TITOLO II. Capitale sociale.
Art. 4. — Il capitale sociale è costituito:
a) da azioni di L..... cadauna. Le azioni sono fruttifere se ed in quanto lo permettono le risultanze dei bilanci annuali.
b) dalle tasse d'ammissione dei nuovi soci;
c) dal fondo di riserva, formato con una parte degli utili netti annuali;
d) dai proventi eventuali.
Art. 5. — Le azioni sono nominative. La proprietà delle azioni è stabilita mediante inscrizione nel libro dei soci a termini degli art. 140 e 223 del Codice di Commercio.
Il trapasso delle azioni deve essere approvato dal Consiglio d'amministrazione e registrato sul libro dei soci.
Le azioni sono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura contratti dal socio verso la medesima.
Art. 6 — Il pagamento delle azioni è fatto per regola in una sol volta. Però l'assemblea dei soci ha facoltà di ammettere e stabilire il pagamento rateale delle azioni per un determinato periodo di tempo. Le azioni diventano fruttifere soltanto quando sono completate.
Art. 7. — La tassa d'ammissione viene determinata dall'assemblea dei soci di anno in anno, dietro proposta del Consiglio d'amministrazione.