CAPITOLO LXII. Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.
Il longobardo è un dominio militare, che intende a conservarsi, ma non si consolida. Fuori dee difendersi dagli Slavi da una parte, dai Franchi dall'altra; dentro fa sforzi continui ma non concordi a guadagnar nuove terre sopra i Greci. Dopo Teodolinda, par di vedere il contrasto fra un partito che s'avvicina agli ecclesiastici ed agli Italiani; e un altro che ne rifugge, e beffa i Romani e gli uccide; quello intento a fondere, questo a tenere disgregati. E a disgregare le parti stesse del regno faticavano i duchi, mentre il re s'ingegnava ridurre ad unità di dominio, facendo prevalere sopra la libertà germanica l'assolutezza militare dapprima, in appresso la magistratura al modo romano. A tal fine Rotari fece scrivere il diritto longobardico: sicchè a lui vogliamo fermarci per considerare l'indole generale della conquista germanica, e gli speciali istituti de' Longobardi; viepiù importanti a studiarsi perchè mutarono la forma civile, durarono lungamente, e continuarono il loro effetto anche sulle successive legislazioni della patria nostra.
L'antica Germania non formava una monarchia compatta, ma una confederazione di liberi e nobili, sottomessi a principi ereditarj o a capi elettivi. La parentela, il vicinato, la clientela costituivano parziali agglomerazioni, ciascuna delle quali regolava i particolari interessi in assemblee generali; e i capicasa esercitavano la sovranità, decidendo della guerra e della pace, giudicando i rei di Stato, nominando chi amministrasse la giustizia nei borghi, dando le armi a chi era riconosciuto capace di portarle. Ne' casi di maggior interesse, quando cioè il braccio di tutti fosse necessario, tutta la nazione si raccoglieva, e deliberava quello, cui essa medesima doveva poi dar compimento.
I capi, disponendo poi del veto e del braccio di molti clienti, acquistavano gran potere, e talvolta autorità monarchica sopra tutta la nazione. Quando invasero l'impero romano, quasi ciascuna gente germanica era governata da re, eletti fra i più cospicui e massime fra quelli d'origine divina. Ma questi re non erano che primi fra pari; dovevano cercarsi credito colla liberalità e col valore; viveano de' possedimenti proprj, e de' donativi che riceveano dal popolo e dagli stranieri, oltre le spoglie nemiche e le ammende imposte per delitti. Ne' casi urgenti convocavano l'assemblea, e le deliberazioni di quella facevano eseguire; del resto nè amministravano gli affari dello Stato nè la giustizia, poichè il popolo e sceglieva i giudici, e attribuiva loro un consiglio del Comune.
Il portare le armi consideravasi distintivo della nazione e vanto del libero. Nei pericoli della patria ogni Germano era convocato per obbligo all'eribanno, che oggi diciamo leva in massa: per volontà spontanea alcuni liberi formavano la banda guerriera, obbligandosi ad un capo siccome compagni. Egli proponeva una impresa; essi il seguivano; lodati se buona e leale opera prestassero; se no, disonorati per vigliacchi. Alla prima queste associazioni si formavano per un'impresa sola; poi alcuni si addissero per tutta la vita ad un capo, legati però soltanto dall'obbrobrio che colpiva chi misfacesse. Consideravano essi come propria la gloria e i trionfi di lui; esso gli alimentava e arricchiva con sempre nuove spedizioni; a vicenda si sostenevano e vendicavano.
Una banda restava vinta e scacciata dalla patria? irrompeva su terre vicine a cercarne una nuova. Altre bande erano formate da quelli che (al modo usato già dai Sabini) erano mandati via qualora la popolazione soverchiasse. Di così fatti erano le orde che vedemmo molestare l'impero romano da Cesare in poi, e in fine distruggerlo.
La proprietà era di tutti, non dei singoli; laonde il possessore non la poteva vendere o trasmettere fuor della tribù: morendo alcuno senza erede, la successione divideasi fra gli altri.
Scoprivasi un delitto e non constava del reo? i membri della sua comunità erano convocati per attestare contro o a pro dell'imputato, dinanzi alla corte dei liberi possidenti, preseduti da magistrati eletti dal popolo. Nessuno condannavasi se non udito e convinto. I reati contro l'intera società si castigavano corporalmente; e in questo solo caso capitale la pena non poteva esser proferita dall'assemblea o dal re, ma dal gran sacerdote come rappresentante del Dio sommo, unico arbitro della vita, e vindice dello spergiuro. Il capocasa giudicava de' figliuoli e dipendenti senza doverne ragione a chicchessia: solo quand'avesse a punire la moglie, invitava al giudizio anche i congiunti di essa. Se il litigio si recava ai giudici, questi erano scelti della condizione dei contendenti; le parti esponevano in persona le ragioni; i savj decidevano secondo la equità e le consuetudini.
I delitti contro la vita o l'avere dei particolari potevano redimersi a un prezzo[61], che variava secondo la condizione del danneggiato. La comunità del reo contribuiva all'ammenda, la quale divideasi fra la comunità dell'offeso; fino i servi pagavano per le multe pei padroni; per l'ospite rispondeva il padrefamiglia. Chi non la pagasse era scomunato, escludendolo dalla protezione legale; di maniera che poteva dall'offeso essere perseguito con guerra privata (faida). I giudizj erano dunque un affare di Stato, e trattavansi in comune perchè tutti v'aveano interesse.
Qui vedete mescolate le forme di governo: monarchia, ereditaria e sacra, od elettiva e guerriera; assemblee di liberi, discutenti sui comuni interessi; patronato aristocratico del capo sulla banda, del padre sulla famiglia e sui servi. Ma anzichè sistemi, questi erano embrioni d'ordinamento civile; nissuna autorità dirigeva le forze ad unico scopo; e prevalendo l'individualità, l'uomo si assoggettava solo in quanto il volesse, o vi fosse costretto.
Questo poco, che si ricava o induce da Tacito e da Cesare raffrontati con istituzioni posteriori, basta a chiarirci quanto la libertà germanica dissomigliasse dalla romana: questa affatto collettiva, sicchè lo Stato era tutto, nulla il cittadino, il quale non conservava l'individualità se non a forza d'eroismo o di vizj; la germanica, tutta personale, ciascuno riservandosi il diritto proprio, la domestica franchigia, la vendetta de' torti ricevuti. La dipendenza proveniva non dal nascere in questo piuttosto che in quel luogo, ma da fede personalmente promessa da uomo libero. La giustizia non era un principio esteriore sociale, positivo, eguale dappertutto, che i sentimenti degli individui sottoponesse ad una idea generale; sibbene una particolare disposizione del cuore: la penalità una attinenza da uomo a uomo, donde scaturiva il diritto di venir a composizione col danneggiato; fatta la quale, la società più non poteva perseguitare l'offeso. Tali idee furono modificate dall'uscire di patria e dalla conquista, ma rimasero al fondo della società che si costituì per tutta Europa e nella patria nostra.
