«Allorquando il consorzio coniugale è ordinato, concorde e puro la divinità aleggia su di esso, se no se ne diparte [pg 54] lasciandovi lo spirito del male ad esercitare la sua triste influenza»[41]. Come nell'ordine fisico gli uomini diversificano l'uno dall'altro per la Conformazione delle membra e per la regolarità e venustà della loro disposizione, altrettanto avviene nell'ordine morale: differenziando essi l'uno dall'altro per istinti, per indole, per passioni, per coltura dell'ingegno e per la sensibilità dell'animo. Supponendo ora l'unione di due persone di sesso diverso e dotate di un carattere morale totalmente opposto, è cosa naturale la persuasione che si andrebbe incontro a tristi conseguenze, la minore delle quali consisterebbe nella infelicità di entrambi i coniugi, nel volerli tenere avvinti con un nodo indissolubile.

E fu appunto la possibilità, pur troppo, non rara di tale eventualità che consigliò a Mosè la instituzione del divorzio[42]. Secondo la legge era il marito solo che aveva il diritto di dare il divorzio alla moglie qualora avesse trovato in essa qualche ervath davar (qualcosa di sconcio)[43]. Era però permesso alla moglie di citare innanzi [pg 55] ai tribunali il marito qualora esso avesse mancato a qualche clausola del contratto matrimoniale; e dopo parecchie rimostranze persistendo esso nella sua sleale condotta verso la moglie, questa veniva dichiarata ripudiata di fatto e libera di sposarsi ad altr'uomo.

Pei due seguenti casi particolari il marito perdeva il diritto di ripudiare la moglie: 1º In caso di seduzione della sua propria moglie prima delle nozze; 2º Se dopo sposata l'avesse calunniosamente accusata d'impudicizia innanzi ai tribunali, o sottoposta alla prova delle acque amare. Nonostante il divorzio il marito poteva riconciliarsi colla moglie e riprenderla, semprechè essa non fosse passata ad altre nozze. Riguardo all'atto stesso del ripudio Mosè si limita a dire: «e scriverà a lei una carta di ripudio e gliela consegnerà in propria mano, e la manderà via di casa sua». I nostri Rabbini ci tramandarono la formula di tale carta di ripudio e concepita nei seguenti termini:

«Il giorno... della settimana... del mese... dell'anno... dalla creazione del mondo, in questa città... posta sul fiume... io... così chiamato figlio di... di mia propria volontà e senza esservi costretto in nissun modo, ho voluto rimandare e rimando te... figlia di... già mia moglie, e ti permetto di andare ove ti piacerà, di contrarre matrimonio con qualunque altro uomo senza che veruno possa impedirlo. In fede del che le ho rimesso la presente lettera di ripudio, polizza di rimando, certificato di divorzio secondo la legge di Mosè e d'Israele».

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[pg 56]

THAMUZ (giugno-luglio)

Verso la metà di questo mese cominciano i giorni nefasti ad Israele. Sei sono i digiuni stabiliti nel corso dell'anno. Quello della espiazione chipur l'unico comandato da Mosè; quello di Ester il giorno precedente a Purim, istituito in commemorazione del digiuno raccomandato da quella Regina agli Ebrei di Susa, onde implorare da Dio la sua protezione prima di esporsi al pericolo di morte, presentandosi non chiamata ad Assuero; e quattro ordinati dai Profeti.

Il primo di questi quattro digiuni per ordine di tempo è quello che accade il giorno 17º di questo mese. In origine esso si faceva ai 9 di questo stesso mese, per commemorare il triste avvenimento della breccia aperta nelle mura di Gerusalemme, dalle armi di Nabucodonosorre re dell'Assiria; ma fu posteriormente trasportato ai 17 sia per commemorare l'altra breccia che in tale giorno fu aperta nelle medesime mura dai Romani, i quali in tale congiuntura si impadronirono della parte bassa della santa città; e sia per commemorare altri quattro luttuosi avvenimenti che si credono successi in tale giorno. Questo avvenimento fu il triste preludio della caduta di Gerusalemme, e dello sfacelo della politica esistenza della nazione di Israele che non tardò a verificarsi, e di cui tratteremo diffusamente nel mese venturo: e il principio per la nostra sventurata nazione di quella lunga serie di mali non ancora chiusa, pur troppo, in certe contrade dopo oltre 18 secoli.

§ 5.—Fanciulli.