Ecco il progetto della Commissione:
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Appendice alle leggi penali del regno delle Due Sicilie.
Art 1. La seconda parte dell'art. 1º delle leggi penali è riformato nel modo seguente:
Ogni reato sarà punito con pene criminali, correzionali e di polizia.
La commissione, sul rapporto del ministro di grazia e giustizia, osservando che la seconda parte dell'articolo primo delle leggi penali, in cui si dice nessuna pena é infamante, sia contraddittoria coll'articolo 221 delle leggi civili: La condanna di uno dei coniugi a pene infamanti potrà essere causa di separazione...
Considerando che non è nelle mani del legislatore il dichiarare o il togliere l'infamia da un'azione o da una pena, è di parere di sopprimere la seconda parte dell'art. 1º del codice penale.
Il signor Mazziotti. — Io credo doversi conservare in quel primo articolo le parole: nessuna pena è infamante, come si legge nel codice. I legislatori non possono comandare alla pubblica opinione.
I signori Berni e Vivacqua sostengono il progetto della commissione ed opinano perciò di sopprimere le parole indicate. (Rimane approvato il parere della commissione).
2. L'art. 3º delle medesime leggi sarà espresso cosí: