Questo tenore fu da poi costantemente tenuto dagli altri Vicerè, che al Conte d'Olivares successero: e finchè regnò Filippo II, fece valere nel Regno questa sua preminenza, come in tempo di tutti gli altri suoi predecessori.
Nel Regno di Filippo III, non si permise sopra ciò novità alcuna, e questo Exequatur, reso ormai celebre per le tante contese sopra di quello insorte, era costantemente ritenuto e riputato tanto caro e prezioso, che si stimava, il volersi volontariamente cedere a questo punto, uno de' più segnalati e preziosi doni, che da Re di Spagna potesse farsi giammai alla Corte di Roma; la quale l'avrebbe riputato d'un valore infinito. Tanto che Tommaso Campanella in que' suoi fantastici discorsi, che compose sopra la monarchia di Spagna, che M. S. vanno per le mani di alcuni, volendo aggiustar con nuovi e strani modi quella Monarchia, dice, che il Re di Spagna per togliere al Papa ogni sospezione, potrebbe cedere al punto dell'Exequatur in qualche parte, e mandar Vescovi e Cardinali alli governi di Fiandra e del Mondo Nuovo, e che in cotal guisa le cose riuscirebbero a suo modo; poichè (e' soggiunge) si vede, che il Papa con la indulgenza della Cruciata, gli dona più guadagni, ch'egli non spende a regalare Cardinali, Vescovi ed altri religiosi, e dove si pensa perdere, guadagnerebbe. Ed altrove ne' medesimi discorsi, dice, che potrebbe farsi un cambio tra 'l Re ed il Papa; il Re, che gli ceda l'Exequatur, ed all'incontro il Papa gli doni l'autorità dell'ultima appellazione, sì che possa comporre un Tribunale, dove egli come Cherico sia il Capo, ed unito a due Vescovi, siano Giudici d'ogni appellazione. Ma lasciando da parte stare questi sogni, nel nostro Reame, non meno nel Regno di Filippo III, (dove per tralasciar altri esempj a' Brevi che spediva il Papa di Conti Palatini e di Cavalieri aurati, non si dava l'Exequatur, se non ristretto, che potessero solamente portare torquem, seu habitum Equitis aurati[285]) che nel Regno di Filippo IV suo figliuolo, e di Carlo II, ultimo degli Austriaci di questa discendenza, non vi è scrittura, che venga da Roma, che non sia ricercato l'Exequatur. S'espongono tutte all'esame, siano Commessioni e patenti del Nunzio Appostolico e de' Collettori: siano Brevi, Decreti o Editti attenenti al S. Ufficio, ovvero al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro: siano per proibizioni di libri, per Indulgenze e Giubilei: siano in fine monitorj e citazioni: ed in breve di qualunque provvisione, che di Roma ci venga, non si permette la pubblicazione, e molto meno l'esecuzione senza questo indispensabile requisito. Il Vicerè col suo Collaterale Consiglio commette l'esame della scrittura al Cappellan Maggiore e suo Consultore, il quale ne fa a quel Tribunale relazione, da cui non vi essendo inconvenienti, nè pregiudizio, si concede l'Exequatur, e sovente anche si niega. Questo è l'inveterato ed antico stile introdotto nel Regno, fin da che in quello si stabilì il Principato mantenuto nella serie di tanti secoli, da tutti i Principi, che lo ressero; ed a' dì nostri maggiormente stabilito dal nostro Augustissimo Principe, il quale, negli anni 1708 e 1709, residendo in Barcellona, con più sue regali carte[286] dirette al Cardinal Grimani nostro Vicerè, comandò, che in tutte le provvisioni, che ci vengono da Roma, si fosse inviolabilmente osservato; in guisa che al presente dura vie più stabile e fermo, che mai.
CAPITOLO VI. Contese per li Visitatori Appostolici mandati dal Papa nel Regno; e per le proibizioni fatte a' Laici citati dalla Corte di Roma, di non comparire in quella in modo alcuno.
Il costume di mandarsi dal Pontefice romano in queste nostre province, come Suburbicarie, i Visitatori Appostolici, fu molto antico: abbiam rapportato nel X Libro di questa Istoria, che Papa Niccolò II diede questo carico a Desiderio, celebre Abbate di Monte Cassino, per la Campagna, Principato. Puglia e Calabria, che come Legato della Sede Appostolica visitasse tutte le Chiese e Monasteri di quelle province[287]; e lo stesso si praticava nell'altre province d'Europa. Ma quanto danno questi Legati portassero alle Province lor commesse, fu ben a lungo ivi da noi narrato, tanto che vennero in tal orrore nella Francia e negli altri Regni, che ne furono discacciati, e con severi editti proibito, che più non s'ammettessero.
I primi nostri Re Normanni, per ciò che s'attiene al Regno di Sicilia, vi diedero qualche rimedio, e per la famosa Bolla di Urbano II fondamento di quella Monarchia, per la quale il Re era dichiarato Legato della S. Sede, non furono più ricevuti in quell'Isola. Ma la nostra Puglia e la Calabria, sotto i quali nomi eran comprese allora tutte le altre province, che oggi compongono il Regno di Napoli, rimasero nella disposizione antica. Quindi avvenne, che nella pace fatta in Benevento nel 1157, tra il Re Guglielmo I con Papa Adriano IV, intorno a questi Legati, fosse per la Sicilia convenuto, che la Chiesa Romana potessevi avere le elezioni e consegrazioni nella forma ivi descritta, excepta appellatione, et Legatione, quae nisi ad petitionem nostram, et haeredum nostrorum, ibi non fiant. Della Puglia però e della Calabria si convenne in cotal guisa: Consecrationes, et visitationes libere Romana Ecclesia faciet Apuliae, vel Calabriae Civitatum, ut voluerit, aut illarum partium, quae Apuliae sunt affines, Civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra, vel nostrorum haeredum in illo tempore fuerit, remoto malo ingenio, nisi cum voluntate nostra, nostrorumque haeredum. In Apulia, et Calabria, et partibus illis, quae Apuliae sunt affines, Romana Ecclesia libere Legationes habebit[288]. Fuvvi con tutto ciò data qualche provvidenza intorno ad evitar i danni, che seco portavano tali Legazioni alle Chiese del Regno, con soggiungervi: Illi tamen, qui ad hoc a Romana Ecclesia fuerint delegati, possessiones Ecclesiae non devastent.
Con tutto che potesse la Chiesa di Roma liberamente mandar nel Regno questi Visitatori, o Legati, non si trascurò però mai d'invigilare sopra le Commessioni, che portavano. Erasi alle volte veduto, che eccedevano i confini d'una potestà spirituale, e sovente mettevan mano sopra persone laiche, e perciò doveano presentarsi ed esporsi all'esame, a fin di potersi eseguire; ond'eravi bisogno del Placito Regio, siccome in tutte l'altre provvisioni, che venivan da Roma, e tanto più se le Commessioni erano per la città di Napoli, già dichiarata Sede Regia, ove i Re aveano fermata la loro residenza, e da poi in lor vece i Vicerè loro Luogotenenti.