Dicemmo quanto basta per ismentire l'opinione vulgare che torrenti inesauribili di gente dilagassero dalla Scandinavia e dalla Germania. Oltre la ben nota natura di que' paesi, coperti anche da tante selve e da fiumi, abbiamo positive asserzioni sull'esiguo numero degli invasori d'Italia. Se ad Ennodio, vescovo ed atterrito, parvero innumerevoli i Goti di Teodorico, altri scrisse che maggior massa di combattenti gli oppose Odoacre; e dai Borgognoni che gli assalsero, non poterono salvarsi se non chiamando i Visigoti. De' Longobardi dice Tacito che compiaceansi d'esser pochi e Procopio[62], ch'erano la più scarsa gente del vicinato: inoltre dovettero chiedere in sussidio trentamila Sassoni; e benchè molte genti vinte[63] s'aggregassero ad essi nel passaggio, poterono al loro primo impeto resistere non solo Pavia, Cremona, Padova, Monselice, Brescello, Oderzo, ma fin terre aperte, quali i contorni dell'isola Comacina nel lago di Como, che per venti anni si mantennero indipendenti, riconoscendo il dominio imperiale[64].
I vincitori, liberi compagni d'un capo eletto per propria volontà, che nulla può disporre senz'essi consenzienti, vengono, conquistano, diventano possessori; indi poco a poco s'adagiano nella vita agricola; e sulla stabile proprietà fondasi un nuovo stato sociale. Ciascun capo, fermatosi colla sua tribù dove volle il genio o la ventura, accampa sugli estesissimi poderi, e vi è servito dai coloni e dagli antichi padroni spossessati, e corteggiato dai fedeli di sua nazione, che e per sicurezza della guerra e pei piaceri della pace gli si conservavano vicini. Da che il capo era un ampio possessore, dispariva la prisca egualità. Egli distribuiva terreni a' suoi commilitoni, coll'obbligo che lo accompagnassero in guerra con prefisso numero d'armati.
Capo di quei capi era il re; non già supremo motore di una macchina regolarmente congegnata, ma primo fra i pari; convalidandosi però col presedere ai giudizj in pace, e col perpetuarsi lo stato di guerra, come avvenne qui ai Longobardi. Servivano di regola le patrie consuetudini, talchè di rado accadeva che egli esercitasse la podestà legislativa. Ben alcuno volle imitare il sistema romano, come Teodorico; ma generalmente si cercherebbe indarno in costoro ciò che connettiamo alla parola di re: non corte, non costituzione, non gerarchia d'impieghi; un segretario spaccia tutti gli affari; un giudice risolve tutti i litigi recati al trono; i beni non sono della corona, ma acquisti della vittoria; nè tampoco sudditi egli ha, giacchè non dispone se non del braccio e dell'avere dei vassalli, cioè di quelli che per compensi determinati si obbligarono a determinati servigi.
Porzione delle ammende, i doni volontarj, i proprj possessi, il dominio pubblico ingrandito colle confische, le tasse sugli stranieri, la tutela su' minori, le successioni intestate, costituivano il fisco del re. Culto, istruzione, pubblici stabilimenti da mantenere non avea, gli impieghi e le armi erano obbligo dei vassalli, e qualora si indicesse la guerra nazionale, ogni libero era tenuto accorrere, armandosi e mantenendosi del proprio. Aveva nimicizie o spedizioni particolari? il re poteva rannodare soltanto i proprj vassalli, come faceva qualunque altro duca.
I parlamenti sono antichi in Italia quanto l'invasione: ma non si conosceva la rappresentanza; v'interveniva chiunque n'avea il diritto, ma delegarlo ad altri non poteva. Sparsi che furono sovra estese provincie, divenne impossibile il raccogliere i vassalli per ogni semplice affare; onde le assemblee diradarono, e si dovette imporre come obbligo ai liberi quell'assistervi che era essenza della germanica libertà.
Le assemblee non erano soltanto legislative, ma anche giudiziali; laonde, dopochè la conquista dilatò le giurisdizioni, fu duopo modificarle. Pertanto in ciascun distretto si obbligò un certo numero di probi viri (scabini) a congregarsi per l'indagine e la sentenza. Dodici erano per lo più, della nazione dei contendenti; e doveano sotto giuramento conoscere del fatto, non del diritto. Pubblica la procedura, ogni libero avendo facoltà di concorrere al giudizio. Fra i Longobardi il centenaro giudicava nel proprio cantone, il decano nella propria marca: tribunali non distinti per competenza, ma solo per più o meno estesa giurisdizione. Mentre i liberi non poteano esser giudicati che dall'assemblea di pari loro, i vassalli, i servi, i coloni restavano sottoposti alla giurisdizione del proprio signore; sicchè, al par de' terreni, era suddivisa la sovranità, e ciascuno ne godeva un brano nel brano di territorio che possedeva.
Restava il diritto della vendetta privata (faida), alla quale concorreano tutti i parenti e collegati. I sacerdoti e i re per tutto il medioevo s'adoprarono a torla via; e già molto ebbero ottenuto quando sottomisero queste guerre particolari a certe formalità, inducendo l'offeso a una dilazione coll'imporre che all'attacco dovesse precedere un'intimazione, e aprendo asili nei luoghi sacri: intanto si trattava della riconciliazione; se non altro svampava il primo furore, talchè rimanevano impediti gli eccessi, finchè l'imporre le pene fu riservato ai tribunali.
Ma delle pene oggetto e motivo era sempre la vendetta dell'offeso, non dell'intera società; e se quello accettava la composizione dall'offensore, la società più non aveva a punirlo. Da principio stava all'offeso l'accettare o no il guidrigildo; dappoi i governi acquistando bastevole forza per surrogare la legge alla personale riscossa, le imposero per obbligo, e le commisurarono.
Di bel nome coprendo cattiva azione, si intitolarono ospiti quelli che, spossessati gli antichi padroni, ne occuparono le case e i beni. Alcuno credette che il re prendesse i dominj ch'erano stati degl'imperatori; i capitani, gli ampj tenimenti de' senatori; gli altri guerrieri, porzioni proporzionate al grado e al merito. Sorti barbariche si dissero queste parti toccate al nuovo signore; o tedescamente allodio, arimannia, cioè possesso assoluto, libero, giacchè non portava veruna servitù, e costituiva la vera personalità di chi appartiene alla stirpe conquistatrice. Ai siffatti soltanto è permesso l'onore del militare; sicchè divengono sinonimi proprietario, guerriero, cittadino. Tutto essendo costituito militarmente, la città o la provincia sono una specie di corpo d'esercito; il possedimento è annestato colla politica sicurezza, ed obbliga al servizio armato e alla reciproca garanzia; talchè è disertore chi lo abbandona.
