Ma sopra tutto furono aperti al Tribunal del S. C. abbondantissimi fonti, onde la sua applicazione fosse maggiore, e per conseguenza s'accrescessero le sue Ruote, si moltiplicassero i suoi Ufficiali, ed il numero degli Avvocati si rendesse più ampio. La materia de' testamenti, delle successioni, delle detrazioni di legittima, e suoi privilegj, e le loro solennità: il nuovo modo introdotto di testare, spiegato sotto nome di testamenti nuncupativi impliciti, di testamenti canonici, non conosciuti dagli antichi; di ridurgli insieme con l'altre ultime volontà, vivente anche il testatore, in forma pubblica: i nuovi testamenti ordinati avanti il Parroco: le disposizioni fatte a cause pie, e tante altre novità sconosciute dalle leggi de' Romani, introdussero nuove altercazioni e contese agli antichi ignote.
I Fedecommessi, ancorchè noti a' Romani, ricevettero presso noi notabilissime alterazioni per le tante quistioni svegliate da' nostri Interpreti, da poi che per lo spazio di sei secoli e più, stati in tenebre sepolti, risorsero, e 'l lor uso si fece più frequente e comune, tanto che non si leggeva testamento, nel quale non si ordinassero. I maggiorati, e le primogeniture, quasi che incognite agli antichi, si resero così frequenti, che la lor materia cotanto diffusa empì la Giurisprudenza di nuovi termini, di nuove dispute e nuovi trattati.
I Legati ricevettero non minor alterazione, così a riguardo della moderazione dell'antico rigore del S. C. Liboniano, e della proibizione della Falcidia, come per quelli lasciati a cause pie, già sottratti dalle comuni regole e dalle solennità della ragion positiva.
La successione intestata molto diversa, e da' suoi principi pur troppo lontana, in altra guisa vien regolata dal Diritto Canonico, di altra maniera la dispongono li particolari Statuti, ed altrimente le Consuetudini proprie di ciascheduna Città e Regione.
Non minore alterazione si vide nei contratti, e molto maggiore incremento per altri, o nuovamente inventati, o più di prima frequentati. L'enfiteusi, ancorchè nota a' Romani, cotanto da poi presso noi praticata, che diede ampia materia a' nuovi trattati e volumi. Li censi, che diciamo consegnativi, cotanto ora frequentati, o sian vendite d'annue entrate, incognite, non meno alle Romane leggi, che agli antichi canoni, e da Martino V e dagli altri suoi successori stabiliti per mezzo delle loro Costituzioni; poichè i Pontefici Romani abbominando il nome d'usure, cercarono questo manto per covrirle, e dar loro un più spezioso aspetto: condennando l'usure de' Romani, ma in effetto permettendole, quando s'usino i modi da essi prescritti nelle loro Costituzioni, con assegnare un corpo certo e fruttifero, e la sorte facendola irrepetibile.
I cambj cotanto ora diffusi per la scissura dell'Imperio, e per la varietà de' nuovi Dominj in Europa stabiliti, ancorchè fosser noti a' Romani, nulladimeno sotto un Imperio, che tutto ubbidiva ad un solo, dove il commercio era più facile, i viaggi più sicuri, il valore del denaro era lo stesso in tutte le province dell'Imperio, non eran molto usati. Il lor uso si rese da poi necessario e più frequente, perchè il valor della moneta non essendo in tutte le Nazioni uguale, i traffichi e commercj per le continue guerre impediti, i viaggi non troppo sicuri, gli spinse a maggior perfezione; e con più sottil industria, con modi pur troppo ingegnosi ed utili, l'uso delle lettere di cambio si rese più frequente e comodo: tanto che questa dottrina de' cambj riputata come nuova, esercitò l'ingegno di più Giureconsulti a comporne particolari commentarj e trattati; e ad esser riputata una delle principali parti della nuova Giurisprudenza del Foro.
Per quest'istessa cagione del più facile e sicuro commercio, furono frequentati i contratti delle assicurazioni, de' cambj marittimi e le tante altre convenzioni, che vengono regolate dal moderno uso e da' proprj Statuti di ciascuna Regione, o da particolari leggi, agli antichi affatto ignoti.
Questi particolari Statuti, ovvero Consuetudini, introdussero ancora con tanta varietà il diritto del ritratto, o sia del congruo. Questi regolano le servitù ne' poderi, così rustici, come urbani; e tante altre materie, delle quali troppo nojosa cosa sarebbe farne qui un più lungo catalogo.
La dottrina delle doti pur troppo dagli antichi trattata, non è però, che presso i moderni non avesse ricevuta grandissima alterazione, per ciò che riguarda a' lucri dotali, diversi dall'antiche donazioni propter nuptias; onde nuovi nomi d'antefato, di donativi, di meffio e catameffio, ed altri strani vocaboli, con nuove dispute s'intesero.
Gli sponsali, i matrimonj, sono affatto, così nelle solennità, come nella forma, difformi dagli antichi: non vien più richiesto consenso di padre o avo, nella cui potestà sono gli sposi; non que' riti; ma tutti altri dal Concilio di Trento sono stati prescritti.