XIV. Ed egualmente non compresi in questo perdono si dichiarano tutti quelli che già si conoscono o si scuoprissero in appresso implicati ne' fatti criminosi, che han dato causa alle Procedure nuovamente istituite in Roma ed in Pesaro.
XV. Per provvedere poi alla costante sistemazione del buon'ordine sociale, e per garantirlo da nuovi attentati di questo genere, abbiamo riputato cosa troppo utile, anzi del tutto necessaria, che per modo di provisione, e finché piaccia a Nostro Signore di pubblicare sopra questa specie di delitto una legge speciale e comune a tutto il suo Stato, sia stabilita una norma di Procedura, e respettivamente di penalità a carico de' riconosciuti colpevoli, uniforme in tutte le quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, che però anche in questa parte di provvisoria legislazione circoscritta alle nominate Provincie, usando delle facoltà dalla Santità Sua graziosamente a noi accordate vogliamo che d'ora innanzi si proceda inesorabilmente in questa specie di Delitti sommariamente sulla semplice verificazione del fatto anche per inquisitionem colle seguenti Leggi e discipline.
XVI. Gl'Istitutori delle Società secrete sotto qualunque denominazione ed in qualunque parte dello Stato;
2. Quelli che si occuperanno di adunare le già riconosciute ed esistenti;
3. Quelli che le presiederanno come capi o come distinti ne' rispettivi gradi delle Sètte;
Per qualunque di questi titoli cumulativamente o disgiuntivamente presi saranno rei di morte.
4. Saranno confiscati i locali dove si saranno tenute tali adunanze, o siano fatte nuove recezioni, siano palazzi di Città, siano Casini di Campagna, Case, Botteghe o Ridotti, a meno che il Padrone o Proprietario non provi concludentemente che non aveva alcuna parte o notizia di quest'adunanze e che non è per fatto suo, che siasi accordato il locale ad un uso cosí reo.
XVII. La semplice presenza a qualche adunanza di un socio non graduato o la sola ascrizione di un nuovo sarà punita irremissibilmente con dieci anni di Galera o di Detenzione secondo la condizione delle persone.
XVIII. I Retentori o Accaparratori di armi insidiose, i Depositari di danaro, emblemi appartenenti a qualunque delle Sètte, sotto qualsivoglia denominazione anche non conosciuta.
XIX. Quelli che presteranno opera, consiglio o danaro alla clandestina adunanza, o ad assoldare o sedurre qualche incauto ad associarsi.