IV.
La legislazione di Costantino non poteva andare disgiunta da provvedimenti speciali, che riconfermassero gli atti degli imperatori precedenti o regolassero i nuovi emergenti rapporti amministrativi e sociali. E le costituzioni sue su questa materia furono animate da uno spirito veramente rivoluzionario.
Una legge del 321[547] conferma anzitutto le immunità godute dai medici, dai grammatici e dai restanti professori di lettere nelle città dell’impero; viene quindi a porre le persone dei docenti al riparo da eventuali procedimenti giudiziarii, sancendo ch’essi non possano venir tradotti in giudizio, al riparo da qualsiasi ingiuria avesse mirato colpirli, sia per parte di schiavi che di liberi, fissando all’uopo delle gravi pene contro i colpevoli e contro i magistrati, che non avessero ottemperato alla legge; e richiama, infine, i privati ed i municipii alla osservanza del pagamento degli onorarii o degli stipendii (mercedes et salaria) ai docenti, professanti nelle varie città.
Con questa legge, il principe, se, da una parte, vuole sottrarre le persone, in essa nominate, ai munera publica e civilia, nonchè ai pubblici soprusi, dall’altra, vuole che le città e i privati, oltre che a pagare i maestri, siano tenuti a rispettarli: alle quali due cose si doveva da tempo, spesso, mancare, forse anche a motivo della sopravvenuta intolleranza dei municipii cristiani contro i docenti, che erano in genere pagani o usciti da scuole pagane[548].
Ma una seconda legge di Costantino del 326[549] largisce, e specifica, una nuova serie di immunità — forse implicite nelle antiche formule generiche, certo non mai così solennemente dichiarate — a favore dei medici e agli ex-medici di corte, nonchè — fatto più notevole — delle famiglie dei privilegiati. E, finalmente, un’ultima legge del 333,[550] confermando i precedenti beneficii ai medici e ai professori di lettere, li estende, anche per queste due categorie, alle loro mogli ed ai loro figliuoli.
Le tre leggi dànno luogo a qualche non trascurabile osservazione. La immunità infatti, largita da Costantino, è la più ampia che si conosca nelle serie delle concessioni imperiali. Essa per la prima volta oltrepassa le persone stesse dei docenti e si estende ai componenti le loro famiglie. Meglio ancora, essa abroga le gravi limitazioni fissate da Antonino Pio, e rimaste in vigore fino a questo tempo, e parifica i diritti delle città di provincia con quelli delle capitali, ove i maestri da tempo non soggiacevano più alle restrizioni imposte al loro privilegio fin dalla metà del II. secolo di C.
Se non che, ad osservare con attenzione, tali leggi impressionano meno per il grande numero di persone, che esse beneficano, di quello che per la loro intima liberalità. Infatti, secondo le clausole della prima costituzione, sono, fra l’altro, concesse, ai medici e ai docenti, una forma e una misura d’inviolabilità, che oggi, nei nostri regimi costituzionali, non godono neanche i rappresentanti politici della nazione, ed è forse unicamente riservata al sovrano: l’inviolabilità cioè da ogni procedimento giudiziario, concretata nel divieto di tradurre i privilegiati in giudizio.
Evidentemente, se questa è la esatta interpretazione di una delle clausole della legge, noi ci troviamo al cospetto di un beneficio — il così detto privilegio del ἱερᾶσθαι — che pel passato era stato concesso solo in via eccezionale a qualcuno dei più illustri maestri dell’impero,[551] e che, reso così universale, sembrerebbe dovesse abbattersi contro la impossibilità di una pratica applicazione. O la legge dunque doveva, sia nel pensiero dei delegati ad applicarla, sia nella parola di altre disposizioni, essere temperata da consuetudini e da norme complementari; o essa doveva rispondere a una straordinaria condizione del momento. Ma può darsi anche che noi non siamo più in grado di interpretare rettamente il passo, e che si tratti dell’antico diritto dei medici e dei docenti di non fungere da giudici, o di una nuova facoltà di non comparire personalmente in giudizio, e di potervisi fare rappresentare da procuratori — un che di simile ai privilegi concessi per le testimonianze giudiziarie ai nostri così detti grandi ufficiali dello Stato — nel quale caso, Costantino o nulla di nuovo, o nulla d’incredibile avrebbe accordato.
