CAPITOLO III.

Delle giunte elettorali di parrocchia.

Art. 35. Le giunte elettorali di parrocchia si comporranno di tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo: fra i quali sono compresi gli ecclesiastici secolari.

Art. 36. Nella penisola, nelle isole e nelle possessioni adiacenti si convocheranno sempre queste Giunte la prima domenica del mese di ottobre dell'anno precedente a quello della convocazione delle Corti.

Art. 37. Nelle provincie di oltremare si convocheranno tali Giunte la prima domenica del mese di dicembre, e quindici mesi prima della convocazione delle Corti, in seguito dell'avviso che per le une e per le altre dovranno dare anticipatamente le pubbliche autorità.

Art. 38. Nelle Giunte di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni 200 capi di famiglia.

Art. 39. Quando il numero de' capi di famiglia della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a 400 si nomineranno due elettori, quando ecceda il numero di 500, ne saranno nominati tre e cosí progressivamente.

Art. 40. Nelle parrocchie, il di cui numero di capi di famiglia non ascende a dugento né a cencinquanta almeno, si nominerà un elettore: nelle parrocchie in cui non si abbia almeno questo numero, i capi di famiglia si riuniranno a quei dell'altra immediata, che riuniti nomineranno l'elettore, o gli elettori, in proporzione del numero che risulti dalla loro riunione.

Art. 41. La Giunta parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessarî:[21] ed essi nomineranno in seguito un elettore parrocchiale.

Art. 42. Quando nella Giunta parrocchiale dovessero eleggersi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessarî. Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessarî sarà di trentuno. Lo stesso numero di trentuno compromessarî dovrà impiegarsi in tutti gli altri casi successivi che progressivamente potranno occorrere, onde schivare la confusione.