TITOLO IV. Ordinamento sociale.

Art. 16 — Al regolare funzionamento della Società si provvede:

a) coll'assemblea generale dei soci;

b) col Consiglio d'amministrazione, composto di sette membri;

c) con un Comitato di tre sindaci effettivi e due supplenti;

d) con un Comitato di tre arbitri o probiviri;

e) con quel personale che si crederà necessario assumere in servizio.

Tutte le cariche sociali, di cui alla lettera b, c, d sono gratuite.

Art. 17. — L'assemblea generale dei soci è il potere costituente della Società, ed una volta radunata colle norme prescritte, essa delibera validamente su tutti gli affari demandatile dal presente Statuto.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Assemblea generale dei soci.

Art. 18. — L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel primo trimestre allo scopo:

a) di esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio ultimo, sentita la relazione dei sindaci;

b) nominare le cariche sociali;

c) deliberare sugli articoli posti all'ordine del giorno.

Art. 19. — Le assemblee straordinarie vengono convocate quando il Consiglio d'amministrazione lo crede necessario, quando sono chieste dal Comitato dei sindaci, o da almeno un terzo dei soci mediante domanda in iscritto firmata da questi.

Art. 20. — Il Comitato dei sindaci ed anche i soci hanno facoltà di proporre oggetti da mettersi nell'ordine del giorno da trattarsi all'assemblea. Le relative proposte scritte e firmate devono essere presentate al Consiglio almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea, e quelle d'iniziativa dei soci devono essere firmate da almeno un decimo dei soci.

Art. 21. — Il Consiglio convocherà le assemblee mediante avviso affisso alla porta esterna della latteria e pubblicazione sul giornale degli annunzi legali della rispettiva provincia, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Inoltre farà tenere ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, l'invito all'assemblea.

Art. 22. — Nell'avviso di convocazione saranno indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23. — L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un terzo dei soci.

Se non si raggiunge questo numero si procederà ad una seconda convocazione, che avrà luogo nel settimo giorno successivo, salvo i casi di assoluta urgenza, pei quali basterà l'intervallo di un giorno

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 24. — Aperta la seduta ed accertata la validità dell'assemblea dal presidente della Società o da chi ne fa le veci, l'assemblea nomina il presidente della stessa, quale incaricato di dirigere la discussione; ed il presidente nomina il segretario e gli scrutatori tra i soci presenti.

Possono fungere da presidente e da segretario dell'assemblea il presidente della Società ed il segretario del Consiglio d'amministrazione.

Art. 25. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Trattandosi di persone oppure quando almeno la metà dei soci presenti lo richiedono, si procede a scrutinio segreto.

Nel caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Nell'approvazione del conto consuntivo si astengono dal votare i membri del Consiglio d'amministrazione.

Art. 26. — L'assemblea non può deliberare su altri oggetti all'infuori di quelli posti all'ordine del giorno.

Art. 27. — Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare all'assemblea da altro socio o da persona estranea alla Società, mediante delegazione scritta in calce alla lettera d'invito o mediante semplice lettera, da prodursi al principio della seduta all'ufficio di presidenza.

Ogni persona non può avere più di una rappresentanza. Il socio delegato da altro socio dispone di due voti, compreso il proprio.

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere mandatari.

Art. 28. — Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori se questi intervennero.

Elezioni alle cariche sociali.

Art. 29. — Le elezioni di sette consiglieri, di tre sindaci effettivi e due supplenti, di tre arbitri, sono fatte dall'assemblea mediante votazione a schede segrete.

I candidati che ottengono maggior numero di voti vengono proclamati eletti. Nel caso di parità di voti, la nomina spetta al maggiore d'età.

Art. 30. — Ognuno degli eletti farà constare colla propria firma l'accettazione della carica.

Nel caso di rifiuto resterà eletto quello dei candidati che nello scrutinio avrà ottenuto maggior numero di voti dopo l'ultimo nominato.

Art. 31. — Allorchè per qualsiasi motivo si rendono vacanti dei posti nel Consiglio d'amministrazione, i consiglieri che rimangono quando siano almeno in quattro, possono in unione ai sindaci chiamare altri soci a sostituire i mancanti; ma quando i posti vacanti siano più di tre, devesi convocare l'assemblea affinchè proceda alle elezioni suppletorie.

I consiglieri scelti dal Consiglio in unione ai sindaci scadono il giorno della prossima assemblea ordinaria, alla quale spetta la nomina definitiva.

Consiglio d'Amministrazione — Presidente — Segretario.

Art. 32. — La rappresentanza e la gestione della Società è devoluta ad un Consiglio di amministrazione, composto di sette soci, che vengono eletti dall'assemblea generale.

Art. 33. — I membri del Consiglio durano in carica due anni, ma un anno dopo le elezioni generali quattro consiglieri scadono per sorteggio; negli anni successivi la scadenza è determinata dall'anzianità.

