[573]. Al minuto alla maniera della taverna.
[574]. Tom. VII, pag. 462.
[575]. Giulini, tom. VII, pag. 420.
[576]. Detto, tom. VII, pag. 423.
[577]. In nome del signor nostro Gesù Cristo. Nell'anno della natività del medesimo mille dugentoquarantacinque, il giorno di venerdì, terzo di novembre, indizione quarta. Essendo che il signor Uberto di Vialata, podestà di Milano, e Guido di Casate, Guido di Mandello, Filippo della Torre, Giovanni della Torre, Guglielmo di Soresina, Probino Ingoardo, Rezardo di Villa, Giustamonte Cicata, Lampugnano Marcellino, Burro dei Burri, Artusio Marinone, Guglielmo di Lampugnano, Anselmo di Lampugnano, Anselmo di Terzago, Rosate della Croce, Landolfo Crivello, Negro Grasso, Guizzardo Morigia, Mollone Becano, Caruzano Morone, Amerato Mainerio e Buonincontro Incino, consiglieri, e segretari, e sapienti del comune di Milano, con molta istanza pregando, instarono presso il signor Ardico di Soresina, arciprete di Monza, e i canonici ed il capitolo di questa chiesa, ed anche col signor G. di Montelongo, legato della Sede apostolica, affinchè concedessero e prestassero allo stesso podestà e ai consiglieri, e sapienti, o sia al comune di Milano, qualche parte del tesoro di quella chiesa da darsi in pegno, per il danaro necessariamente occorrente al comune di Milano, che in altro modo non può trovarsi nè ottenersi; come espressamente asserivano; e che quella chiesa volevano mantenere indenne; e fare sollecitamente restituire quel tesoro: alle di cui preghiere e a quelle di questo signor legato soprascritto, i signori arciprete e canonici umilmente accondiscendendo, per l'onore e vantaggio del comune di Milano, presente e volente questo signor legato, offerirono, concedettero a questi podestà e consiglieri e sapienti ed al comune un calice d'oro del tesoro della chiesa Monzese del peso di once centosette, colle orecchiette e coll'ornamento di molte pietre preziose. E perciò il predetto signor Uberto di Vialata, podestà di Milano, e questi consiglieri, e segretari, e sapienti, data essendo loro licenza e facoltà e autorità dal consiglio dei quattrocento, e dei trecento, e dei cento nuovo e vecchio, come dicevano, riformato (scritto nel libro del comune di Milano l'atto di fare la infrascritta obbligazione, e tutte le cose infrascritte) promisero, e diedero sicurtà, e tutti i beni loro e i beni del comune di Milano tutti e ciascuno di essi solidamente obbligarono in pegno al detto signor Arderico di Soresina, arciprete di Monza, accettante in suo nome, e in nome della Chiesa, e di tutto il capitolo di Monza, e di ciascuno dei canonici di detta Chiesa; che esigeranno, renderanno e daranno senza alcuna diminuzione, liberamente e assolutamente, di qui al natale prossimo, a questo signor arciprete ed ai canonici, o sia al capitolo, il soprascritto calice d'oro, ornato con gemme e pietre preziose. A tutte spese e danni di essi e del comune di Milano, e senza alcun danno o spesa dei detti arciprete e canonici e della Chiesa. E rinunziarono alla eccezione del calice non ricevuto, e ad ogni altra eccezione colla quale potessero in alcun modo premunirsi e difendersi, e massime che non potessero dire essersi obbligati per lo comune o per le cose del comune, ma sieno tenuti in modo che possano essere citati in solido, anche dopo finito e deposto il loro ufficio e la facoltà e l'autorità loro, come se tutte le predette cose fossero pervenute in potere di ciascuno di essi. E rinunziarono al beneficio della nuova costituzione e della lettera del Divo Adriano e di qualunque altro aiuto col quale in alcun modo potessero difendersi per mezzo dell'uso, e della legge, e dello statuto, e di qualunque ordinamento fatto o che farsi in avvenire potesse o si facesse; ma in qualunque tempo possano con effetto essere convenuti, non ostanti alcune ferie nè le loro dilazioni fatte o da farsi. E promisero come sopra il detto podestà, e questi consiglieri, e sapienti, che nè il podestà, nè alcuno de' predetti darà in alcun modo, nè con alcun sotterfugio, anche consenzienti questi arciprete e canonici, alcuna altra cosa in luogo di quel calice, fuori del predetto calice; ma daranno lo stesso calice speciale, intero, con tutte le sue pietre e gemme senza alcuna diminuzione. Ed ivi il detto signore G. di Montelungo, legato della Sede apostolica, coll'autorità della sua legazione e per volontà dello stesso podestà e dei segretari, e consiglieri, e sapienti predetti, essi tutti e il consiglio comunale, dal termine infrascritto in avanti, assoggettò e sottopose al vincolo della scomunica adesso per allora, se le cose predette come sopra mantenute non fossero per quel termine; eccettuato il podestà predetto. Alla osservanza delle quali cose e maggiore loro confermazione i predetti segretari, e consiglieri, e sapienti sopranominati giurarono corporalmente, toccando i sacrosanti Evangeli, tutte le cose sopranotate, e di osservare e fare, e fare osservare dal comune di Milano ciascuna delle cose predette. Fatto nei campi d'Albairate, nell'esercito contra Federigo, una volta imperatore.
[578]. Tom. VII, pag. 502.
[579]. Giulini, tom. VIII, pag. 30 e seg.
[580]. Bullar. Francescan., tom. II, pag. 15.
[581]. Sormani, Storia degli Umiliati, cap. 10, pag. 99.
[582]. Bullar. Dominican., tom. I, pag. 244.