[XI.] Agostino Rivarola, nato a Genova nel 1758 e morto in Roma nel 1842, governatore di Roma nel 1814 e prefetto della Congregazione del Buongoverno, promosso cardinale diacono di S. Agata alla Suburra da Pio VII il 1º ottobre 1817, fu fatto legato a latere della città e provincia di Ravenna, con breve 4 maggio 1824, nel quale si legge: «... frattanto, per le circostanze delle cose della sopradetta provincia, e per un enorme delitto stato commesso da non molti giorni, .... sembrando del tutto necessario alla testa di detta provincia la presenza di qualche persona decorata di dignità cardinalizia, e dotata di destrezza, ingegno e prudenza nel governare, onde possa coll'aiuto delle facoltà che Noi Le accordiamo, provvedere alla sicurezza e alla tutela degli abitanti della provincia, adoperando validi mezzi...» Il Rivarola, giunto a Ravenna il giorno 11 maggio, emanò subito i provvedimenti piú restrittivi della libertà personale; i quali si possono leggere nella ormai rara Raccolta di tutti gli editti, notificazioni, avvisi ed altro pubblicati dalla Legazione, Arcivescovato, Magistratura, ec. di Ravenna dalli 10 maggio a tutto dicembre 1824 (Ravenna, stamp. Roveri, in-8º, pp. 132). Ivi si ha (pp. 10-15)) l'editto generale del Rivarola del 19 maggio 1824, che reca al § 9 la seguente prescrizione: «Le Città, Terre e Luoghi murati della Legazione sono tutti piú o meno illuminati, ma non quanto basta per la vigilanza ch'esigono: perciò ordiniamo e comandiamo che alla mezz'ora e di notte tutti individualmente, nessuno eccettuato, portino il lume, sotto pena di essere tenuti per sospetti, ed arrestati, e ritenuti a nostra disposizione.» — Il delitto cui accennava il papa nel breve di nomina, era l'assassinio accaduto il 5 aprile 1824 del conte Domenico Matteucci, direttore provinciale della polizia di Ravenna; su che si veda la nota al cap. XX. La chiusura delle bettole (non tutte, ma quelle sole «conosciute in Ravenna e Provincia sotto il nome di bettola a comodo, ch'è quanto dire a trattenimenti di scioperatezza ed intemperanza») fu ordinata con editto 12 luglio 1826 (Raccolta cit., p. 43-45).
Riguardo alle missioni, accennate dall'Uccellini, esse furono annunziate per 10 giorni, a cominciare dal 24 luglio 1824, con una notificazione dell'arcivescovo Antonio Codronchi, che le definiva «apostoliche fatiche dei fervorosi operai, chiamati dall'ottimo e saggio Principe che ci governa» (Racc. cit., p. 51); e seguí il 22 luglio un'altra notificazione del legato Rivarola (Racc., p. 53-55), che per assicurare la felice riuscita delle missioni prescriveva la sospensione di ogni pubblico spettacolo, la vigilanza della pubblica forza, la chiusura delle botteghe di qualunque specie e il divieto di lasciar entrare in chiesa i cani! Del resto chi volesse saperne di piú veda il breve e succoso scritto dell'Uccellini, I missionari del 1824 e l'Arcivescovo Codronchi nel Diario Ravennate per l'a. 1879 (Ravenna, tip. Alighieri, 1878, pp. 30-33), dove sono anche i Ricordi ironici che i missionari divulgarono a scherno dell'onorando prelato.
