XVIII.
Ci rimane a dire qualcosa dei rapporti intercessi, sotto gli imperatori di casa Giulio-Claudia, tra lo stato e l’insegnamento della giurisprudenza, già così evoluto e così prossimo alla ufficialità in sullo scorcio della repubblica[185].
Secondo i più autorevoli storici del medesimo, l’impero avrebbe compiuto, nel campo dell’istruzione giuridica, una vera e propria rivoluzione. Esso, cioè, sarebbe riuscito a possedere quello che la repubblica non aveva mai conosciuto, delle vere e proprie scuole giuridiche di stato, e tale rivolgimento sarebbe, a loro dire, interamente palese sotto Antonino Pio, o fors’anco sotto Adriano, come proverebbe un classico passo di Gellio, nel quale si accenna esplicitamente, come a fatto ovvio ed universale, a scuole, numerose in Roma, di ius pubblice docentium[186].
Ma la misura di codesto rivolgimento, nel campo dell’istruzione giuridica in Roma, è assolutamente esagerata, e la sua importanza viene attenuata da quanto più recenti studi han potuto ricostruire circa i limiti e la natura dell’istruzione giuridica nell’età repubblicana.[187] È perciò più esatto asserire che, da questo tempo a quello degli Antonini, si rileva solo un notevole crescendo dell’istruzione giuridica, un regolarizzarsi e un perfezionarsi delle forme, in cui essa veniva impartita, senza che questo nulla abbia a vedere con una vera e propria rivoluzione, più che con un naturale svolgimento di condizioni preesistenti. Il nostro compito deve quindi limitarsi a indagare la parte, che, in codesto incremento e svolgimento, abbiano avuto gli imperatori di casa Giulio-Claudia.
Come narra l’unico antico sistematico espositore della storia e dell’insegnamento del diritto nella repubblica e nell’impero romano, Pomponio, uno dei principali doveri dei Pontefici, e poi dei giureconsulti romani, era stato, fin dall’età repubblicana, quello dei responsa, cioè a dire delle consultazioni giuridiche a magistrati e a privati, che fossero venuti a richiederneli.
Tale ufficio aveva una grande, e grave, ingerenza nelle controversie giudiziarie. Il compito di giudice, nella vita sociale romana, era stato facile finchè gli atti giuridici si erano apprezzati, dirò così materialmente, senza alcuna ricerca delle intenzioni delle parti, e fino al giorno, in cui il diritto non era divenuto una scienza indipendente, la quale, oltre alla pratica del foro, reclamava uno studio speciale. Ma più tardi, in mancanza di una apposita classe di giudici professionisti, era invalsa man mano la consuetudine che essi si circondassero di un consiglio di gente sperimentata e che le parti comunicassero loro, quale argomento decisivo, l’avviso, il responsum, di giureconsulti autorevoli, per quanto legalmente estranei alla causa[188].
Ma se, fino ad Augusto, il dare responsa dipendeva dal buon volere dei giureconsulti, dalla loro capacità, dalla fiducia che altri riponeva in loro, da Augusto invece si ebbero dei ius respondentes patentati[189].
Sotto questo imperatore, venne stabilita una differenza tra i responsa e il loro valore effettivo, sì che, mentre, fin allora, dei pareri, esibiti dalle parti, poteva non tenersi alcun conto, il giudice, adesso, qualora il responso fosse opera di un giurista, specialmente patentato, era moralmente tenuto a riconoscerlo, perchè esso era stato formulato in nome del principe; costituiva cioè delle emanazioni della di lui sovrana autorità.
Tale innovazione non subì alcuna interruzione sotto i successori di Augusto — patentarono giuristi Tiberio, Caligola, e altri[190] — ed essa, col rialzare notevolmente il prestigio di questa classe di studiosi, era fatale avesse delle ripercussioni sull’insegnamento e sulla diffusione della cultura giuridica. Darsi agli studi del diritto, praticarne l’insegnamento era adesso un mezzo con cui raccogliere la fiducia dei principi; respondere populo, con tanta efficacia pratica, era anche fonte di lucro. Massurio Sabino ne aveva dato l’esempio e provato i beneficii: egli, consultore pubblico, patentato da Tiberio, inaugurò la serie dei professori di giurisprudenza retribuiti di regolare onorario dai loro auditores[191].
È possibile che gli imperatori della casa Giulio-Claudia abbiano fatto anche qualcosa di più. Come il governo repubblicano aveva, ad un pontefice, assegnato un alloggio sulla Via Sacra per le sue pubbliche consultazioni,[192] sembra che analogo provvedimento si sia ora adottato a vantaggio delle nuove scuole dei giuristi. La cosa può dirsi fuori dubbio per l’età di Adriano,[193] ed è probabile anche per quella immediatamente precedente. Allora gli auditoria dei giuristi e dei loro scolari avranno sede nelle biblioteche di fondazione imperiale[194]. Ma è legittimo supporre che l’usanza fosse cominciata anche prima. Le biblioteche dell’età di Traiano e di Adriano non sono che ricostruzioni di istituti rispondenti a l’idea, che Augusto ne aveva avuta, e, come, nella prima metà del II. secolo di C., erano in esse delle intere sezioni giuridiche[195], altre analoghe ne avevano contenute le biblioteche augustee, sì che, secondo l’esagerazione di uno scoliasta di Giovenale, Augusto avrebbe, nel tempio di Apollo Palatino, inaugurato un’intera biblioteca di diritto civile.[196] Perchè dunque l’ipotesi che qualcuna delle sale di tali biblioteche fosse ritrovo dei giuristi e dei loro discepoli, non dovrebbe convenire anche alla prima metà del I. secolo di C.? Perchè non riconoscerla legittima se la ufficialità è nell’intima essenza dell’istruzione giuridica romana e se la sua pubblicità è perciò, non solo da intendere nel senso che tutti potevano goderne, ma in quello ch’essa veniva impartita col consenso, o con la sottintesa iniziativa, del potere centrale?[197].
Fu questa l’opera e furono questi gli atti, con cui, inconsapevolmente, e consapevolmente, gli imperatori della casa Giulio-Claudia promossero l’istruzione giuridica. Pur troppo, la natura stessa del nuovo potere assoluto era tale da ridurre di parecchio gli effetti di così benevoli intendimenti.