Tutti sono rieleggibili.

Colla perdita della qualità di socio cessa di diritto anche la qualità di membro del Consiglio.

Art. 34. — Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Questi sono esonerati dal prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione, di fronte ai terzi, altra responsabilità che quella determinata dal Codice di commercio.

Art. 35. — Il Consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

In assenza dei due primi fa le veci di presidente il consigliere più anziano per nomina ed a parità di anzianità quello che ebbe maggiori voti nelle elezioni.

Art. 36. — Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano esclusivamente riservati all'assemblea dei soci e particolarmente:

a) delibera sulla compera e sulla vendita di beni mobili e stabili;

b) stabilisce la pianta del personale retribuito, fa la nomina ed il licenziamento di questo, oppure la sospensione dello stipendio, secondo le circostanze;

c) sorveglia l'andamento dell'azienda ed impartisce le necessarie disposizioni;

d) fa eseguire lo Statuto e le deliberazioni dell'assemblea;

e) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

f) stabilisce la misura della tassa d'ingresso pei nuovi soci ed i prezzi di vendita dei generi ottenuti nel casello sociale;

g) provvede alla compilazione dei bilanci annuali e propone riparto degli utili;

h) determina ed applica le multe ai soci che consegnano latte alterato od anormale;

i) manda alla decisione degli arbitri quelle contestazioni di cui non vuol assumere la responsabilità del giudizio prima di sentire l'avviso di quelli;

l) compila il Regolamento interno della Latteria, nel quale sono stabilite le mansioni del personale retribuito, gli orari, le modalità del funzionamento, sia in rapporto al personale stesso, sia in rapporto ai soci. Il Regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea generale.

Art. 37. — Il Consiglio stabilisce l'epoca delle proprie riunioni periodiche e può altresì essere convocato in via straordinaria dal presidente o da chi ne fa le veci.

Alla legalità delle sue deliberazioni si richiede la presenza di almeno quattro consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

La votazione segreta si adotta quando trattasi di persone o quando venga domandata anche da uno solo dei consiglieri.

Gli atti del Consiglio, registrati sul Libro dei verbali, vengono firmati da tutti i consiglieri presenti alla seduta.

Art. 38. — Il presidente o chi ne fa le veci rappresenta legalmente la Società in confronto dei terzi ed in giudizio, fa eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'amministrazione, firma la corrispondenza in unione al segretario, firma i mandati di pagamento e le reversali di cassa, convoca il Consiglio quando lo crede opportuno.

Art. 39. — Il consigliere segretario tiene e controfirma la corrispondenza, stende i verbali delle sedute del Consiglio ed eventualmente delle assemblee, tiene la contabilità dell'azienda, oppure la sorveglia nel caso che questa sia affidata ad altra persona.

Sindaci — Arbitri.

Art. 40. — Il Comitato dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall'assemblea generale fra i soci; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 41. — I Sindaci adempiono a tutti gli obblighi loro demandati dall'art. 184 del Codice di commercio. Essi vigilano l'andamento della Società: controllano la cassa, i registri, la contabilità, riferiscono sul bilancio annuale con apposita relazione all'assemblea generale ordinaria, hanno diritto di promuovere la convocazione dell'assemblea generale e di assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione, con facoltà di fare proposte ed osservazioni, senza però partecipare alla votazione; in ogni tempo hanno diritto di ottenere dal Consiglio notizie e schiarimenti sulle diverse operazioni sociali.

Art. 42. — Il Comitato dogli arbitri o probiviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea generale, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra i non soci.

Art. 43. — Gli arbitri decidono tutte le controversie che insorgono tra soci e soci, tra soci ed amministratori, tra questi e gli impiegati della Società, purchè siano inerenti a questioni contemplate dallo Statuto o dal Regolamento sociale.

Il loro giudizio può essere chiesto dal Consiglio d'amministrazione, come dalle altre parti interessate.

Personale retribuito.

Art. 44. — Il personale assunto in servizio con retribuzione dipende direttamente dal Consiglio d'amministrazione, al quale è devoluta la facoltà di nomina e di revoca, nonchè di fissarne lo stipendio e le mansioni.

Esso deve ottemperare a tutte le prescrizioni e norme indicate dallo Statuto sociale e dal Regolamento.

Art. 45. — Il personale tecnico retribuito consterà di almeno un casaro ed un sotto-casaro. È in facoltà del Consiglio di aumentare il numero di questi lavoranti, nonchè di assumere altri operai ed anche un direttore quando lo esiga l'importanza e lo sviluppo della latteria.

Qualora non sia possibile trovare fra i membri del Consiglio chi faccia le funzioni di contabile e di cassiere gratuitamente, il Consiglio stesso è autorizzato ad affidare queste mansioni a persone estranee, fissandone la relativa retribuzione.

Al cassiere può farsi obbligo di prestare cauzione.