Nel Pontificato di Pio V, mentr'era il Regno governato dal Duca d'Alcalà, la Corte di Roma, abusandosi di questa facoltà, tentava intorno a ciò far delle sorprese; poichè il Papa avea spedito un Breve al Vescovo di Strongoli, col quale come suo Delegato e della Sede Appostolica, gli dava commessione di poter visitare alcuni Vescovadi ed Arcivescovadi, dei quali ve n'erano alcuni di Patronato Regio, come di Salerno, Gaeta e Cassano, insieme con tutte le Chiese d'essi, e tutte le persone Ecclesiastiche, eziandio quelle ch'erano esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario. Parimente in una Bolla separata davansi al medesimo Vescovo molte istruzioni pregiudizialissime alla giurisdizione e preminenze regali; poichè si toccavano anche i laici, si dava facoltà al medesimo di poter visitare gli Ospedali, esiger conto delle loro rendite e proventi, ancorchè fossero amministrati da' laici; ma quel che sopra tutto era intollerabile, si fu, che il Vescovo teneva istruzione segreta ed ordine del Papa di dover eseguire queste commessioni, senza dimandarne Exequatur; ed avea già cominciato, senza richiederlo al Vicerè, a visitare alcune di quelle Chiese. Il Duca d'Alcalà con maniere pur troppo dolci e gentili, fece avvertire al Vescovo, che non eseguisse queste sue commessioni senza chiederne Exequatur; e poichè egli diceva, che teneva ordine di Sua Santità che non lo pigliasse, se gli replicò, che s'astenesse intanto d'eseguirlo, fin ch'egli non ne informava Sua Maestà, con supplicarla di non voler permettere questa novità nel Regno. Se ne astenne perciò il Vescovo, ed in tanto il Duca scrissene in Roma all'Ambasciadore del Re; scrissene al Commendatore D. Ernando Torres, ed ancora al Cardinal Alessandrino, perchè s'interponessero col Papa per far ordinare al Vescovo, che pigliasse l'Exequatur, nè permettesse, che in suo tempo si avesse a soffrire questo pregiudizio. Ma 'l Pontefice Pio, alterandosi alle dimande fattegli, non volle consentirlo; tanto che postosi l'affare in trattato col Nunzio di Napoli, si concertò un nuovo modo da tenere, ma nemmeno fu trovato di soddisfazione del Nunzio; onde obbligarono il Vicerè d'unire tutto il Collaterale, così di Giustizia, come quel di Stato, e di farne a' 29 dicembre del 1566 una piena Consulta al Re Filippo, nella quale con somma premura pregavalo a considerare li tanti pregiudizj, che poteva ciò apportare alla sua Regal Giurisdizione, e che con celerità gli ordinasse quel che dovea eseguire, tanto ne' casi suddetti, quanto negli altri simili, che alla giornata potevano occorrere; tanto maggiormente, che il Papa minacciava di voler proibire la celebrazione de' Divini ufficj nel Regno, con ricordare e nominare sempre le scomuniche, che sono nella Bolla Coenae.
Re Filippo, seriamente considerando l'affare essere di somma importanza, scrisse premurosamente al suo Ambasciadore in Roma, che impegnasse tutti i suoi talenti con vigore, sicchè il Papa s'acquietasse al modo concertato in Napoli, di spedirsi lettere esecutoriali, conforme alla minuta offerta dal Vicerè, di che finalmente il Pontefice si contentò, levandosi solamente alcune clausole, e che quelle s'indirizzassero generalmente ad ogni persona, senza toccare in quella, nè Ecclesiastici, nè Secolari. Scrisse parimente il Re al Duca d'Alcalà, che non facesse permettere visite degli Ospedali, che sono istituiti ed amministrati da persone Secolari; molto meno del Monastero di S. Chiara, ed in tutte l'altre cose, che appartengono a Padronato Regio e preminenza regale: resistesse alle istruzioni del Vescovo di Strongoli in tutti quelli capi, che toccavano i laici; ed in fine, che colla sua prudenza, e saviezza valendosi delle vie e mezzi, che più gli pareranno convenire al suo regal servizio, proccurasse con tutta la modestia trattare col Pontefice il giusto e 'l convenevole. Il Duca portossi con tal desterità ed efficacia, che ridusse il Nunzio, in commessioni simili, a dimandar l'Exequatur; ed i Vicerè suoi successori non permisero per ciò mai a' Visitatori Appostolici eseguire le loro Commessioni, se non presentate prima, e trovatele a dovere, loro si concedeva l'Exequatur, sempre però colla clausola, che potessero eseguirle contra le persone Ecclesiastiche, e sovente si moderavano quelle Commessioni, che erano riputate pregiudiziali alle preminenze regali ed a' diritti del Regno.
