§. I. Collezioni delle nostre Prammatiche.

Erano intanto (cominciandosi dal Re Cattolico insino al Regno di Filippo III) le novelle Prammatiche emanate così da' nostri Principi, come da Vicerè loro Luogotenenti per lo spazio poco men d'un secolo, cresciute in tanto numero, che farsene di quelle una Raccolta era pur troppo necessario: non solo perchè la loro osservanza maggiormente s'inculcasse a' Popoli, ma per maggior agio de' Professori e de' Magistrati, affinchè avessero i primi dove ricorrere per allegarle, ed i secondi per le decisioni delle cause. Per ciò erasi introdotto, che nelle ristampe che si facevano delle Costituzioni e Capitoli del Regno, vi s'aggiungessero anche le Prammatiche fino a quel dì promulgate. Così nelle edizioni delle Costituzioni e Capitoli del Regno ristampate, ed in Napoli, ed in Venezia, leggiamo ancora molte Prammatiche ivi aggiunte; e nell'edizione di Venezia dell'anno 1590 le Prammatiche aggiunte arrivano sino al tempo di D. Pietro di Toledo nell'anno 1540. Nel 1570 in Napoli, siccome porta il Chioccarello[362], se ne fece la prima edizione; e nel 1591 si fece un'altra più esatta raccolta, ed in un volume separato si videro stampate in Napoli in quarto, il qual volume correva per le mani di ogni uno, reso ora molto raro, per le altre Compilazioni fatte da poi che l'oscurarono, la qual Raccolta però non deve trascurarsi, almeno per l'Istoria, leggendosi in quella alcune Prammatiche pretermesse nelle altre Compilazioni più moderne. Scipion Rovito da poi fece una nuova Compilazione con nuovo ordine e più copiosa, riducendo i titoli secondo l'ordine dell'alfabeto: il qual metodo fu da poi seguitato nell'altre Compilazioni. Questo Autore, oltre i suoi Commentarj, raccolse tutte le note e le esposizioni, che i più antichi vi aveano fatte, de' quali il Toppi[363] tessè lungo catalogo. Oltre d'alcune altre, Biagio Altimare nel Regno di Carlo II ne fece un'altra assai più copiosa, divisa in tre volumi; ed ultimamente a' dì nostri nel 1715 se ne formò un'altra più ampia, la quale ora va per le mani di tutti. In cotal maniera alle Costituzioni, Capitoli, Riti, così della Vicaria, come della Camera, ed al volume de' Privilegi e Grazie della città e Regno, si aggiunsero questi altri delle Prammatiche.

§. II. Del Codice Filippino, compilato per privata autorità dal Reggente Carlo Tappia.

Multiplicati in cotal guisa i volumi delle nostre patrie leggi, venne pensiero in questi tempi al Consigliere Carlo Tappia, poi Reggente, di compilarne un solo, ove con nuovo ordine potessero le leggi sparse in tanti volumi leggersi tutte unite e collocate sotto la materia che trattano, sotto titoli convenienti. Si propose per ciò egli l'ordine tenuto da Giustiniano nel suo Codice e valendosi de' medesimi titoli, sotto ciascuno collocò a suoi luoghi le leggi a quel soggetto appartenenti. Avvertì con tal occasione e separò le Costituzioni, che per desuetudine non erano osservate, da quelle che aveano vigore: conciliò le ripugnanti; ed accrebbe le Annotazioni degli antichi nostri Giureconsulti con le sue nuovamente aggiuntevi. Avea dato egli a quest'opera il titolo di Codice Filippino[364], per averlo dedicato al Re Filippo III; non altrimente di ciò, che fece Antonio Fabro, che voleva, che il suo si chiamasse Codice Emanuele, per averlo dedicato ad Emanuele Duca di Savoja; ma siccome le costoro Compilazioni si facevano per privata autorità, non per commessione del Principe, così a questa del Tappia rimase il nome di Jus Regni ed a quella di Fabro del Codice Fabriano: da non paragonarsi però l'un Codice coll'altro, cedendo questo di Tappia al Fabriano, sia per gravità ed eleganza, sia per dottrina legale e molto più, perchè Tappia niente altro vi fece, che collocare le costituzioni istesse sotto que' titoli, che prefisse, seguitando l'ordine di Giustiniano; ma Fabro le compilò egli stesso e furono parti del suo sublime ingegno. Divise il Reggente questa sua opera in sette libri, li quali non fur impressi tutti in un tempo, ma secondo che uno terminavasi, si dava alla luce. Il primo libro fu compilato nel primo anno dei Regno di Filippo III, onde per ciò l'Epistola dedicatoria, che si legge prefissa a quest'opera, porta la data del 1598, ancorchè l'edizione di quello insieme col secondo libro si fosse differita insino all'an. 1605. Il secondo libro fu terminato a' 16 luglio del 1604. Il terzo a' 19 agosto del seguente anno 1605, ancorchè l'edizione si fosse differita al 1608 insieme col quarto. Il quinto lo compilò mentr'egli era Reggente nel supremo Consiglio d'Italia, e fu poi dato alle stampe nel 1633; siccome il sesto che si stampò nel 1636. Il settimo, e l'ultimo, fine di tutta l'opera, parimente lo terminò in Madrid a' 4 ottobre del 1615, ancorchè poi si stampasse in Napoli nel 1643, penultimo anno della sua vita.

