Art. 43. Ad oggetto di proporzionare dei mezzi facili e pronti anche alle piú piccole popolazioni, rimane stabilito che la parrocchia, i di cui capi di famiglia ascendano a venti nominerà un compromessario: la parrocchia che abbia trenta o quaranta capi di famiglia, nominerà due compromessarî e cosí via. La parrocchia che avesse meno di venti di detti capi, si riunirà alla piú immediata per la elezione dei compromessarî.
Art. 44. I compromessarî delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo additato, si riuniranno nel sito piú atto all'uopo: o quando il numero monti a undici o a nove almeno nomineranno un elettore parrocchiale; se il numero dei compromessarî monti a ventuno o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali; quando il numero dei compromessarî monti a trentuno, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondano al loro numero.
Art. 45. Per essere nominato elettore parrocchiale si richiede la qualità di cittadino, l'età di 25 anni compiti ed essere domiciliato nella parrocchia.
Art. 46. Le Giunte delle parrocchie saranno presiedute dal corpo politico o dell'alcaide[22] della città, paese o villaggio dove si congregassero: e dovrà assistervi il parroco per maggiore solennità dell'atto. Se in uno stesso luogo, per ragione di numero, dovessero congregarsi due o piú Giunte una di queste verrà presieduta dal capo politico o dall'alcaide del luogo, l'altra dall'altro alcaide e le rimanenti da reggitori eletti a sorte.
Art. 47. Giunta l'ora della riunione che seguirà nelle case comunali, o ne' luoghi ove sia solito riunirsi, dopo che i cittadini vi sieno giunti, passeranno insieme riuniti col di loro presidente alla parrocchia. In questa sarà quindi celebrata la messa solenne dello Spirito Santo dal parroco che pronunzierà altresí un discorso analogo alla circostanza.
Art. 48. Terminata la messa ritorneranno al luogo donde partirono, ed in esso si darà principio alla Giunta, nominando a questo riguardo, due scrutinatori ed un segretario tra i cittadini presenti: tutto a porta aperta.
Art. 49. Ciò seguito, domanderà il presidente se alcuno dei cittadini avesse doglienza alcuna da esporre, subornazione o corruzione, onde l'elezione ricada su qualche persona determinata che quando ciò fosse, dovrà immantinenti farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva; risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena: e di tal giudizio non si ammetterà gravame alcuno.
Art. 50. Se sorgessero dubbi su d'alcuno dei presenti, quanto alla concorrenza in questi delle qualità richieste per votare, la stessa Giunta deciderà sull'istante ciò che ne pensa; e le sue decisioni si eseguiranno senza gravame alcuno per questa sola volta, e per questo solo effetto.
Art. 51. Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno alla nomina dei compromessarî. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone uguale a quello dei compromessarî da eleggersi. Il segretario formerà un elenco dei nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti d'elezione, niuno potrà dare il voto a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare.
Art. 52. Terminato questo primo atto d'iscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate, indi verranno pubblicati ad alta voce dal segretario i nomi dei cittadini eletti compromessarî per aver riunito un numero maggiore di voti.