I più grandi possessori coi patti medesimi assegnano, a vita o ereditariamente, porzioni di poderi ad amici e fedeli, col nome di benefizj; proprietà che, a differenza dell'allodio, è legata ad obblighi verso un signore non sovrano, al quale è caduca in caso di morte o in mancanza d'eredi. Terza maniera di proprietà sono i censi, terre tributarie, che al possessore dovevano un canone in denaro o in natura.
A questa varietà di possessi corrispondeva la distinzione delle persone; e nobile era qualunque fosse benefiziato o stesse a servizio del re; come tale non essendo sottoposto a verun'altra giurisdizione che del re, a questo assistendo, intervenendo alle adunanze, coprendo le dignità. I liberi o arimanni erano possessori sotto la tutela della legge, e la giurisdizione di quello sulle cui terre dimoravano; non partecipi delle assemblee generali nè dell'amministrazione della giustizia, bensì obbligati all'arme.
I coloni tributarj o censuali erano gente che, non bastando a tutelare da sè la loro libertà, cercavano protezione da un signore, cedendogli i proprj averi, salvo d'usufruttarli pagando un censo e prestando servigi di corpo o atti di rispetto: liberi sì, anche ricchi, ma senza diritto di militare, e alienabili col fondo stesso su cui viveano. Della libertà erano privi i coloni affissi alla gleba; tanto bassi, che Teodorico gli escluse dall'intentare ai padroni azione civile o criminale. Ultimi vengono i servi; o nati tali, o ridotti sia per volontà, sia per forza, sia per castigo.
Tale a un bel presso la condizione generale dei Barbari che invasero l'Impero. Quant'è specialmente de' Longobardi, benchè stanziati, non poterono mai smettere lo stato di guerra, cinti com'erano da nemici; laonde exercitus designava la nazione[65], ed exercitalis il libero longobardo. Tutti questi, alla chiamata del re doveano armarsi, pena venti soldi, neppure eccettuati i vescovi: e quando alcuni si furono applicati a industria o a negozj, non si tennero disobbligati dal servizio militare[66]. Conseguente era il divieto, sin capitale, di traslocarsi fuori della propria giudicarìa, foss'anche entro i confini del regno, se non colla propria tribù o fara[67]; giacchè la fara era una guarnigione, e l'abbandonarla equivaleva al disertare.
Tutti poteano intervenire alle adunanze nazionali, ove i primati discuteano sui pubblici interessi. I liberi erano pari di diritti, senza distinzione di classi; nè di nobili troviam menzione nelle leggi longobarde[68]: arimanni diceansi gli uomini perfettamente liberi[69], a differenza dei censuali o aldii o coloni pagenses, che coltivavano la terra altrui. Lo schiavo poteva elevarsi alla condizione di aldio, nel qual caso il padrone diventava patrono: poteva scendervi il libero longobardo per conseguenza del giuoco o per multe ch'e' non fosse in grado di soddisfare.
Soli liberi entrando nell'esercito, dai capi militari non dipendevano donne, fanciulli, servi, ma rimanevano sottomessi al più prossimo parente, o al signore che stava per essi garante. Mundio chiamavasi dai Longobardi siffatta protezione, amundio chi n'era esente, mundwald chi l'esercitava sopra altri. Il mundualdo era obbligato a difendere e proteggere il suo tutelato, e chiedere per lui soddisfazione; e percepiva le ammende che fossero a quello devolute.
Insieme col re eran venuti altri signori, che a lui non tenevansi inferiori se non perchè l'aveano tolto a capo, e che perciò dei territorj conquistati occupavano una porzione da sovrani. Come si chiamassero in longobardo nol sappiamo: in latino adottarono il nome di duchi, a somiglianza di quelli istituiti da Longino; ma invece d'essere magistrati civili e militari che amministrassero il paese secondo leggi comuni, dominavano da padroni sul paese occupato, dal re dipendendo solo pei delitti politici e negli affari comuni. Erano trenta o trentasei, pari fra sè di grado[70] quantunque diversissimi di possessi, tanto che uno estendevasi su tutto il principato di Benevento, uno appena sull'isoletta d'Orta; ma forse abbracciavano in origine un egual numero di famiglie longobarde. Poteano dei loro possessi fare ogni voglia: morendo, gli succedeva il prossimo erede, purchè in età maggiore: se avesse più figli, governavano insieme: se nascesse disputa fra varj possessori, la decidevano gli arimanni del duca, i quali anche poteano cacciarli[71] senza che il re intervenisse altrimenti che come giudice supremo della nazione.
Come faceano leggi, così poteano far guerra, anche contro del re; e delle terre che togliessero al nemico restavano padroni: se non che il re poteva ordinare la restituzione. Per tali acquisti alcuno ingrandì fino a sottrarsi affatto al re, come fu dei duchi di Spoleto e Benevento; tanto che fu proibito di migrare in quelle terre, come nelle straniere.
Dal duca dipendevano gli scultasci, in latino chiamati centenarj, che reggevano qualche vico, menavano la gente in guerra e proferivano i giudizj. Non subordinati, ma più ristretti d'estensione erano i decani, capi di dieci o dodici fare, unite per l'amministrazione, per la guerra, e forse per la reciproca assicurazione nei delitti: voglio dire che di un delitto commesso da un membro erano solidali tutti, come tutti obbligati a far vendetta dell'oltraggio sofferto da uno, e partecipi del compenso che doveva l'offensore[72].
Questa gerarchia non vuolsi però confondere colla feudalità. Re, duchi, arimanni tenevano le terre in possesso libero ed assoluto; e l'obbligo, o dirò meglio il diritto del militare non traevano da questo possesso, bensì dalla loro qualità di liberi; di modo che non sarebbe cessato nè tampoco perdendo i possessi. Se il re o il duca affidava un proprio fondo a qualche dipendente, era compenso di servizio, non già titolo feudale. Talvolta il proprietario ad alcuno concedeva l'onore vita durante, vale a dire di governare una terra appartenente al proprio dominio, lasciandogliene godere i fondi: ma sebbene questo benefiziato fosse tenuto alla fedeltà ed al servire coll'armi al concedente, la condizione sua non differiva da quella degli ordinarj ufficiali dell'esercito. Insomma duchi, scultasci, decani possedeano le terre come uffiziali della nazione, o vogliam dire del felicissimo esercito longobardo; e le divisioni in centine e decine equivalgono alle odierne di reggimenti, battaglioni, compagnie.
La confusione dei poteri si rischiara alquanto verso i tempi di Autari, che l'autorità regia rinforzò coll'obbligare i duchi a restituire i beni della corona, distribuitisi durante l'interregno; ponendo patto che non sariano spossessati delle loro terre se non fosse per colpa di fellonia, e tenendoli obbligati ad assisterlo in guerra. Veri principi, non più semplici generali furono d'allora i re, i quali, anche per darsi aria di successori degli antichi Cesari, presero il titolo di eccellentissimi Flavj; metteano il proprio nome sulle monete e nei pubblici atti; giudicavano nelle cause maggiori; promulgavano le leggi, le quali sottoponeano all'approvazione dei magistrati e delle assemblee, solo per maggior validità, non perchè il voto ne fosse necessario a convalidarle. Una nobiltà di corte si formava coi gasindi, i giudici, gli uffiziali, i marescialli (marphais), gli scudieri (schildpor), i convivi del re.
Agli amplissimi poderi della regia Camera soprantendevano gastaldi, muniti anche d'autorità giudiziale e militare sopra i Romani, cioè sopra la gente vinta, e probabilmente anche sopra gli arimanni che abitavano nel territorio a loro commesso. Alcune città formavano parte dei possessi regj, quali Como per alcun tempo, Susa, Siena, Pistoja, Toscanella, Arezzo, Volterra e forse Pisa. A Milano insieme col duca sedeva il gastaldo, cred'io perchè una porzione apparteneva in dominio al re. Nelle altre può argomentarsi che il gastaldo assicurasse le ragioni dei liberi e i privilegi riservati a questi allorchè pattuirono la resa; e limite della giurisdizione era quello delle diocesi[73].
Le leggi fe scrivere Rotari nel 643, non creando un codice compiuto, ma emendando gli editti de' re predecessori, che prima per sola memoria ed uso si conservavano; e nella dieta di Pavia li fece approvare alla nazione longobarda. Principale compilatore ne fu Valcauso; e incominciava: «Nel nome del Signore, principia l'Editto che rinnovai co' miei primati e giudici, io Rotari re in nome di Dio, personaggio eccellentissimo, XVII re della gente longobarda[74], l'anno ottavo del mio regnare col favor di Dio, trigesimottavo dell'età, seconda indizione, settantasei anni dopo che i Longobardi, sotto Alboino allora regnante, assistente la divina potenza, arrivarono nella provincia d'Italia. Dato dal palazzo di Pavia. Il tenore che segue mostra quanto ci stesse a cuore il bene dei sudditi nostri, e massime i continui travagli de' poveri e l'eccessivo esigersi da quelli che hanno minor forza, i quali sappiamo che soffrono anche violenza. Considerando perciò la misericordia di Dio, credemmo necessario correggere la presente, e comporre una legge che tutte le precedenti rimova (o rinnovi) ed emendi, aggiunga quel che manca, tolga il superfluo; e raccorla in un volume, affinchè ciascuno, salva la legge e la giustizia, possa vivere quieto, affaticarsi contro i nemici, e difendere sè e i confini suoi».
E conchiudeva: «Queste disposizioni dell'Editto, che, volente e propizio Dio e con somme vigilie rispondendo al celeste favore, noi abbiam costituite esaminando e remorando le antiche leggi de' padri nostri che non erano scritte, e che giovano alla comune utilità di tutta la nostra gente, col consiglio e il consenso de' primati, de' giudici, di tutto il felicissimo esercito nostro, comandammo fossero scritte in questa carta, disponendo che le liti già definite non si cambiino; se non ancora finite o non cominciate, secondo questo Editto vengano risolte. Al quale provvedemmo d'aggiungere ciò che potessimo rammemorare delle antiche leggi de' Longobardi, per sottile indagine fatta da noi stessi o dagli anziani».
Delle trecennovanta leggi di Rotari, centottantadue sono criminali, tre concernono la religione, diciassette lo stato legale de' cittadini, dei servi, degli stranieri, diciotto le dignità e la casa del re, sette la milizia e la sicurezza dello Stato, quindici la sicurezza interna, due l'agricoltura e il commercio, quattordici la caccia e la pesca, cinquantaquattro la polizia urbana e rurale, ventiquattro l'ordine giudiziario: restano cinquantaquattro leggi civili, di cui diciannove guardano alle persone, le altre alle cose. Altre ne pubblicò poi Liutprando, di sentimento molto più civile, «coll'assistenza de' giudici e di tutto il popolo». Altre ancora Astolfo e i re successivi.
Sono dunque d'età diversissima; del che poco si ricordarono quelli che se ne valsero a descrivere la civiltà longobarda. Nelle primitive, di romano non si trova forse altro che la menzione del peculio castrense e quasicastrense, le tre cause del diseredare, e la divisione dell'eredità in oncie[75]; di religione non si parla, poco di disciplina ecclesiastica; e v'abbondano parole longobarde a spiegare gli usi de' vincitori, da cui e per cui soltanto sono dettate[76].
In quelle dei successivi re, e principalmente di Liutprando, crescono le reminiscenze romane: l'emancipazione degli schiavi in chiesa, la prescrizione trentennaria per legittimare la proprietà e i diritti, l'impedire si vendano i beni de' minori fuorchè in estrema necessità e coll'autorizzazione del giudice, la meglio stabilita successione delle donne, l'adozione de' figliuoli, il diritto di testare allargato, il separare l'usufrutto dalla proprietà nella donazione, l'appello.
Primo diritto e fondamento degli altri era la faida. E perchè all'erede correva obbligo di sostenere quella del defunto sin al settimo grado, rimanevano escluse dall'eredità le femmine come inette alle armi, finchè non intervenne l'equità alla romana. Il Governo assodandosi tentò mettere qualche regola a tali vendette, e sostituire l'azione giuridica; ma non le tolse mai.
I tribunali, istituiti a proteggere la proprietà e la vita, erano, come tutt'il resto, ordinati alla militare, semplici, spicciativi. Quattro giorni per terminare la lite davanti agli scultasci; sei davanti ai giudici maggiori; dodici per recarla al supremo giudizio del re[77]. Non si accettavano avvocati.
Qualunque litigio nascesse fra i membri della centuria o della decania, piativasi avanti al capo, che ne riscoteva le multe. In affari rilevanti l'assemblea della centuria giudicava sotto la presidenza dello scultascio; o, per non raccogliere tutti, sceglievansi dieci buoni uomini, cioè perfetti Longobardi, che sotto giuramento esaminavano il fatto, rimettendo al magistrato l'applicazion della pena[78]. D'uffizio si procedeva nei casi ove il fisco partecipasse alla multa: negli altri voleasi l'istanza dell'offeso o del suo erede. Ai magistrati era permesso ricevere donativi, cioè forse sportule, purchè n'avesse sua parte il re.
Nelle liti civili, semplicissime erano le formole prescritte:
— Pietro, Martino ti cita, perchè tu con mal ordine tieni una terra, posta nel tal luogo.
— Per successione di mio padre quella terra è mia propria.
— A lui non devi succedere, perchè ti generò da un'aldia.
— Sì, ma la manomise, come è scritto, e la prese a moglie». Provi o perda[79].
Per un caso criminale: — Pietro, Martino ti cita perchè uccidesti Donato suo fratello a torto». Se egli dica — Fu romano, non deve rispondere a te, o lo provi o risponda»[80].
Ognuno dovea comparire in persona: agli orfani, alle vedove, a chi facesse constare della propria insufficienza, permettente il re deputavasi un avvocato. Prove positive porgevano gl'istromenti scritti, i testimonj giurati e la prescrizione; se non ne risultasse lume, spesso rimettevasi la decisione al duello. Il falso testimonio condannavasi ad un compenso, di cui il principe toccava metà, metà la parte lesa; e se fosse impotente a pagarlo, si dava schiavo all'offeso. Il tempo della prescrizione fu da Rotari fissato a cinque anni: e nascendo contrasto, si dovesse sostenere con duello o giuramento[81]; Grimoaldo lo prolungò a trenta[82], e varie modificazioni vi s'introdussero dappoi.
Quanto a' criminali, l'arresto del reo si faceva dai decani o saltarj, che lo traduceano allo scultascio, e questi lo consegnava al giudice[83]. Il malfattore scoperto in casa, poteva essere arrestato da chicchefosse, ed anche ucciso[84]. Se alcuno legasse un libero senz'ordine del re o buona ragione, dovea dargli due parti del prezzo di sua vita[85]. Il giudice interroga il reo; se non si purga, lo condanna: non accade menzione di tortura. I beni dei condannati passano ai figliuoli. La negligenza de' giudici v'è punita ora con multe da dividere tra il fisco e la parte danneggiata, ora coll'obbligo di pagare del suo al chieditore il credito per cui aveva portato istanza[86].
Male sono determinate le competenze dei varj tribunali, e troppo frequente il ricorso al trono; nè fissato un termine, dopo il quale fosse imposto silenzio ai litiganti. Una legge di Carlo Magno, soggiunta alle longobarde, comanda che i giudici si mettano a tribunale digiuni: ma anzichè segno d'abituale intemperanza de' Longobardi, forse non è che un'allusione scritturale[87]; se pur non era un modo d'obbligare alla pronta decisione; come oggi ancora i giurati inglesi non possono prender cibo prima di avere proferito.
Dove bisognava convincere non un giudice o un tribunale ma tutto il popolo, la realtà del fatto e la colpabilità del convenuto doveano esser discusse in ben altri modi dei nostri; e fra le prove le più caratteristiche erano i congiuratori, l'ordalia, il duello.
L'accusato compariva con un numero d'amici e parenti, i quali giuravano lui esser mondo della datagli imputazione, ovvero che essi prestavano intera fede al giuramento proferito da esso. Non si trattava di vagliar la cosa, di fare indagini e interrogatorj; giuravano e tanto bastava: uno era innocente se un'accolta di liberi fosse disposta a sostenerlo tale colla sua parola e col suo ferro. Rotari ingiunse che, nelle cause eccedenti il valore di venti soldi, il petente giurasse con dodici sacramentali; sei nominati da esso, uno dal convenuto, cinque da lor due d'accordo[88]: ma altre volte salivano a venti, cinquanta, settantadue e più, secondo il grado del reo e la gravezza dell'imputazione. Il primo sacramentale, fra i Longobardi, posava la mano sulla cosa sacra; il secondo la sua su quella del primo, e così via gli altri; a tutte sovrapposta la sua, il convenuto in tale atto proferiva il giuramento. Frequente è ammesso nelle loro leggi il giuramento qual prova decisiva in cause civili e criminali: «L'accusata d'adulterio si purghi con dodici sacramentali, e il marito la riceva»[89]. La qual prova fu anche dalla Chiesa sanzionata con preci, benedizioni, reliquie: talvolta davasi il giuramento sull'ostia consacrata, dimezzandola fra l'attore e l'accusato.
Con modi più spettacolosi chiamavasi il cielo a testimonio ne' giudizj di Dio. Era pur questa una tradizione pagana[90], avvalorata dai miracoli, dai quali nel vecchio e nel nuovo Testamento fu confermata la verità; sicchè si venne a pretendere che Dio, ogni qualvolta fosse invocato, ne operasse uno per francheggiare l'innocenza, non dovendo egli comportare il trionfo del ribaldo: quando egli avesse parlato coi fatti, la società rimaneva convinta. Talora i due attori stavano a braccia levate finchè si cantasse una messa o un officio, e deteriorava la sua causa quello che le lasciasse per istracco cascare. Talaltra inghiottivano entrambi un morso di pane e cacio benedetto, persuasi che al reo si fermerebbe nella strozza. Altri, e massime donne imputate di maliarde, erano gettate al fiume, considerandosi colpevoli se galleggiassero. Più consuete tornavano le prove dell'acqua e del ferro rovente: in una caldaja bollente ponevasi una palla, e l'accusato dovea trarnela colla mano ignuda; ovvero maneggiare un ferro arroventato, o camminare scalzo sopra sbarre infocate; suggellavasi un sacchetto attorno ai piedi o al braccio, e aperti dopo tre giorni, se non vi apparisse lesione, egli era mandato assolto.
Volta fu che con grande solennità s'accesero due roghi tra sè vicinissimi, e i contrastanti od i campioni passarono di mezzo a quelli, restando la ragione a chi uscì illeso. Carlo Magno in testamento ordinò che, qual controversia nascesse tra' suoi figliuoli, fosse decisa col giudizio della croce. Volendo rifarsi le mura di Verona per ischermirla dalle correrie degli Ungari, si disputò se al clero toccasse fabbricarne un terzo o un quarto; ed un campione che tenne alte le braccia per tutto il passio di san Matteo, diede il miglior partito agli ecclesiastici. Giovanni detto Igneo, e prete Liprando convinsero di simonia l'arcivescovo di Firenze e quel di Milano col passare intatti fra due roghi. A questa prova vennero spesso sottoposte le reliquie, e furono viste balzare illese dalle fiamme: come i messali ambrosiani quando Carlo Magno voleva abrogare quel rito. Tali prove durarono tutto il medioevo; la Chiesa le accompagnò con riti e preghiere; e sebbene sempre v'avesse chi le disapprovò, talmente s'accordavano coi tempi, che difficilissimo fu l'abolirle.