Più nobile idea d'un nuovo Codice fu proposta negli ultimi nostri tempi, alla compilazion del quale, non per privata autorità, ma per commessione pubblica fu dato principio da insigni Giureconsulti; ma non sì tosto fur poste le mani all'opera, che per varj accidenti svanì il bel disegno, tal che ora non ne rimane alcun vestigio.

CAPITOLO VIII. Stato della nostra Giurisprudenza nel fine di questo XVI Secolo, e principio del seguente, così nell'Accademie, come ne' Tribunali; e de' Giureconsulti, che vi fiorirono.

Non deve recarci maraviglia, se nel decorso di questo secolo e più verso il suo fine, la Giurisprudenza del Foro fosse cotanto presso noi esercitata e rialzata cotanto, quanto dimostrano il numero delli Professori e delle loro opere, e l'ingrandimento indi seguito de' nostri Tribunali. Le nuove Leggi, i tanti nuovi istituti; la varietà di tante nuove cose incognite a' Romani, nuovamente stabilite, la resero assai più vasta e sterminata; i tanti nuovi affari, che doveansi quivi trattare, resero i Tribunali molto più ampj e frequentati. Niente dico del nuovo diritto Canonico stabilito nell'Imperio, che portò seco tanta ampia materia di disputare sopra i confini dell'una e l'altra potestà, onde sursero le tante controversie giurisdizionali e la maggior occupazione del Collateral Consiglio, il quale inteso al governo del Regno, bisognò attendere non meno a quello, che a regolare e soprantendere in queste cose, affinchè l'una potestà stesse ristretta ne' suoi limiti e non facesse delle sorprese sopra l'altra: niente dico della nuova materia beneficiaria, delle elezioni, collazioni, resignazioni, translazioni, juspatronati, decime e tante altre quistioni attinenti allo Stato e Gerarchia Ecclesiastica.

La nuova materia Feudale incognita a' Romani, cotanto presso di noi esercitata per li tanti Feudi, e di così varia natura, de' quali il Regno abbonda, multiplicati in questo secolo molto più di prima, quante contese doveano recare, e quanto pascimento per ciò portare agli ingegni dei nostri Professori? Per ciò sopra questo soggetto i Napoletani s'hanno lasciato indietro tutti li altri Professori d'altre Nazioni. Un Regno da' Spagnuoli diviso in tante nuove investiture, tanti Baroni multiplicati, non potevano non accrescere lo studio feudale, e non empire i Tribunali di nuove dispute e quistioni.

La dottrina delle Regalie, poco nota agli antichi, e li diritti di quelle, cotanto stese da' nostri Principi, sopra le cacce, fodine, tesori, foreste e sopra tante cose, quanto s'è potuto vedere ne' precedenti libri di quest'Istoria: i tanti nuovi dazj e le tante nuove dogane e gabelle, le alienazioni, le pignorazioni di quelle: le nuove collette e fiscali, e tanti altri nuovi jus prohibendi introdotti a quasi tutte le cose, onde la vita umana si conserva, somministrarono abbondante materia al Tribunale della Regia Camera per tener occupati i suoi Ufficiali, tanto che non bastando il numero prima stabilito, bisognò accrescerlo, e farne degli altri in numero maggiore, e somministrarono ancora a' Professori nuova materia a' loro scritti ed a' lor volumi, che vi composero, ed a multiplicarsi per la abbondanza delle liti, che ne sursero, e a far sì che la gente s'applicasse molto più, che prima a questo mestiere.

I tanti nuovi Ufficiali, introdotti a questi tempi, non meno nel nostro Reame, che in quello di Francia; tanto che quivi, per lo lor eccessivo numero, fu nel 1614 lungamente dibattuto di levarne un numero grande, del che il Savarone ne stese una dotta scrittura[365]: le tante contese per ciò insorte per regolare le giurisdizioni, le loro precedenze, i loro diritti ed emolumenti; e perciò stabiliti tanti nuovi Ufficj, la multiplicità di quelli, e la loro varietà, esercitarono molto più le penne dei nostri scrittori.