Cap. VIII Modello di Regolamento interno per una latteria sociale cooperativa.

Art. 1. — I soci devono notificare all'amministrazione il numero delle vacche che possedono e qualunque variazione accada nel numero stesso, nonchè la manifestazione di qualche malattia di natura infettiva.

Art. 2. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di visitare o di far visitare da persona idonea il bestiame e le stalle dei soci, senza alcun preavviso ed in qualunque epoca, nonchè di assistere alla mungitura, di assicurarsi dello stato sanitario del bestiame, dell'esecuzione delle norme riferentisi alla pulizia dei recipienti ed all'alimentazione del bestiame lattifero.

Art. 3. — La mungitura si farà colla maggior pulizia possibile, raccogliendo il latte entro recipienti metallici stagnati e perfettamente puliti.

Art. 4. — Ogni socio deve portare alla Latteria e consegnare al casaro od a chi per esso, il latte appena munto, due volte al giorno negli orari stabiliti dal Consiglio, che saranno indicati per iscritto sopra foglio affisso nella Latteria.

I soci dovranno eseguire la mungitura ad ora opportuna affinchè la consegna del latte avvenga appena finita quella.

Verrà rifiutato il latte portato alla Latteria fuori degli orari stabiliti.

Il latte sarà contenuto entro recipienti metallici stagnati e puliti, muniti di coperchio.

Art. 5. — Il latte da consegnare dovrà essere puro, genuino e di caratteri normali.

Non si dovrà consegnare alla Latteria che latte di vacca, escluso:

a) il latte di vacche ammalate;

b) il latte di vacche sgravate da meno di otto giorni;

c) il latte anormale od alterato per qualsiasi ragione;

d) il latte residuato nei secchi dopo l'abbeveramento di vitelli.

È altresì vietato mescolare il latte di una mungitura con quello di un'altra.

Il casaro, o chi per esso, ha facoltà di rifiutare il latte che si trovasse nelle sopradette condizioni, ed il socio fornitore è passibile delle penalità stabilite nel presente Regolamento.

Art. 6. — Ogni socio non può consegnare sotto il proprio nome latte prodotto da terzi, senza speciale permesso del Consiglio d'amministrazione.

Art. 7. — I soci sono obbligati a consegnare alla Latteria tutto il latte prodotto dalle loro vaccine, eccettuato quello necessario al consumo delle rispettive famiglie ed all'allevamento dei vitelli nei limiti della consuetudine locale.

È loro vietato il vendere latte ad altri od a lavorarne anche una piccola quantità per conto individuale.

Art. 8. — Allorchè il casaro, o chi per esso, farà sul latte dei singoli soci le indagini per accertarsi della qualità del latte stesso, i soci interessati avranno facoltà di assistervi e di controllarne i risultati.

Art. 9. — Il Consiglio d'amministrazione, d'accordo col casaro, ha facoltà di applicare ai soci le seguenti penalità:

a) multa di una lira a chi consegna latte sporco od in recipienti non puliti;

b) multa da lire cinque a dieci a chi consegnerà latte annacquato o spannato od alterato ed anormale per le ragioni contemplate dall'art. 5. Pei recidivi la multa sarà da lire undici a cinquanta. Alla terza infrazione il socio può essere espulso ed obbligato ad indennizzare la Società del danno da lui cagionato;

c) multa equivalente a circa la metà del valore del latte a chi abitualmente ritarda la consegna del latte, in modo da nuocere al regolare andamento della Latteria.

In tutti i casi, il latte può essere rifiutato, tutto od in parte, a giudizio del casaro o di chi per esso.

I soci colpiti dalle dette penalità possono interporre ricorso al Comitato degli arbitri, i quali giudicano inappellabilmente.

Art. 10. — I soci hanno facoltà di prelevare dalla Latteria senza pagamento immediato latticini e cascami del latte, per loro uso, a quel prezzo che verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, e sino all'ammontare di metà del valore approssimativo del latte stesso, quale verrà deliberato, in via preventiva, dal Consiglio d'accordo coi sindaci.

Per la distribuzione delle merci verrà stabilito un orario, che sarà affisso nella Latteria.

È vietato ai soci il far commercio dei generi prelevati.

Art. 11. — L'acconto in denaro che possono prelevare i soci, quando il Consiglio lo concede, non supererà la metà del valore del latte accreditato agli stessi, computando anche i generi eventualmente prelevati.

Art. 12. — Ogni socio riceve un libretto annuale, recante il suo nome ed il numero di matricola, sul quale libretto viene registrato da chi riceve il latte alla Latteria, la quantità di latte portata ogni giorno ed ogni volta, nonchè la quantità, la qualità ed il prezzo dei generi ritirati e gli acconti in denaro eventualmente prelevati.

Tutto questo movimento viene altresì consegnato nei registri tenuti dal Consiglio di amministrazione, i quali sono ostensibili ai soci che desiderano esaminarli.

Art. 13. — Sono mansioni del casaro:

a) il ricevere il latte portato dai soci, pesarlo e scriverne tosto la quantità sia sul libretto del socio, sia sul registro della Latteria;

b) vigilare che il latte sia genuino e rispondente alle disposizioni degli articoli 4 e 5. All'uopo eseguirà opportuni assaggi mediante gli strumenti messi a sua disposizione. Riferirà al Consiglio nel più breve tempo possibile ogni infrazione che egli verificasse alle dette disposizioni;

c) fabbricare i diversi prodotti del latte, che saranno stabiliti dal Consiglio, e curarne la stagionatura e la conservazione.

d) tenere in corrente il registro della lavorazione giornaliera del latte;

e) vendere i prodotti della Latteria ai prezzi e colle norme che verranno determinate dal Consiglio;

f) curare l'allevamento dei maiali e dei vitelli che la Società credesse di tenere per proprio conto;

g) custodire e tenere in buono stato tutto il materiale contenuto od annesso alla Latteria;

h) visitare le stalle, le vaccine dei soci, assistere alla mungitura, quando egli lo crede opportuno, per riconoscere qualche inconveniente o quando sia invitato dal Consiglio, al quale egli dovrà riferire il risultato delle sue indagini;

i) proporre al Consiglio quei provvedimenti e quelle disposizioni che egli reputa utili al miglior funzionamento della Latteria ed agli interessi della associazione.

Art. 14. — Il sottocasaro coadiuva il casaro in tutte le sue mansioni e sta agli ordini di questo.

Art. 15. — Il contabile assiste al ricevimento del latte, registra le quantità consegnate dai singoli soci, tiene in corrente tutti i registri inerenti all'amministrazione, compila i rendiconti richiesti dal Consiglio e coadiuva questo nella compilazione dei bilanci.

Art. 16. — Il cassiere custodisce il numerario ed i titoli di credito dell'associazione, fa gli incassi ed i pagamenti ordinati dal Consiglio, tiene in corrente il registro di cassa ed è responsabile di tutto il movimento di cassa sociale.

Art. 17. — Ogni salariato è responsabile verso l'associazione degli errori, negligenze e perdite provenienti dal suo operato. Dovendo assentarsi dal Comune od essendo impedito dal prestare regolarmente l'opera sua per qualsiasi ragione, esso informerà in tempo utile il Consiglio d'amministrazione affinchè questo possa provvedere alla supplenza od alla sostituzione definitiva.