Art. 75. Per essere eletti di partito si richiede la qualità di cittadino nell'esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni almeno compiti e quella di capo di famiglia residente nel partito benché sia secolare, o ecclesiastico secolare. Nel fissare la circostanza di residente nel partito si è avuto presente quella elezione che potrebbe ricadere o nei cittadini che compongono la Giunta o in quelli assenti da questa.
Art. 76. Il segretario distenderà un atto firmato da esso, dal presidente e dagli scrutinatori e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare la di loro nomina. Il presidente della Giunta rimetterà altra copia conforme firmata da esso e dal segretario al presidente della Giunta della provincia ove l'elezione avvenuta sarà iscritta nei pubblici fogli.
Art. 77. Nelle Giunte elettorali di partito si osserverà quanto si previene per le Giunte elettorali di parrocchia negli art. 55 e 58.
CAPITOLO V.
Delle giunte elettorali di provincia.
Art. 78. Le Giunte elettorali di provincia si comporranno dagli elettori di tutti i partiti della medesima, che si riuniranno nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati per assistere presso le Corti in qualità di rappresentanti della nazione.
Art. 79. Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola e nelle isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre dell'anno antecedente a quello della formazione delle Corti.
Art. 80. Nelle provincie d'oltremare si convocheranno la seconda domenica del mese di marzo dell'anno stesso in cui si convochino le Giunte di partito.
Art. 81. Le Giunte elettorali di provincia saranno presiedute dal capo politico del capoluogo della provincia a cui si presenteranno gli elettori di partito muniti del documento della di loro elezione, onde i nomi di essi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti della Giunta.
Art. 82. Nel giorno designato si riuniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi piú convenevole per adempire un atto cosí solenne. Daranno quindi principio alle di loro funzioni colla nomina a pluralità di voti d'un segretario e di due scrutinatori scelti fra gli stessi elettori.