TITOLO III. Soci, loro ammissione, diritti, doveri, recesso.
Art. 8. — Si acquista la qualità di socio mediante la sottoscrizione od il possesso di almeno una azione.
Art. 9. — Dopo la costituzione della Società coloro che vogliono farne parte devono presentare domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, firmata dal richiedente e da due soci. Nella domanda verrà indicato il numero delle vaccine possedute, la località ove si trovano ed il numero delle azioni che il richiedente desidera acquistare.
Il Consiglio d'amministrazione delibera sull'accettazione della domanda. Nel caso di rifiuto non è obbligato a darne i motivi.
Art. 10. — Col fatto di aver chiesto ed ottenuto la qualità di socio, questi accetta gli obblighi portati dal presente Statuto e dai regolamenti sociali debitamente approvati e risponde sino alla concorrenza delle azioni da lui possedute per tutti gli obblighi assunti dalla Società.
Art. 11. — Possono far parte della Società le persone giuridicamente capaci ed anche i Corpi morali, le associazioni, i minori, gli interdetti, a mezzo dei loro legali rappresentanti.
Ne sono escluse le persone aventi interessi contrari alla Società, nonchè le persone di riprovevole condotta morale e sociale.
Art. 12. — Ogni socio ha il dovere di consegnare alla Latteria ogni giorno, secondo gli orari ed i modi che verranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, il latte genuino prodotto dalle sue vaccine, eccettuato quello occorrente ai bisogni giornalieri della sua famiglia ed all'allevamento dei vitelli.
Art. 13. — Ogni socio ha il diritto:
a) di partecipare al patrimonio ed agli utili netti della Società in proporzione delle proprie azioni e del latte da lui consegnato;
b) di acquistare anche al minuto i prodotti della latteria, nella misura ed al prezzo che verrà fissato dal Consiglio d'amministrazione;
c) di votare nelle assemblee sociali e di essere eletto alle cariche sociali, purchè abbia versato alla Società l'intero importo delle azioni da lui sottoscritte;
d) di vigilare l'andamento della Società, la fabbricazione dei latticini e di presentare le sue eventuali obbiezioni al Consiglio d'amministrazione.
Art. 14. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di escludere dalla Società il socio:
a) che abbia, a scopo di frode, consegnato latte adulterato o falsificato o guasto od altrimenti anormale.
b) che abbia subito condanne infamanti o commesse azioni riputate disonorevoli dal Consiglio stesso.
c) che abbia in qualsiasi modo recato danno alla Società.
Contro le deliberazioni del Consiglio il socio può appellarsi al Comitato degli arbitri.
Art. 15. — Nel caso di esclusione del socio, la Società gli rimborsa l'importo delle sue azioni al prezzo corrente, salvo sempre il diritto di compensarsi pei danni eventualmente subiti coll'importo stesso.