E più difficile estirpare il duello, altro modo di sostituire forme legali alla vendetta personale, obbligando l'offeso a certe regole nella guerra contro l'offensore. I codici dovettero occuparsi a lungo di questa trasformazione dell'ostilità privata, per assegnare quali persone potessero esibir il duello, quali accettarlo, in che casi, con che regole. Donne, fanciulli, sacerdoti ne andavano esenti, e in nome loro lo sostenevano campioni prezzolati, tenuti a vile dall'opinione e dalle leggi; mentre, era pregiato chi assumesse quest'uffizio per generosità. Virtù prima non era il valore? il mancarne doveva denotare malvagità. Eppure già Teodorico, o Cassiodoro a nome di lui, scriveva agli abitanti della Pannonia: — Che giova all'uomo aver la lingua, s'egli tratta sua causa a mano armata? ove sarà la pace, se sotto la civiltà si combatte? Imitate i Goti nostri, che appresero ad esercitar fuori le battaglie, dentro la modestia»[91]. I Longobardi ammisero il giudizio del duello; e Liutprando; sebbene lo confessasse assurdo, non ardiva vietarlo come troppo radicato negli usi di sua gente[92].
Quando la feudalità sfrantumò le primitive colleganze di tribù, dileguossi il sistema de' compurgatori, mentre crebbe il duello giudiziario, meglio appropriato a persone tutt'armi; nè la Chiesa riuscì mai a svellere questo diritto della forza. Nel 962 Ottone il Grande, attesa la facilità degli spergiuri, consultò il concilio Romano se non tornasse meglio ricorrere più di frequente al duello giudiziario. Nulla decise il pontefice: onde esso imperatore, nel 967, propose alla dieta longobarda in Verona, fossero casi di duello giudiziario il dichiarare falsa una scrittura, disputare sull'investitura d'un fondo, asserire d'aver per forza sottoscritto ad un obbligo concernente una terra, sofferto un furto di oltre sei soldi; negare il deposito, o che uno fosse entrato servo d'un altro. Ogni libero combattesse in persona; le chiese e le vedove per mezzo d'un avvocato[93].
Siffatte erano le procedure sotto i Longobardi. Le pene si appoggiavano sul diritto di venire a componimento; i liberi potendo soddisfare a danaro fin l'omicidio premeditato e l'invasione armata[94]. Tali compensi (guidrigildi) erano regolati secondo le prische consuetudini (cadarfrede); sicchè la loro estimazione commettevasi ai giudici: ma Liutprando restrinse questo arbitrio ponendo alcune tasse certe. Fondavansi esse sopra un'altra ingiustizia, qual era la differenza fra uomo e uomo: giacchè non si badava all'intenzione o alla moralità, bensì a riparare l'oltraggiato in misura del suo grado e della lesione effettivamente sofferta. Pertanto è posto divario fra l'uccisione d'un uomo o d'una donna[95]: chi ammazza un aldio altrui, paghi sessanta soldi[96]; chi un servo rustico, sedici; chi un servo bifolco, venti; cinquanta pel porcajo che abbia sotto di sè due o tre allievi; venticinque per gl'inferiori[97]; mentre ne vale ducento e fin cinquecento la vita d'un libero. Tre soldi scontano l'aborto procurato ad una cavalla o ad una serva[98]: indifferenza naturale dove la multa compensa il danno del padrone, non l'offesa recata alla società o all'umanità.
Le pene sono suddivise ancora non in riguardo all'effetto, ma al danno effettivo, perciò specificato con frivolezza. Chi dà un pugno, paghi tre soldi; sei, chi uno schiaffo. Chi ferisce nel capo, se intacca solo la cuticagna, sei; se due ferite, dodici; se tre, diciotto; le di più non si contano. Se frange un osso, soldi dodici; se due, il doppio; il triplo se tre o più: però se l'osso sia tale che possa dar suono lanciandolo contro lo scudo alla distanza di dodici piedi, misura d'un uomo ordinario. Chi fenda il labbro sedici soldi; venti se resta scoperto un dente o due o più: se rompe un dente di quei che si vedono ridendo, soldi sedici; e se più, in proporzione: pei molari, soldi otto ciascuno. Pel pollice, un sesto del prezzo dell'offeso; per l'indice soldi sedici; pel medio sei; per l'anulare otto; pel mignolo tredici[99]: e tutto è variato secondo che l'offeso è libero o no. Altre ammende erano fissate pel danno recato alle proprietà o ad animali domestici; o pel danno da questi causato. Se molti avessero commesso un delitto, la pena ripartivasi fra tutti.
Tante prescrizioni sfrivolite in particolarità, mostrano come di intenti generali mancasse la legge, la quale alcuna fiata si limitava a raccomandazioni. Chi accende il fuoco per istrada, si ricordi di spegnerlo prima d'andarsene; chi trova una bestia selvatica o presa alla tagliuola, o circondata da cani, e l'uccida e racconti schietto la cosa, possa prenderne l'anca destra o sette coste[100].
Delle multe un terzo toccava ai giudici, e doppie erano quelle che si pagavano per sentenza del re. Capitalmente si punivano, fra i delitti privati, l'adulterio, l'uccisione del marito o del padrone; fra i pubblici, l'introdurre il nemico nel regno o ajutarlo in qualsiasi modo, il tener mano a un reo di morte, il rivoltarsi al capitano in tempo di guerra, fuggire in battaglia, disertare dalla propria fara. La pena di morte era prodigata cogli schiavi. Al falsatore di monete e di carte amputavasi la mano[101]. Liutprando abbondò di più in pene afflittive, come prigioni sotterranee, il tondere, il marchiare con ferro rovente, il flagellare[102]: e questa deviazione dal guidrigildo attesta che un nuovo diritto veniva introdotto da quel re.
Il ladro pel primo furto subisca due o tre anni di carcere sotterraneo; e se non ha di che compensare, si consegni al derubato, che ne faccia il suo talento: al secondo, il giudice lo tosa, batte, marchia in fronte e in faccia: al terzo lo vende fuor di provincia[103]. Redimeasi dunque a prezzo l'omicidio, non il furto. Vero è che Liutprando volle che l'omicida volontario, non solo compensasse la famiglia dell'ucciso, ma tutte le sue facoltà fossero divise fra quella e il re; e se non bastassero al guidrigildo, fossero consegnate alla famiglia dell'ucciso[104].