Ma, a parte codesta clausola, impressiona il fatto che in quelle leggi, anche nelle due (la prima e la terza) in cui più si sarebbe attesa, manca una esplicita menzione dei docenti di filosofia, sebbene costoro godessero da tempo gli stessi privilegi dei grammatici, dei medici e dei retori. L’omissione è difficilmente concepibile, e bisogna ben ammettere che con la dizione generica di professores litterarum artium si accenni anche agli insegnanti di filosofia. Infatti, nella più tarda legge del 333, in cui si dichiarava di confermare i beneficii largiti dai predecessori, le litterae sono identificate con gli studia liberalia, e, in una costituzione di Teodosio II.,[552] la quale ripristina questa di Costantino, i filosofi sono esplicitamente elencati insieme con i loro colleghi.
Ma la soluzione, relativa ai professori di filosofia, non può adottarsi, come forse si attenderebbe, per quelli di giurisprudenza: i giurisperiti, i quali non possono comprendersi fra i professores litterarum artium, rimangono, non ostante tutto, esclusi ancora dal beneficio di ogni immunità,[553] e tali rimarranno sino a Giustiniano.
Quali furono intanto i motivi delle nuove, e certo gradite, liberalità?
Ce li illustra la chiusa della terza legge. Essa spiega che tanta generosità era mossa dal desiderio che i beneficati si dedicassero largamente all’insegnamento, e formassero quindi il maggior numero di discepoli.[554] Il che, mentre da un lato avverte che i medici, gli archiatri e gli ex-archiatri, a cui Costantino si riferisce sono favoriti delle immunità, non solo in quanto medici curanti, ma altresì in quanto docenti di medicina, dimostra che lo scopo delle tre leggi rientra interamente nei rapporti del pubblico insegnamento, e che, favorendo i docenti, si voleva appunto favorire la più grande diffusione della coltura e rendere più frequente l’esercizio di carriere determinate.
Tutto questo per i docenti di arti liberali. Ma come Costantino aveva curato con provvedimenti diretti l’insegnamento professionale, così altri beneficii escogitò a favore di coloro, che avrebbero dovuto esserne i promotori ed i maestri.
Una sua legge, promulgata dopo la di lui morte, largisce l’immunità dai pubblici oneri a tutta una lunga serie di professionisti, specie di arti edilizie, perchè — dice il dispositivo — coloro che avranno a goderne, abbiano agio di dedicarsi a quelle arti, «e ne diventino più esperti essi stessi, ed esperti ne facciano i propri figliuoli».[555] La lunga serie dei beneficati, che avrebbero potuto risiedere in qualunque città dell’impero, riguarda i seguenti ordini di persone: architetti, costruttori di soffitte, stuccatori e intonicatori,[556] falegnami, medici (?),[557] tagliapietre, lavoratori dell’argento, muratori, veterinari, scalpellini, inargentatori e indoratori,[558] costruttori di pavimenti o di scale (scasores o scansores), pittori, scultori, trapanatori, di pietre e di metalli preziosi, intagliatori, statuari, mosaicisti, lavoranti in bronzo, ferro, marmo, doratori, fonditori di metalli, lavoranti in fino di metalli o tintori in rosso di seta (bractearii o blattiarii), lastricatori di pavimenti, orafi, costruttori di specchi, carpentieri, conduttori d’acque, vetrai, lavoratori dell’avorio, lavandai, stovigliai, lavoratori del piombo, pellicciai.[559]
La portata della legge è chiara. Costantino, che aveva dovuto sperimentarlo nella costruzione della nuova metropoli, aveva notato nell’impero romano una grande deficienza di esercenti professioni speciali, segnatamente professioni meccaniche, e voleva ad ogni costo provvedervi. Il suo editto al Prefetto del pretorio d’Italia, circa le nuove scuole d’architettura, ne era stato un primo segno. Adesso, egli trovava necessario formare, non soltanto degli architetti, ma tutta la serie di artisti, di meccanici e di artefici, richiesta da una società civile, e agli uni e agli altri largiva, per la prima volta, una serie di immunità, come, fino a quel tempo, si era solo usato verso i rappresentanti le professioni liberali. E questo era il primo vigoroso affermarsi di quelli, che oggi si direbbero i diritti dell’insegnamento professionale.