V. Restano eccettuati da questa benigna disposizione il Conte Giuseppe Rondenini detto il Gobbo, Francesco Zambelli, e Luigi Ghinnassi di Faenza, che volontariamente emigrarono dallo Stato; e Raffaelle Frampolesi, e Pietro Barberini di Forlí, fuggitivi; militando contro il primo indizi ben gravi per considerarlo per uno de' principali cospiratori, e per essere gli altri complicati anche in delitti comuni, e però o si costituiscan'essi nel tempo prestabilito, o arrestati che siano, dovranno soggiacere al disposto dell'Art. III.
VI. I Precetti politico-morali di prim'ordine dureranno due anni, e da questi si passerà a quello di second'ordine per un altro anno, prorogabile se la condotta del precettato non sarà stata esente da mancanza o da ragionevole sospetto.
VII. I precettati di second'ordine lo resteranno per due anni, egualmente prorogabili come sopra.
VIII. È riservato ai soli E.mi Sigg. Cardinali Legati ed a Monsignor Delegato di Urbino e Pesaro, l'accordare qualche modificazione ai Precetti medesimi secondo i casi e circostanze od impensate eventualità del precettato; nella parte politica però, e non mai nella parte morale, che dovrà esser sempre religiosamente osservata.
2. Se ad alcuno di questi occorresse di recarsi all'Estero, dovrà proporne il motivo, e domandare ai suddetti Capi di Governo il Passaporto.
IX. Giunti finalmente a quelli, che sono condannati alla Galera in vita, o ad anni determinati, non abbiamo potuto non essere compresi da orrore nel conoscere, che questi o sono discesi al fatto di sediziosi tumulti, od hanno aggiunto al politico loro mal talento la ferocia degli omicidi, dei tradimenti, delle ferite in odio di partito, con qualità di preordinazione dei quali risultano per gravi e veementissimi indizi complici, esecutori, o mandatari, ed in mezzo al raccapriccio sentiamo ben alte le voci degl'innocenti sagrificati al manifesto attaccamento, che dimostravano alla Religione ed al legittimo loro Sovrano, che domandano alla Giustizia di essere vendicati, e però dovrebbero rimanere abbandonati a tutto il rigore della meritata condanna; pure sentendo anche per essi un qualche sentimento di compassione, la condanna in vita resta stabilita a venti anni, e minorate di un quarto quelle ad anni determinati.
X. Gl'Impiegati pubblici, sí civili che militari, i quali sono risultati piú o meno colpevoli, qualunque fosse o sia l'officio che esercitano od esercitavano, sono esclusi perpetuamente — per modum regulae — da ogni pubblico servigio.
XI. Non ignora Nostro Signore che un qualche numero di altri fra i suoi Sudditi nati o domiciliati nelle quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, sono rimasti sin qui inosservati, che hanno dato il nome a Società criminose, ed hanno fatto parte di conventicole proscritte da tutte le Leggi, che però dovrebbe aprirsi anche a carico loro una rigorosa inquisizione; ma volendo usare un nuovo tratto di Sovrana Magnanimità ed estinguere per una volta un germe infausto di divisione, di orgasmo e di trepidazione, ci ha autorizzati ed accordare, come difatti accordiamo, a tutti questi un generoso perdono, ordinando che, per questo titolo di politico traviamento per tutto il passato, non possano esser piú molestati, né con le inquisizioni fiscali, né con particolari animosità, esortando quelli, che sono veramente buoni nello spirito dell'evangelica carità, a rallegrarsi di vederli riconciliati con il Governo, ed a procurare coll'opera e col consiglio di ricomporre in armonia la Civile Società, che è stata per molti anni dallo spirito di parte miseramente lacerata.
XII. Restano però gravemente ammoniti a tenersi ben lontani da qualunque nuovo benché piccolo traviamento di questo genere, giacché in caso diverso si dichiarano risorti tutti i loro trascorsi, e su i passati e su' nuovi saranno rigorosamente giudicati.
XIII. Sono eccettuati da questo perdono tutti quelli che fossero in qualche modo indiziati o che si scuoprissero in appresso Mandanti o Mandatari, o autori spontanei di ferimenti ed omicidi accaduti in odio di partito; questi dovranno essere processati e giudicati col titolo di ferimento o di omicidio colle sue rispettive qualità.