Ma affare più difficile e scabroso ebbe a trattare questo Ministro nel medesimo tempo col Pontefice Pio. Avea egli mandato in Napoli per suo Nunzio Paolo Odescalchi; a costui oltre delle Commessioni dategli degli Spogli, e delle Decime, e di ciò, che concerneva in generale il suo Ufficio, avea anche spedite Commessioni particolari per altre cause fuori degli Spogli, fra l'altre, se gli dava potestà di far inquisizione e conoscere delli beni ecclesiastici malamente alienati in questo Regno da anni cento in qua, delle nullità ed invalidità di dette alienazioni, benchè fossero confermate dalla Sede Appostolica, o suoi Commessarj: di conoscere anche delle indebite occupazioni e ritenzioni di detti beni, e quelli trovatigli malamente alienati ed occupati, reintegrarli al dominio di quelle Chiese, dalle quali apparissero alienati e distratti: con potestà di astringere li possessori di quelli, senza far distinzione di persone Ecclesiastiche, o Secolari, non solo alla restituzione di que' beni, ma alla soddisfazione de' frutti da quelli pervenuti.
Il Nunzio presentò al Vicerè tutte queste sue Commessioni: alle regolari fu data licenza d'eseguirle colle solite condizioni e limitazioni; ma per quest'ultima fugli assolutamente proibito di poterla eseguire, e gli fu negata ogni licenza. Il Nunzio della risoluta resistenza ne diè avviso in Roma, e dall'altro canto il Duca ne fece a' 28 febbraio del 1568 una piena Consulta al Re, nella quale seriamente l'avvertiva, che l'esecuzione di quella era pregiudizialissima alla Regal Giurisdizione, e che sarebbe stato il medesimo, che vedersi eretto nel Regno un nuovo Tribunale Ecclesiastico contra i laici, e contra l'antico costume, avendo sempre i Tribunali Regj proceduto in queste cause contra i laici convenuti, conforme alla regola, che l'Attore debba seguire il Foro del Reo, ministrando alle Chiese e persone ecclesiastiche, che tali e simili litigj hanno intentato contra quelli, complimento di giustizia, nè s'è mai permesso, che contra laici in simili cause avessero proceduto Giudici Ecclesiastici, tanto Ordinari, quanto Delegati Appostolici. Soggiungendogli, che il Pontefice Paolo III, avendo tentata la medesima impresa, destinando in questo Regno Giudici con simili Commessioni, e spezialmente quest'istesso Paolo Odescalchi, che al presente era venuto per Nunzio, portando simile Commessione a tempo, che governava questo Regno il Cardinal Pacecco, gli fu denegata licenza d'eseguirla, e lo stesso anche praticossi con Giulio III, che se ciò potesse aver luogo, saria lo stesso ch'ergere un Tribunal nuovo di Giudici Ecclesiastici in questo Regno, giammai costumato: e da ciò ancora ne nascerebbero grandissime perturbazioni a la quiete e tranquillità pubblica: ne seguirebbero grandissimi danni e dispendj a' sudditi, dovendosi porre sossopra le alienazioni de' beni Ecclesiastici fatte da tanto lungo tempo, d'anni cento, non solo ad istanza di Parte ma ex mero officio e per inquisizione, come s'esprime in detta Commessione. Per li quali motivi, gli altri Pontefici predecessori cessarono da tal impresa, nè procederono più oltre; e che perciò la Maestà Sua dovea interporre tutta la sua regal autorità col presente Pontefice, affinchè facesse desistere il Nunzio da tal pretensione come gli altri suoi Antecessori aveano fatto. Il Re per queste forti insinuazioni fece sì, che la visita e commessione del Nunzio Odescalchi non avesse effetto: il Papa lo richiamò, ed a' 9 febbraio del 1569 ne mandò in Napoli un altro.