Art. 47. Giunta l'ora della riunione che seguirà nelle case comunali, o ne' luoghi ove sia solito riunirsi, dopo che i cittadini vi sieno giunti, passeranno insieme riuniti col di loro presidente alla parrocchia. In questa sarà quindi celebrata la messa solenne dello Spirito Santo dal parroco che pronunzierà altresí un discorso analogo alla circostanza.

Art. 48. Terminata la messa ritorneranno al luogo donde partirono, ed in esso si darà principio alla Giunta, nominando a questo riguardo, due scrutinatori ed un segretario tra i cittadini presenti: tutto a porta aperta.

Art. 49. Ciò seguito, domanderà il presidente se alcuno dei cittadini avesse doglienza alcuna da esporre, subornazione o corruzione, onde l'elezione ricada su qualche persona determinata che quando ciò fosse, dovrà immantinenti farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva; risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena: e di tal giudizio non si ammetterà gravame alcuno.

Art. 50. Se sorgessero dubbi su d'alcuno dei presenti, quanto alla concorrenza in questi delle qualità richieste per votare, la stessa Giunta deciderà sull'istante ciò che ne pensa; e le sue decisioni si eseguiranno senza gravame alcuno per questa sola volta, e per questo solo effetto.

Art. 51. Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno alla nomina dei compromessarî. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone uguale a quello dei compromessarî da eleggersi. Il segretario formerà un elenco dei nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti d'elezione, niuno potrà dare il voto a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare.

Art. 52. Terminato questo primo atto d'iscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate, indi verranno pubblicati ad alta voce dal segretario i nomi dei cittadini eletti compromessarî per aver riunito un numero maggiore di voti.

Art. 53. I compromessarî nominati si ritireranno in luogo separato da scegliersi dalla Giunta e conferendo fra essi procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori di quella parrocchia, eleggendo la persona o le persone che riuniscono piú della metà dei voti. Ciò fatto si nominerà tal nome dalla Giunta.

Art. 54. Il segretario distenderà un atto firmato da esso dal presidente e dai compromessarî e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto o agli eletti onde possano far constare la di loro nomina.

Art. 55. Niun cittadino potrà scusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.

Art. 56. Nella Giunta parrocchiale niun cittadino potrà presentarsi armato.