III.
Ma la prima metà del III. secolo, da Settimio ad Alessandro Severo, è tanto ricca di operosità militare, come di operosità giuridica. Da questo tempo provengono gli scritti degli autori più famosi, che fornirono materia al Digesto giustinianeo, Ulpiano, Paolo, Modestino, i quali tutti avevano occupato a corte uffici notevoli. In questo periodo, quindi, noi abbiamo una più completa elaborazione delle norme precedenti, relative alle immunità, e l’emanazione di norme nuove su questa materia e su altre affini, concernenti gli insegnanti e l’insegnamento nell’impero romano.
Secondo infatti c’informa il giureconsulto Modestino, nella prima metà del III. secolo, la serie delle immunità, concesse dai Giulio-Claudii, e le limitazioni numeriche, fissate da Antonino Pio, che sono ancora pienamente in vigore,[456] vengono, dal governo dei Severi, integrate con ulteriori disposizioni, che saranno più tardi ribadite da Diocleziano e dal suo collega. Viene così stabilito che non si poteva godere della immunità nei varii municipii, se non dietro decreto del Senato, il quale anche (e questo criterio morale è veramente nuovo) avrebbe indagato se il docente adempieva o no con diligenza al proprio ufficio[457].
Ma l’importanza di questo ritocco è certamente inferiore a quella di qualche altra disposizione, che troviamo in vigore sin da questo tempo. I retori, che professano in Roma l’insegnamento, sia stipendiati pubblicamente, sia liberi professionisti, sono, da Settimio Severo e da Caracalla, esentati da ogni onere, anche se non romani; Roma anzi non soggiace più alle limitazioni numeriche fissate dal primo degli Antonini[458]. Era questa una vera e propria eccezione alle norme di Antonino Pio, che legavano strettamente l’utile dell’immunità al corrispettivo servizio, che il retore forniva alla propria patria, ed un notevole ampliamento della eccezione ai dotti più cospicui, che Antonino stesso aveva formulata. La ragione pratica della cosa deve ricercarsi in una liberalità speciale, che l’imperatore intendeva largire ai suoi sudditi nella capitale del mondo, ove tanti retori si affollavano, ove si poteva non guardare per il sottile alle necessità dell’erario, ove i postulanti avevano più diretta possibilità di sollecitare l’imperatore. La ragione teorica è indicata da Modestino stesso: Roma è la patria comune dei sudditi dell’impero, e chi vi fornisce degli utili acquista diritti pari a chi li rende alla patria propria.[459]
Analogamente, chi insegna in Roma diritto civile, è ora esente da ogni onere, mentre non lo è invece chi insegna in provincia[460]; la quale disposizione, oltre a riuscire di giovamento ai giureconsulti, doveva più specialmente tendere a richiamare in Roma i migliori maestri di diritto dell’impero e a mettervi l’insegnamento della giurisprudenza in una condizione assoluta di favore.
Viceversa, ora, per la prima volta, vengono apportate delle limitazioni alla sconfinata immunità serbata ai filosofi, al confronto dei medici e dei professori di arti liberali. Nel III. secolo, infatti, i filosofi sono dichiarati immuni dal carico delle tutele e da ogni onere personale, ma non più dagli oneri, che avrebbero gravato sulle loro sostanze. «Infatti», spiega, o ripete, un giureconsulto di questa età, «i veri filosofi disprezzano il danaro, e, qualora mostrassero di tenervi, dimostrerebbero eziandio che le loro affermazioni teoriche non sono che vuota ipocrisia»[461].
Le immunità ai maestri vengono ora estese — fatto assai significativo — anche agli studenti, e, nell’età dei Severi, sono privilegiati gli studenti, venuti in Roma a frequentarvi i corsi di giurisprudenza,[462] il che ribadisce l’interpretazione, che testè demmo delle ragioni dell’analoga liberalità ai loro maestri.
Insieme con tutto questo è, ai maestri, riconosciuto diritto a ricorso contro i compensi mancati, che a loro si dovessero per prestazione di opera; anzi codesto diritto a ricorrere è formulato come un privilegio ammesso soltanto per talune categorie di maestri e per pochi altri professionisti. Autorità competente all’uopo è fatto il governatore della provincia[463]. I maestri, che possono esperirne il tribunale, sono quelli delle arti liberali: i retori, i grammatici, i matematici (geometrae) e con essi i medici. Ne sono invece esclusi gli insegnanti di filosofia e quelli di diritto; gli uni, perchè il primo merito della loro opera è — si dice — l’esercizio gratuito; gli altri, perchè — si soggiunge — la controversia e i calcoli di un pubblico giudizio ne degraderebbero il ministero.[464] Agli insegnanti primarii poi, sebbene — si osserva — non professori, pure, in ossequio alla consuetudine, è fatta ugualmente grazia del diritto di ricorso, per mancato compenso, al governatore della provincia. E analoga concessione si ripete per due categorie di maestri, il cui insegnamento aveva uno scopo specialmente professionale, i maestri di calligrafia (librarii) e quelli di stenografia (notarii)[465].
Con questa serie di norme, che completano e regolano la materia delle immunità e quello che oggi si direbbe il contratto di impiego o di lavoro dei maestri, altre, pure di questo periodo, segnano le prime tracce di una diretta ingerenza del governo nel funzionamento delle scuole municipali.
Anzi tutto, nel nuovo sistema di intervento dell’autorità imperiale per entro l’amministrazione finanziaria dei comuni, che datava dai primi anni del II. secolo, era stato stabilito, come norma generale, che i loro Consigli non potessero disporre a piacimento delle pubbliche finanze. Or bene, adesso, è, a questo, fatta una esplicita e nobile eccezione, ed essa riguarda gli stipendi dei maestri e le cattedre delle discipline liberali[466]. In secondo, un rescritto di uno dei tre Gordiani informa che i consigli municipali, che avevano nominato i maestri del luogo, grammatici o retorici, sono, in caso di legittimi motivi, investiti anche della facoltà di sospenderli o, semplicemente, di revocarli dall’ufficio[467]. Per ultimo, al pari dei privati, i comuni, che non corrispondono ai maestri gli stipendi dovuti, sono giudiziariamente tenuti a rispondere del loro fallo dinnanzi al governatore provinciale[468]. Più tardi, vedremo che il governo centrale, per mezzo dell’autorità provinciale, si curerà di richiamare in anticipazione al proprio dovere i municipi cronicamente insolventi[469], ma ora — gli è evidente — abbiamo un primo accenno verso cotesto metodo, che, se non previene, mira certamente a reprimere, quando fosse occorso, la loro noncuranza o il loro mal volere.