Art. 53. I compromessarî nominati si ritireranno in luogo separato da scegliersi dalla Giunta e conferendo fra essi procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori di quella parrocchia, eleggendo la persona o le persone che riuniscono piú della metà dei voti. Ciò fatto si nominerà tal nome dalla Giunta.
Art. 54. Il segretario distenderà un atto firmato da esso dal presidente e dai compromessarî e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto o agli eletti onde possano far constare la di loro nomina.
Art. 55. Niun cittadino potrà scusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.
Art. 56. Nella Giunta parrocchiale niun cittadino potrà presentarsi armato.
Art. 57. Seguita che sarà la nomina degli elettori, la Giunta verrà immantinenti sciolta; e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.
Art. 58. I cittadini che han composta la Giunta si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un Te Deum solenne, conducendo l'elettore ossia elettori fra essi, il presidente gli scrutinatori ed il segretario.
CAPITOLO IV.
Delle giunte elettorali di partito[23].
Art. 59. Le Giunte elettorali di Partito si comporranno di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capoluogo di ogni partito ad oggetto di nominare l'elettore o gli elettori, i quali debbono in seguito trasferirsi nel capoluogo della provincia, onde eleggere i deputati per le Corti.
Art. 60. Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola, nelle isole e nelle possessioni adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell'anno antecedente a quello in cui debbono formarsi le Corti.