Art. 61. Nelle provincie d'oltre mare si convocheranno tali Giunte la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente a quello di dicembre in cui siensi convocate le Giunte di parrocchia.

Art. 62. Per conoscere il numero degli elettori che ogni partito deve nominare si attenderà ai seguenti precetti:

Art. 63. Il numero degli elettori di partito sarà il triplo di quello dei deputati che debbonsi eleggere.

Art. 64. Se il numero dei partiti della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richiedono in conformità dell'articolo precedente, per la nomina dei deputati che gli corrispondono, si nominerà, ciò non ostante, un elettore per ogni partito.

Art. 65. Se il numero dei partiti fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun partito ne eleggerà uno, due, tre o piú, fino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato dal partito che abbia maggiore popolazione; se ne mancasse un secondo sarà nominato dal partito immediato che piú abbondi in popolazione e cosí successivamente.

Art. 66. Dopo ciò che si è stabilito negli art. 31, 32, 33 e nei tre ultimi precedenti, il censimento determina quanti deputati corrispondono ad ogni provincia e quanti elettori ad ogni partito.

Art. 67. Le Giunte elettorali di partito verranno presiedute dal capo politico o dal primo alcaide del capoluogo del partito: ed a questi funzionari si presenteranno gli elettori parrocchiali muniti dei documenti che assicurino la di loro elezione, onde i di loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbono distendersi gli atti della Giunta.

Art. 68. Nel giorno stabilito si riuniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale decurionali, a porte aperte, e daranno principio alle di loro funzioni colla nomina d'un segretario e di due scrutinatori scelti tra' medesimi elettori.

Art. 69. Gli elettori presenteranno in seguito il certificato della di loro nomina, onde essere esaminati da essi segretario e scrutinatori, ove dovranno nel giorno seguente informare se i certificati presentati siano o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno quindi esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a questo oggetto: ed essi dovranno del pari nel giorno seguente informare della validità di tali documenti.

Art. 70. In questo giorno, dopo che saranno nominati gli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno da' certificati presentati: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti, o agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, la Giunta deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne giudichi: e tali giudizi verranno eseguiti senza gravame.