Singolarmente si volle consolidare colle minaccie il poter regio, contrastato come succede dov'è elettivo. Morte e confisca a chi pensa o consiglia contro la vita del re, o si avanza armatamano contro il palazzo di lui: assolto chi uccide altri per insinuazione del re.
V'avea pene stravaganti: le donne rissose venivano decalvate e frustate per la vicinanza: a Pavia stava eretta sul ponte una pertica con un corbello in vetta, per tuffare nel Ticino chi avesse bestemmiato[105].
Quel rappresentare mimicamente gli atti civili, che si costumava nel diritto patrizio romano, ricompare nelle consuetudini de' Barbari, come consentaneo a gente che poco scriveva, e alle cui fantasie faceva mestieri di essere scosse da effettive rappresentazioni. Per l'emancipazione i Longobardi consegnavano al servo una freccia, atteso che il portar armi fosse privilegio de' liberi, e susurravangli all'orecchio alcune parole patrie[106]. Per effettive tradizioni davasi l'investitura d'un uffizio o grado: al compratore si consegnava un ramo, una festuca, un cespo, una zolla; e anche oggetti affatto estranei, come un guanto, un libro[107], un cane, una coreggia, un par di forbici, un giunco, un martello, un pallio, un lenzuolo, o marmi, o pesci, o un'anfora d'acqua. Dopo servite alla tradizione, si foravano o rompevano, e venivano conservate dall'investito, quasi prova dell'atto; ond'è che spade rotte, monete forate, solfanelli e somiglianti troviamo negli archivj; e qualche volta attaccati all'istrumento fascetti di paglia; o capelli e barba nella cera del sigillo; o pezzi di legno e coltelli, nel cui manico s'intagliava il nome del venditore. Altre volte faceansi alcuni atti significativi, come stringersi la mano, porgere il pollice destro, dare il bacio, toccare una colonna o un corno, entrare nella porta, passeggiare sui fondi, smovere la terra, ricever insieme la comunione. Colla spada investivasi alcun re; colla lancia i principi longobardi; i dogi di Venezia col gonfalone; Ottone II infeudò il contado di Bobbio all'abbate di quel monastero con un anello d'oro. La Chiesa non ha ancora smesso di conferire le dignità ecclesiastiche col pastorale e coll'anello; e le minori col berretto, il calice, un candeliere, le chiavi della chiesa, il turibolo, o col toccare la fune delle campane, od ardere un grano d'incenso, o leggere il messale.
Tra i Longobardi non era molto praticata questa mimica giuridica; e non di rado facevano atto scritto delle vendite, specificandovi la cosa alienata e il prezzo, aggiungendovi la garanzia, sotto la penale del doppio: sembra però che l'attore in cause civili lasciasse in casa del convenuto un guadio, cioè un anello od altro segno materiale. Singolare ad essi era il launechild, compenso che il donato dava al donatore; una veste, un pallio, un anello, un cavallo, un par di guanti o denaro: del che ricorrono esempj fin nel xiii secolo. Da ultimo, in luogo della veste, non faceasi che sporgerne il lembo al donatore[108].
Non v'era diritto di testamento in origine, ma distribuivansi le eredità secondo le generazioni, esclusi i collaterali. In primo ordine erano i figliuoli e i nipoti per rappresentanza; in secondo le figlie a parti eguali, e in difetto di figlie le sorelle e le zie non ancora maritate: in tal caso i parenti, e in loro mancanza il re, prelevavano un sesto. Seguivano i parenti prossimi, senza distinzione di linee nè di sesso, fin al settimo grado; dopo il quale sottentrava il re[109]. I figli sono chiamati in egual porzione all'asse del padre, che può privarneli solo nel caso che l'avessero battuto o minacciato nella vita, o tentato la matrigna[110]. Il bastardo non è erede: ma ai figli naturali tocca la metà della legittima se il padre lasciò figlio; se no, un terzo dell'asse. Non si conoscono fedecommessi. Chi, in difetto di prole, volesse disporre di sue facoltà, dovea farlo per contratto (thinx), proferendone da vivo una promessa pubblica, che equivalga all'adozione: e il donato doveva accettare dando il launechildo.
Sparendo l'obbligo della vendetta domestica, il diritto ereditario dovette modificarsi, e Liutprando permise testare, non solo a pro dell'anima, ma anche per prediligere uno de' figliuoli; la sorte del quale poteva dal padre essere migliorata d'un terzo se n'avesse due, d'un quarto se tre, e così in proporzione[111]: ma ciò non avea luogo coi nati da secondo letto, viva la madre. Poteasi anche favorire la figliuola.
Dagli antichi Germani deducono alcuni il rispetto onde la società moderna, a differenza dell'antica, riguarda le donne. Per verità le leggi longobarde ci danno poco argomento di delicatezza verso di esse, contandole solo come fattrici di guerrieri: e l'uccidere una quand'è atta a figliare, scontasi con seicento soldi; con ducento, se prima o dopo l'età nubile. Nuove però sono le leggi introdotte dal pudore in quel codice, tanto precise, che spesso il ledono per proteggerlo. Il libero che preme il dito d'una libera, sborsi seicento denari; doppio, se il braccio; se sopra il gomito, millequattrocento; milleottocento se il petto. Chi per istrada tenti una libera, componga in novecento soldi; altrettanto chi sforza una donna a sposarlo; multato chi tarda due anni a menarla dopo gli sponsali. Gli adulteri possono essere uccisi dall'oltraggiato qualora non siano puniti dalla legge; nè francheggiano la peccatrice il consenso o il comando del marito. Nefario è chi dica meretrice o strega ad una libera; giuri su venti testimonj averlo fatto per impeto di collera, e compensi in venti soldi, o sostenga il suo detto col duello; nel quale se soccomba, paghi la multa impostagli dal giudice[112].
La donna non usciva mai del mundio; tutelata dal padre, dallo zio o dal fratello, sinchè in capelli, cioè fanciulla; poi dal marito; e vedova, dal più prossimo a questo[113]. Qualora la donna non avesse consanguinei, o dopo vedova si fosse riscossa dalla tutela col restituire metà della dote, o il tutore l'avesse accusata d'impudicizia, o voluto costringerla a nozze sgradite o prima de' dodici anni, o attentato alla vita e all'onore di essa, o chiamata strega, ponevasi sotto il mundio del re, il cui gastaldo percepiva il prezzo se si maritasse, e porzione dell'eredità se morisse. Perchè i mondualdi non abusassero della debolezza del sesso, Liutprando statuì che, quando una donna vendesse alcun suo possedimento coll'assenso del marito, intervenissero al contratto due o tre parenti di essa per cansare ogni frode o violenza[114].
