare a complire le fortificazioni della città di Malta, quando però S. M. avesse rimessa a quella Religione la metà a se spettante, il Re benignamente vi condescese; siccome nei tempi, che seguirono, in consimili occasioni, per ajutare i Principi Cristiani, che si trovavano travagliati da Infedeli, o Eretici, senza pigliarsi cos'alcuna, ordinava a' suoi Ministri, che facessero liberamente esigere queste decime per impiegarle in spedizioni così pie.