Art. 83. Se ad alcuna provincia corrisponda un sol depurato, concorreranno nella di lui nomina almeno cinque elettori; distribuendosi questo numero tra i partiti che compongono la provincia o formandone dei nuovi per questo solo effetto.
Art. 84. Si leggeranno i quattro capitoli della presente Costituzione che trattano dell'elezione ed indi gli atti delle elezioni fatte nei capiluoghi dei partiti, rimesse dai rispettivi presidenti. Dovranno del pari gli elettori manifestare i certificati della di loro nomina, ond'essere esaminati dal segretario o dagli scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno rappresentare se quei documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori sono esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a quest'oggetto, e dovranno essi altresí dare nel giorno susseguente il di loro parere dei medesimi documenti.
Art. 85. Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di partito si leggeranno gli informi rispettivi sui documenti manifestati e se sorgessero dei dubbî da apporre a tali documenti, agli elettori per deficienza di alcuna delle qualità richieste la Giunta risolverà definitivamente, e senza interruzione delle sue funzioni ciò che le sembri opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.
Art. 86. Gli elettori di partito col di loro presidente si dirigeranno in seguito alla cattedrale, ove si canterà la messa dello Spirito Santo; ed il vescovo pronunzierà un discorso[24].
Art. 87. Terminato quest'atto religioso, ritorneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porte aperte dopo che gli elettori sieno seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell'art. 49, osservandosi pienamente a questo riguardo, quanto si prescrive nell'articolo medesimo.
Art. 88. In seguito si procederà dagli elettori che sono presenti alla elezione del deputato, o dei deputati, da uno in uno; gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e questi nella presenza dei nominatori scriverà nei registri il nome della persona da essi eletta. Il segretario e gli scrutinatori saranno i primi a dare il loro voto.
Art. 89. Subito che siensi presi tutti i voti; il presidente, il segretario e gli scrutinatori gli ordineranno, e rimarrà eletto quelli che abbia raccolto almeno un voto piú della metà. Se niuno avesse raccolto la pluralità assoluta dei voti, pei due che ne avessero ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Terminata l'elezione sarà immantinente pubblicata dal presidente.
Art. 90. Dopo l'elezione dei deputati si procederà a quella dei supplenti collo stesso metodo e forma; ed il di loro numero sarà in ogni provincia la terza parte dei suoi corrispondenti deputati. Se ad alcuna provincia spettasse soltanto la elezione di uno, o di due deputati, eleggerà ciò non ostante un deputato supplente. Questi assisteranno presso le Corti sempre quando si verifichi la morte del proprietario o a parere delle stesse Corti la sua impossibilità di rappresentare, e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o l'altro accidente, dopo seguita la elezione.
Art. 91. Per essere deputato si richiede la qualità di cittadino nello esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni compiuti, e la nascita nella stessa provincia, o il domicilio in essa con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell'ecclesiastico secolare.
Nel fissare l'accennata residenza si è avuto presente che l'elezione può ricadere nei cittadini che compongono la Giunta e nei cittadini assenti di questa.