Art. 37. Nelle provincie di oltremare si convocheranno tali Giunte la prima domenica del mese di dicembre, e quindici mesi prima della convocazione delle Corti, in seguito dell'avviso che per le une e per le altre dovranno dare anticipatamente le pubbliche autorità.
Art. 38. Nelle Giunte di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni 200 capi di famiglia.
Art. 39. Quando il numero de' capi di famiglia della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a 400 si nomineranno due elettori, quando ecceda il numero di 500, ne saranno nominati tre e cosí progressivamente.
Art. 40. Nelle parrocchie, il di cui numero di capi di famiglia non ascende a dugento né a cencinquanta almeno, si nominerà un elettore: nelle parrocchie in cui non si abbia almeno questo numero, i capi di famiglia si riuniranno a quei dell'altra immediata, che riuniti nomineranno l'elettore, o gli elettori, in proporzione del numero che risulti dalla loro riunione.
Art. 41. La Giunta parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessarî:[21] ed essi nomineranno in seguito un elettore parrocchiale.
Art. 42. Quando nella Giunta parrocchiale dovessero eleggersi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessarî. Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessarî sarà di trentuno. Lo stesso numero di trentuno compromessarî dovrà impiegarsi in tutti gli altri casi successivi che progressivamente potranno occorrere, onde schivare la confusione.
Art. 43. Ad oggetto di proporzionare dei mezzi facili e pronti anche alle piú piccole popolazioni, rimane stabilito che la parrocchia, i di cui capi di famiglia ascendano a venti nominerà un compromessario: la parrocchia che abbia trenta o quaranta capi di famiglia, nominerà due compromessarî e cosí via. La parrocchia che avesse meno di venti di detti capi, si riunirà alla piú immediata per la elezione dei compromessarî.
Art. 44. I compromessarî delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo additato, si riuniranno nel sito piú atto all'uopo: o quando il numero monti a undici o a nove almeno nomineranno un elettore parrocchiale; se il numero dei compromessarî monti a ventuno o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali; quando il numero dei compromessarî monti a trentuno, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondano al loro numero.
Art. 45. Per essere nominato elettore parrocchiale si richiede la qualità di cittadino, l'età di 25 anni compiti ed essere domiciliato nella parrocchia.
Art. 46. Le Giunte delle parrocchie saranno presiedute dal corpo politico o dell' alcaide[22] della città, paese o villaggio dove si congregassero: e dovrà assistervi il parroco per maggiore solennità dell'atto. Se in uno stesso luogo, per ragione di numero, dovessero congregarsi due o piú Giunte una di queste verrà presieduta dal capo politico o dall' alcaide del luogo, l'altra dall'altro alcaide e le rimanenti da reggitori eletti a sorte.