[XII.] Del modo onde furono condotti questi processi l'Uccellini scrisse anche nelle citate Persecuzioni pol., pagine 12-13, e con maggiori particolari che non siano quelli dati da L. C. Farini, Lo Stato romano dall'a. 1815 al 1850, libro I, cap. II, da F. A. Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani, vol. I, capp. II e XVI e da C. Tivaroni, L'Italia durante il dominio austriaco, vol. II, pp. 153 e segg. È opportuno pertanto riferirne il tratto principale: «Intanto che la Carboneria riattivavasi, s'iniziavano i processi ai detenuti cogli elementi forniti dalle liste dei sospetti, compilate a capriccio dai devoti del Papato; dalle indicazioni raccolte dai birri sulla condotta degl'imputati; da alcune denunzie di malevoli, suggerite spesso da spirito di vendetta o da altro perverso intento; tutti elementi respinti dalle sane massime della giustizia, quando non sono avvalorati da prove; ma di prove il Governo non faceva mai incetta nelle pendenze politiche: accusa e pena, ecco i due estremi pei suoi giudizi. Ciò posto, il modo di regolare i processi si trasse interamente dalle norme del Santo Offizio, e furono queste: torturare l'imputato con cibi scarsi e cattivi, con ferri, con carceri strette ed insalubri; poi sottoporlo ad esame; fargli travedere un miglioramento se addiveniva a confessioni; dargli a credere che già altri ne avevano emesse, onde si distogliesse da una insistenza inutile; porre in opera il direttore di spirito, o cappellano di carcere, se il primo tentativo rimaneva sterile; creare col di lui mezzo lettere di congiunti i piú prossimi, nelle quali si annunziassero gravi disgrazie, reclamanti la presenza del detenuto in famiglia; dargli a sperare l'uscita di carcere ed altri benefici, se si arrendeva; mostrargli il danno degli anatemi, in cui era incorso, ed assicurarlo dell'assoluzione per la salute dell'anima; temperare i rigori, se dava segno di piegarsi; porgergli ogni sorta di conforto se cedeva, ma in guisa che ciò fosse visibile agli altri detenuti, onde perderlo nella stima dei pertinaci e farlo servire d'eccitamento agli incerti; accrescere la tortura, se non si riusciva a domarlo. Un altro raggiro praticavasi dal Giudice istruttore, quando l'imputato gli compariva innanzi pei debiti costituti. Dopo alcune interrogazioni egli usciva, come per soddisfare ad un bisogno corporale, e lasciava nel suo posto il sostituto. Costui alzavasi tosto con affettata premura; chiudeva con cautela l'uscio, ed accostatosi al prevenuto, si protestava liberalissimo; anzi dichiaravasi esso pure carbonaro; dava i segni e le parole di convenzione; asseriva di prestar servizio alla tirannide a solo scopo di giovare a quelli che colpiva; si offriva pronto a recare al di fuori lettere ed incarichi ed esibivasi di dar l'occorrente per iscrivere. In carcere pure s'introduceva presso l'inquisito un liberale del genere del sostituto, che con accortezza cercava di ricavare quanto al Governo premeva di sapere....»
Documento insigne di questi processi e preziosa fonte di notizie per la storia del patriotismo romagnolo, è la famosa sentenza del cardinale Rivarola, 31 agosto 1825, la quale, poiché ormai è piú agevole citarla che leggerla, riproduco qui dalla stampa originale: SENTENZA | PRONUNCIATA | da Sua Eminenza Reverendissima | IL SIGNOR | CARDINALE AGOSTINO RIVAROLA | LEGATO A LATERE | DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI RAVENNA | Il Giorno 31 Agosto 1825. | SUGLI AFFARI POLITICI (Ravenna, Antonio Roveri e figli, in-4º gr. di pp. 29); la riproduco fedelmente quanto alla dicitura, salvo che i molti nomi dei condannati (perché se ne sappia finalmente la cifra esatta) segno con numeri progressivi e dispongo testo e nomi e punteggiatura in modo da agevolare la retta intelligenza del documento:
SENTENZA
Oggi 31. Agosto 1825.
Noi AGOSTINO di Sant'Agata alla Subburra, della S. R. Chiesa Diacono Cardinale RIVAROLA, della Città e Provincia di Ravenna Legato a Latere.
Nelle Cause che vertono tra il Fisco e gl'Individui qui sotto descritti, Carcerati, Contumaci o Assenti, Prevenuti di Congiura contro lo Stato e di altri delitti; proposte e discusse avanti di Noi nella qualità di Giudice per la definizione delle Cause stesse nelle quattro Legazioni e Delegazione d'Urbino e Pesaro, con special Breve straordinariamente delegato dalla Santità di Nostro Signore PAPA LEONE XII felicemente Regnante.
Pro Tribunali sedendo, Invocato il Santissimo Nome di Dio, ed avuta la sola Giustizia innanzi degli occhi, in virtú delle facoltà come sopra compartiteci, e sentito il parere dei quattro Signori Giudici da Noi scelti a comporre la Nostra Politico-Economico-Consultiva Congregazione,
Abbiamo emanato ed emaniamo il seguente Giudicato.