Abbiamo questa lieta novella per mezzo d'una bombardiera comandata dal signor Michele Astarita, proveniente da quella città in 34 ore, ed ha recato sul suo bordo l'aiutante di campo di S. E. il generale don Florestano Pepe.

Tra le condizioni fissate fra questo bravo generale ed i Palermitani, per ora si sa che questi ultimi pagheranno le spese della guerra. Villafranca perseguitato s'è rifuggito in Trapani.

Napoli 11 ottobre 1820.

Per quella prima ed unica volta fu nominato un delegato speciale per presiedere la giunta preparatoria d'ogni provincia, nominato dal governo su triplice lista presentata dalla giunta provvisoria consultiva di governo.

Questi delegati speciali furono: per la provincia di Napoli, Tommaso de Liso; Terra di Lavoro, Carlo Cianciulli; Principato Ulteriore, il colonnello dei militi De Filippis; Principato Citeriore, Giustiniano Vecchio; Capitanata, Giulio Cassitti; Terra di Bari, Domenico Acclario; Terra d'Otranto, Benedetto Mangarelli; Molise, Eugenio Palassolo; Basilicata, Saverio Carelli; Calabria citeriore, il barone Ferrari; Calabria Ulteriore (seconda), Gregorio Rossi; 1ª Calabria Ulteriore, Giacinto Sacco; 2ª Abruzzo Ulteriore, marchese Quinzio; 1ª Abruzzo ulteriore, il presidente Arcovito; Abruzzo Citeriore, Francesco Mezzanotte; Valle di Palermo, Salvatore Finocchino; Messina, monsignor Grano; Catania, Carlo Pagliari; Siragusa, Gerolamo Bartolini; Caltanisetta, Mauro Cominelli; Girgenti, Giuseppe Sileggio; Trapani, Giuseppe Lombardo[18].

Ciascuno di questi delegati con un ecclesiastico ed un capo di famiglia nominarono altri quattro cittadini per precisare le diverse giunte preparatorie. Ognuna di esse poi, avvenuta l'elezione, doveva presentare al Segretariato di Stato degli affari interni le mappe relative, col nome di tutti gli elettori. Alla Nazionale di Napoli è conservato[19] il rapporto del delegato speciale de Liso per la giunta preparatoria della provincia di Napoli.

Ecco gli articoli della Costituzione Spagnuola dell'anno 1812 concernenti il sistema delle elezioni[20].

CAPITOLO II.

Della nomina dei deputati per le corti.

Art. 34. Per la nomina di questi deputati si convocheranno le Giunte elettorali di parrocchia, partito e provincia.