Il mondualdo vendeva la donna al marito, il quale così diventava erede di essa, e percepiva le tasse inflitte a chi la offendesse. Dote propriamente non era costituita ma ne tenevano vece il faderfio, il mefio e il morghengabio. Il primo significa eredità paterna (vater-erde), e davasi dal genitore e dai fratelli a piacer loro alla sposa, per quetarla d'ogni pretensione al retaggio. Il mefio (medio, metà) era un libero donativo del marito avanti le nozze, consistente per lo più in campi o servi; diverso dal mundio, prezzo stipulato per ottenere la tutela della donna, e che davasi al mundualdo. Questo talora giungeva sino a venti soldi; ma Liutprando limitollo a tre[115], mentre egli medesimo restrinse il mefio a quattrocento denari pei giudici ed altri magnati, trecento pei nobili, gli altri quel di meno che volessero. Il morghengabio, o dono mattutino, facevasi dallo sposo dopo la prima notte: ma poichè i primi trasporti recavano taluni a donare fin l'intiera facoltà, e questa rimaneva alla donna se sopravvivesse, Liutprando sancì che lo sposo non potesse obbligare più d'un quarto dell'aver suo[116], e vietò il far altri regali oltre i predetti.
I Longobardi non permettevano le nozze alle donne avanti dodici anni, quattordici ai maschi, nè in generale fra età sproporzionate: contratte più non si scindevano. Per quanto il marito bazzicasse altre donne, la moglie non poteva dargli querela; ma se ella peccasse, restava abbandonata alla vendetta del consorte come il seduttore. Che in questi fatti poco migliorassero i Longobardi in Italia, lo rivela la lunga legge di Liutprando contro i connubj criminosi; un'altra contro i mezzani e i mariti che vendono le proprie mogli, e le monache che prendano marito[117].
Il punto d'onore, qualità che i moderni distingue dagli antichi, si rivela ne' castighi apposti a ingiuriose parole. Chi dice infame a un altro, paghi cenventi denari; chi vile, il doppio; se spia, seicento; la donna che chiami bagascia un'altra senza poterlo provare, soldi quarantacinque; il tutore che dica villania alla sua tutelata, ne perda il mundualdo.
Cogli schiavi la legge di Rotari è fiera quanto la romana, pareggiandoli a cose; ma poi anche i Longobardi tolsero al padrone l'arbitrio sulla vita di quelli, eccetto i casi determinati dalla legge. Il padrone che adultera con un'aldia, perde ogni ragione su lei e sul marito; chi sforza la fidanzata d'un servo, paga la pena allo sposo, il quale può anche sul fatto uccider lei e il corruttore. L'offesa ai servi vale un quarto di quella ai liberi: chi prende per la barba o pei capelli un rustico altrui, gli paghi un soldo: il servo battuto dal padrone per essersi richiamato contro di lui, rimane franco. Se ad uno schiavo rifuggito in chiesa il padrone promette sicurtà, poi non attiene, è multato in soldi quaranta. Se il padrone disposto a dare la libertà venga a morte, lo schiavo rimane libero senza pur pagare il compenso, «massima lode a noi sembrando (dice Astolfo) se dal servigio traggansi gli schiavi a libertà, perchè il Redentor nostro degnò farsi servo per dare a noi libertà»[118].
Queste leggi, da chi giudicate pessime, da chi stupende, secondo il vario punto di vista[119], sopravvissero lungamente nelle consuetudini italiane[120], ed offrono il migliore ritratto de' costumi de' Longobardi. Il vederle dettate in latino, benchè concernessero solo i vincitori, mostra come questi fossero digiuni di lettere a segno di dover valersi dei nostri per compilarle. Ma i nostri pure dovevano aver perduto ogni tradizione elevata di ragione giuridica, poichè non seppero appoggiarsi sovra punti complessivi, e provvidero a casi particolari con una minuzia fin puerile.
Gente che si spicca dalla patria, perde gran parte degli affetti più teneri e morali: or chi vorrà credere alla vantata bontà e costumatezza di Barbari, mescolati di genti diverse, e sì tenuemente legati al loro capo? I nostri padroni rozzamente abitavano; e gli armadj ove riponevano le armi, e le banche da cui presero nome i banchetti, erano tagliati grossolanamente. Semplici nel vivere ordinario, sfoggiavano ne' conviti, ove l'ilarità era stimolata dal vino, bevuto in giro dal corno dorato o talvolta dai cranj de' vinti nemici; e l'eroismo da giuochi scenici o da bardi che cantavano le imprese di Teodorico o d'Alboino. La scipita, eppur da tutti letta istoria di Bertoldo, d'origine antica e tedesca[121], ci fa vedere Alboino nella regale Pavia piacersi de' buffoni. I giojelli da Agilulfo e Teodolinda regalati al San Giovanni di Monza chiariscono com'essi sapessero largheggiare: ma un bastone a oro e argento da re Cuniberto regalato al grammatico Felice[122], è l'unico favore che leggiamo concesso a letterati da Longobardi; e forse Rachis tenne in palazzo una scuola, dalla quale uscì Paolo Diacono[123]. Dopo le prime devastazioni, molti di quei re fecero anche fabbricare, massimamente chiese e monasteri, e credesi vederne a Pavia e a Brescia, certamente a Lucca. Nel San Giovanni di Monza erano ritratte le geste dei Longobardi; i quali vi comparivano colle prolisse vesti di lino a lembi di color vario; le gambe ravvolte in una singolar foggia di usatti, e in piede calzari sparati alla sommità del pollice e con legacci di cuojo, finchè vi sostituirono gli stivali[124]; lunghe barbe, da cui forse presero il nome; la cervice rasa fin alla nuca; davanti, la chioma prolissa fin alla bocca con una drizzatura sulla fronte. Forse il sudiciume manteneva fra loro una malattia cutanea, qual ella si fosse, indicata col nome di lebbra; e chi n'era infetto veniva espulso di casa e di città; provvedimento nulla più eccessivo dei tanti suggeriti per pubblica sanità, se non si fosse esacerbata la condizione di quegl'infelici col considerarli per morti, e interdirli non solo del disporre dei proprj beni, ma fino dell'usarne al puro mantenimento.
Giungevano i Longobardi in una società corrotta dal lusso, avvilita dalla schiavitù, pervertita dall'idolatria, senza che il cristianesimo l'avesse ancor potuta riformare; onde ai vizj proprj aggiunsero quelli dei vinti. Tra questa eredità gentilesca erano le pratiche supertiziose, e assurde credenze in apparimenti di morti, patti col diavolo, larve placabili con lustrazioni. Il legislatore rimprovera del credere che certe donne ingojassero gli uomini[125]: ma al tempo stesso egli proibisce ai campioni, ne' duelli giudiziarj, di portare indosso erbe o che che altri malefizj.