I.
Il periodo, che intercede da Nerva a Marco Aurelio, pur attraverso cautele e riserve, tendenti a non ferire interessi temibili o diritti costituiti, rappresenta — è noto — una reazione all’indirizzo politico della dinastia Flavia; reazione, che si appalesa più stridente quanto meno ci allontaniamo dall’ultimo imperatore di questa casa[270]. A tale tendenza non doveva, nè poteva sfuggire la politica scolastica dei nuovi principi. Ed invero, da Nerva ad Antonino Pio, forse anche fino a Marco Aurelio, noi non troviamo più menzione di insegnanti di retorica stipendiati dal fisco. Di retori illustri, in questo tempo, vissero parecchi, e P. Annio Floro e Polemone e Dionigi di Mileto e Lolliano e Favorino e Castricio e Aristocle di Pergamo e Rufo di Perinto e Paolo e Adriano di Tyro e Demetrio di Alessandria e non pochi altri ancora;[271] ma a nessuno toccò l’ambito onore, che già un terzo di secolo prima era toccato a Quintiliano.
Nè del silenzio delle fonti si può tener responsabile una casuale dimenticanza. Il governo e la politica di Traiano vantano un descrittore e un apologista, che nulla di ciò avrebbe trascurato, se lo avesse potuto. Intendo accennare a Plinio il Giovane e al suo Panegirico. Eppure, mentre, in un capitolo, che riguarda appunto l’opera dell’imperatore nei rispetti della scuola e dei maestri, il suo autore elogia il principe per l’onore, in cui teneva i docenti di retorica e di filosofia, studii e discipline, che quasi poteva dirsi tornassero dall’esilio — nè qui, nè altrove, accenna che tanta degnazione fosse accompagnata da vere e proprie largizioni di utili materiali, e chi da questo passo ha concluso diversamente non ha certo interpretato con esattezza le parole del suo autore[272].
Sembrerebbe contraddire alla nostra ipotesi un editto di Nerva, che possediamo nel suo testo, il quale riconfermava i privilegi di coloro, che avessero — pubblicamente, o privatamente — ricevuto beneficii dai suoi predecessori[273]. La induzione però sarebbe, a mio credere, alquanto audace. Nell’editto di Nerva si ha un esempio di quello che oggi si direbbe un mantenimento di diritti acquisiti. Ma questi diritti dovevano essere già in godimento, e, come abbiamo notato, lo stipendio ai retori, se per taluno (noi conosciamo il solo Quintiliano) era già una realtà, per molti altri, era rimasto un principio teorico, di cui non s’era mai fatta la pratica applicazione. Se, quindi, i maestri nelle condizioni di Quintiliano conservarono, anche sotto Nerva, il loro antico stipendio, tutto ciò non costituì menomamente un impegno verso i futuri retori non stipendiati, e l’assenza di ogni notizia su persone, che in questo tempo si trovino in tale condizione, anzi di ogni notizia in proposito, riesce — lo ripetiamo — gravemente decisiva.
Del resto, non poteva avvenire diversamente. Inteso in una forma più estensiva, il mantenimento dei privilegi accordati si sarebbe tradotto nell’irrigidimento del governo di ciascun imperatore entro lo schema tracciato dai predecessori. Anche i delatori ufficiali ed ufficiosi, privilegiati da Domiziano, subiranno un trattamento opposto sotto Nerva e Traiano, e quest’ultimo, con precauzione voluta, non confermerà nè esplicitamente, nè sempre, in tutti i loro particolari, i beneficii, privati e pubblici, conferiti dai predecessori[274]. Ed invero, potevano i principi rispettare gli interessi personali e i diritti in godimento dei beneficati dai loro predecessori; ma, qualora non lo avessero creduto, non era punto ragionevole che continuassero ad applicare a nuove persone i vecchi beneficii.
Siamo quindi sicuri che nuovi conferimenti di stipendio a retori o a grammatici, sotto i primi imperatori così detti senatorii, non ne avvennero. Rimasero però in vigore quelle esenzioni dai pubblici carichi a retori, grammatici, filosofi, medici, che datavano da molti anni più innanzi?
Un rescritto di Traiano riguarda precisamente una questione del genere. Un Flavio Archippo aveva chiesto di essere dispensato del sedere giudice in grazia della sua qualità di filosofo, e aveva anche allegato un editto e un’epistola di Nerva, che, a suo parere, gliene confermavano il diritto. Taluno avea invece osservato che egli, non che dispensato, doveva essere escluso dal numero dei giudici e sottoposto all’espiazione di una condanna precedentemente riportata[275]. L’editto o l’epistola, di Nerva, trattandosi questa volta di un diritto acquisito, indurrebbero nella persuasione del mantenimento di quelle tali immunità, che Vespasiano per ultimo aveva così solennemente ripetute, ma il rescritto di Traiano sorvola su codesto punto. Flavio Archippo — esso lascia intendere — può, per mera opportunità, non essere costretto ad espiare la sua condanna. Se debba però essere esentato dal suo obbligo di giudicante, non dice; e, quel che più monta, anche il governatore, che l’aveva interpellato, rimane esitante.[276]
Probabilmente, anche a tale proposito, Traiano non aveva voluto impegnarsi con formule generiche, e aveva al solito preferito che, tacitamente, se un diritto acquisito esisteva, i suoi sudditi, medici, grammatici, oratori, filosofi, continuassero a goderne. Per sentire invece ripetere esplicitamente qualcuna di codeste esenzioni, bisognerà che la reazione passi e che si giunga ad Adriano.