Art. 89. Subito che siensi presi tutti i voti; il presidente, il segretario e gli scrutinatori gli ordineranno, e rimarrà eletto quelli che abbia raccolto almeno un voto piú della metà. Se niuno avesse raccolto la pluralità assoluta dei voti, pei due che ne avessero ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Terminata l'elezione sarà immantinente pubblicata dal presidente.

Art. 90. Dopo l'elezione dei deputati si procederà a quella dei supplenti collo stesso metodo e forma; ed il di loro numero sarà in ogni provincia la terza parte dei suoi corrispondenti deputati. Se ad alcuna provincia spettasse soltanto la elezione di uno, o di due deputati, eleggerà ciò non ostante un deputato supplente. Questi assisteranno presso le Corti sempre quando si verifichi la morte del proprietario o a parere delle stesse Corti la sua impossibilità di rappresentare, e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o l'altro accidente, dopo seguita la elezione.

Art. 91. Per essere deputato si richiede la qualità di cittadino nello esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni compiuti, e la nascita nella stessa provincia, o il domicilio in essa con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell'ecclesiastico secolare.

Nel fissare l'accennata residenza si è avuto presente che l'elezione può ricadere nei cittadini che compongono la Giunta e nei cittadini assenti di questa.

Art. 92. Per essere deputato di Corti si richiede altresí il possesso d'una proporzionata rendita annuale procedente dai beni proprî.

Art. 93. La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa sino a che le Corti che dovranno riunirsi, dichiarino essere giunto il momento e disegnino cosí la quota della rendita, come la qualità dei beni da cui debba procedere. Ciò che le Corti decideranno a quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse qui espresso.

Art. 94. Se avvenisse che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella in cui sta domiciliata sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la provincia di sua nascita verrà presso le Corti il supplente a cui corrisponda[25].

Art. 95. Le segreterie di Stato, i consiglieri di Stato, e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale non potranno essere eletti deputati.

Art. 96. Neppure potrà essere eletto deputato qualunque straniero; sebbene abbia ottenuto decreto di nazionalità.

Art. 97. Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà essere eletto deputato per la provincia in cui esercita le sue funzioni.