TITOLO VI. Scioglimento della Società.

Art. 50. — La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno metà del capitale sociale, oppure quando lo scioglimento fosse deliberato da una assemblea generale dei soci, espressamente convocata a tale scopo, colla maggioranza di almeno tre quarti dei membri della Società.

Art. 51. — A scioglimento deliberato, l'assemblea nomina i liquidatori, che possono essere scelti anche fuori dei soci e determina le norme riguardanti la liquidazione e l'erogazione dell'attività residua.

L'attività residua può essere ripartita fra i soci in ragione della rispettiva quota d'azioni.